Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37926/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inoltrata dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela in data 20/5/2024 che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione per il reato di cui all'art. 5 del D.Igs. 74/2000, per aver omesso, in qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", la presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2014, a fronte di un'imposta evasa superiore alla soglia di punibilità.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramit il difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione 1 con riferimento in relazione all'art. 5 del D.Igs. 74/2000.

Il ricorrente lamenta che l'affermazione di responsabilità si fonderebbe esclusivamente sull'accertamento tributario, il quale, basandosi su presunzioni legali, non potrebbe costituire fonte di prova autonoma nel processo penale.

Si duole, inoltre, del fatto che i giudici di merito avrebbero travisato le sue dichiarazioni, attribuendo un valore confessorio al suo iniziale silenzio e ritenendo tardivo e inattendibile il successivo disconoscimento della titolarità della ditta e delle fatture.

La motivazione della Corte territoriale sarebbe, pertanto, illogica e contraddittoria laddove afferma, da un lato, l'assenza di contestazioni in merito alla documentazione fiscale e, dall'altro, qualifica come tardive le contestazioni mosse dall'imputato in sede dibattimentale.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La difesa sostiene che il diniego è supportato da una motivazione tautologica e apparente, basata sulla non meglio specificata "mancata collaborazione dell'imputato".

Si contesta, inoltre, la legittimità della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, in quanto la Corte d'appello non si sarebbe confrontata con le specifiche censure mosse con l'atto di gravame, in violazione dei principi consolidati in materia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è orientato a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

Le censure, pur formalmente veicolate attraverso il richiamo alla violazione di legge e al vizio di motivazione, mirano in realtà a contrapporre alla ricostruzione logica e coerente operata dai giudici di merito una diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali.

1.1. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte d'appello non ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla mera presunzione derivante dall'accertamento tributario.

La sentenza impugnata, infatti, ha proceduto ad una valutazione complessiva degli elementi probatori, in piena aderenza ai principi giurisprudenziali richiamati dallo stesso ricorrente, secondo cui nel processo penale le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere un valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dell'illecito, assumendo il valore di dati di fatto che, unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, devono poter essere valutati liberamente dal Giudice penale. 1.2 I giudici di merito hanno individuato tali "elementi di riscontro" nel comportamento complessivo tenuto dall'imputato, valorizzando a tal fine: la sua prolungata inerzia a fronte delle comunicazioni ricevute dalla Guardia di Finanza sin dal 2015 e dall'Agenzia delle Entrate nel 2019; la scelta di non fornire alcuna spiegazione per anni, pur essendo a conoscenza degli accertamenti a suo carico; la tardiva e generica versione dei fatti offerta in dibattimento, ritenuta "quantomeno singolare" e "insolita".

Va, ancora, precisato che la valutazione di inverosimiglianza della tesi difensiva (la costituzione della ditta a sua insaputa da parte di terzi a cui avrebbe consegnato documenti e una firma in bianco) costituisce un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione logica e non contraddittoria, che si sottrae al sindacato di questa Corte.

1.3. Non sussiste, inoltre, la denunciata illogicità manifesta della motivazione.

La Corte territoriale, nel passaggio in cui afferma che "non essendovi state contestazioni in merito", si riferisce, con valutazione del tutto plausibile, all'assenza di una tempestiva e credibile contestazione nelle sedi competenti (amministrativa e di indagine preliminare).

Successivamente, la stessa Corte ha preso in esame le confutazioni mosse in sede dibattimentale, ma le ha ritenute "sospettosamente tardive e, quindi, prive di efficacia dimostrativa".

Non si tratta di una contraddizione, ma di un percorso argomentativo coerente che distingue tra l'assenza di una reazione iniziale e la successiva, ma giudicata inverosimile, difesa processuale.

Tale giudizio, afferendo alla valutazione degli elementi probatori, è prerogativa del giudice di merito e, se motivato senza palesi fratture logiche come nel caso di specie, non è censurabile in sede di legittimità.

E' di tutta evidenza, infine, che il ragionamento probatorio in esame non è invalidato dalla sentenza allegata al ricorso, a volerne ammettere l'ammissibilità, risultando relativa a vicenda del tutto differente inerente una differente società.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. In tema di circostanze attenuanti generiche, è principio consolidato che il giudice di merito eserciti un ampio potere discrezionale, il cui mancato riconoscimento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha negato il beneficio non solo sulla base della "mancata collaborazione", ma valorizzando anche "l'importo evaso — di molto superiore alla soglia di € 50.000 fissata dalla norma in esame —" e "il lungo lasso di tempo che ha interessato la condotta".

Si tratta di una motivazione che, seppur sintetica, si fonda su elementi concreti e pertinenti desunti dal fatto-reato, in linea con i criteri di cui all'art. 133 c.p., e che non può pertanto definirsi né tautologica né apparente. 2.2 La Corte territoriale ha, inoltre, correttamente richiamato il principio secondo cui la presunzione di non meritevolezza impone al giudice di primo grado di spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio, mentre nel caso di mancato riconoscimento di tale riduzione l'obbligo di motivazione non sussiste, in assenza di richiesta da parte dell'interessato o nell'ipotesi di richiesta generica (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di, Rv. 270694 - 01; Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 - 01).

Nel caso di specie, dal riepilogo dei motivi di appello, che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, se lo avesse ritenuto incompleto o comunque non corretto ( Sez. 2, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), risulta che l'unica circostanza dedotta a fondamento del richiesto riconoscimento delle attenuanti generiche era relativa all'incensuratezza dell'imputato, condizione non sufficiente a giustificare accoglimento della richiesta.

Anche tale risultanza costituisce un ostacolo all'ammissibilità del motivo.

In tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 2.3 Infondata è altresì la censura relativa alla motivazione per relationem.

La Corte territoriale, infatti, non si è limitata a un mero rinvio.

Ha esaminato i motivi di gravame e ha fornito una risposta autonoma, seppur concisa, ribadendo e rafforzando le ragioni del diniego delle attenuanti generiche con argomenti propri (l'entità dell'evasione e la durata della condotta laddove il Tribunale aveva valorizzato la condotta processuale dell'imputato), dimostrando così di aver svolto una propria e autonoma valutazione critica, non meramente adesiva.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equa in relazione alla natura delle questioni sollevate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inoltrata dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela in data 20/5/2024 che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 7 di reclusione per il reato di cui all'art. 5 del D.Igs. 74/2000, per aver omesso, in qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", la presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2014, a fronte di un'imposta evasa superiore alla soglia di punibilità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramit il difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione 1 con riferimento in relazione all'art. 5 del D.Igs. 74/2000. Il ricorrente lamenta che l'affermazione di responsabilità si fonderebbe esclusivamente sull'accertamento tributario, il quale, basandosi su presunzioni legali, non potrebbe costituire fonte di prova autonoma nel processo penale. Si duole, inoltre, del fatto che i giudici di merito avrebbero travisato le sue dichiarazioni, attribuendo un valore confessorio al suo iniziale silenzio e ritenendo tardivo e inattendibile il successivo disconoscimento della titolarità della ditta e delle fatture. La motivazione della Corte territoriale sarebbe, pertanto, illogica e contraddittoria laddove afferma, da un lato, l'assenza di contestazioni in merito alla documentazione fiscale e, dall'altro, qualifica come tardive le contestazioni mosse dall'imputato in sede dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sostiene che il diniego è supportato da una motivazione tautologica e apparente, basata sulla non meglio specificata "mancata collaborazione dell'imputato". Si contesta, inoltre, la legittimità della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, in quanto la Corte d'appello non si sarebbe confrontata con le specifiche censure mosse con l'atto di gravame, in violazione dei principi consolidati in materia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è orientato a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Le censure, pur formalmente veicolate attraverso il richiamo alla violazione di legge e al vizio di motivazione, mirano in realtà a contrapporre alla ricostruzione logica e coerente operata dai giudici di merito una diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali. 1.1. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte d'appello non ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla mera presunzione derivante dall'accertamento tributario. La sentenza impugnata, infatti, ha proceduto ad una valutazione complessiva degli elementi probatori, in piena aderenza ai principi giurisprudenziali richiamati dallo stesso ricorrente, secondo cui nel processo penale le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere un valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dell'illecito, assumendo il valore di dati di fatto che, unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, devono poter essere valutati liberamente dal Giudice penale. 1.2 I giudici di merito hanno individuato tali "elementi di riscontro" nel comportamento complessivo tenuto dall'imputato, valorizzando a tal fine: la sua prolungata inerzia a fronte delle comunicazioni ricevute dalla Guardia di Finanza sin dal 2015 e dall'Agenzia delle Entrate nel 2019; la scelta di non fornire alcuna spiegazione per anni, pur essendo a conoscenza degli accertamenti a suo carico; la tardiva e generica versione dei fatti offerta in dibattimento, ritenuta "quantomeno singolare" e "insolita". Va, ancora, precisato che la valutazione di inverosimiglianza della tesi difensiva (la costituzione della ditta a sua insaputa da parte di terzi a cui avrebbe consegnato documenti e una firma in bianco) costituisce un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione logica e non contraddittoria, che si sottrae al sindacato di questa Corte. 1.3. Non sussiste, inoltre, la denunciata illogicità manifesta della motivazione. La Corte territoriale, nel passaggio in cui afferma che "non essendovi state contestazioni in merito", si riferisce, con valutazione del tutto plausibile, all'assenza di una tempestiva e credibile contestazione nelle sedi competenti (amministrativa e di indagine preliminare). Successivamente, la stessa Corte ha preso in esame le confutazioni mosse in sede dibattimentale, ma le ha ritenute "sospettosamente tardive e, quindi, prive di efficacia dimostrativa". Non si tratta di una contraddizione, ma di un percorso argomentativo coerente che distingue tra l'assenza di una reazione iniziale e la successiva, ma giudicata inverosimile, difesa processuale. Tale giudizio, afferendo alla valutazione degli elementi probatori, è prerogativa del giudice di merito e, se motivato senza palesi fratture logiche come nel caso di specie, non è censurabile in sede di legittimità. E' di tutta evidenza, infine, che il ragionamento probatorio in esame non è invalidato dalla sentenza allegata al ricorso, a volerne ammettere l'ammissibilità, risultando relativa a vicenda del tutto differente inerente una differente società. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. In tema di circostanze attenuanti generiche, è principio consolidato che il giudice di merito eserciti un ampio potere discrezionale, il cui mancato riconoscimento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha negato il beneficio non solo sulla base della "mancata collaborazione", ma valorizzando anche "l'importo evaso — di molto superiore alla soglia di € 50.000 fissata dalla norma in esame —" e "il lungo lasso di tempo che ha interessato la condotta". Si tratta di una motivazione che, seppur sintetica, si fonda su elementi concreti e pertinenti desunti dal fatto-reato, in linea con i criteri di cui all'art. 133 c.p., e che non può pertanto definirsi né tautologica né apparente. 2.2 La Corte territoriale ha, inoltre, correttamente richiamato il principio secondo cui la presunzione di non meritevolezza impone al giudice di primo grado di spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio, mentre nel caso di mancato riconoscimento di tale riduzione l'obbligo di motivazione non sussiste, in assenza di richiesta da parte dell'interessato o nell'ipotesi di richiesta generica (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di, Rv. 270694 - 01; Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 - 01). Nel caso di specie, dal riepilogo dei motivi di appello, che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, se lo avesse ritenuto incompleto o comunque non corretto ( Sez. 2, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), risulta che l'unica circostanza dedotta a fondamento del richiesto riconoscimento delle attenuanti generiche era relativa all'incensuratezza dell'imputato, condizione non sufficiente a giustificare accoglimento della richiesta. Anche tale risultanza costituisce un ostacolo all'ammissibilità del motivo. In tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 2.3 Infondata è altresì la censura relativa alla motivazione per relationem. La Corte territoriale, infatti, non si è limitata a un mero rinvio. Ha esaminato i motivi di gravame e ha fornito una risposta autonoma, seppur concisa, ribadendo e rafforzando le ragioni del diniego delle attenuanti generiche con argomenti propri (l'entità dell'evasione e la durata della condotta laddove il Tribunale aveva valorizzato la condotta processuale dell'imputato), dimostrando così di aver svolto una propria e autonoma valutazione critica, non meramente adesiva. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equa in relazione alla natura delle questioni sollevate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 37926/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris