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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 33911/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12124/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1002/2020 depositata il 20/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale denominata “Interplay”, ha proposto dinanzi al Tribunale di Lecce opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n.

G5033017/BK9014SE in data 09.11.2017, emessa dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (ADM), con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione di euro 20.000,00 riguardo alla violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, conv., con modific., dalla legge n. 189/2012, per avere installato e messo a disposizione del pubblico, nel negozio di gioco sportivo ippico denominato “Scommettendo.it”, sei dispositivi (cinque PC ed un video elettronico denominato “Totem”) che consentivano la libera connessione ai siti di gioco on line.

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio dell’Amministrazione, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha annullato la sanzione ed ha confermato la confisca del Totem, compensando le spese processuali.

A seguito di impugnazione proposta dall’ADM, la Corte d’appello di Lecce, nella resistenza dell’opponente, con sentenza n. 1002/2020 pubblicata il 20.10.2020, ha accolto l’appello ed ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese del grado.

Nella motivazione, la Corte ha osservato che, come si evince dal tenore testuale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, ai fini della configurabilità dell’illecito amministrativo è sufficiente che ricorrano, come nella specie accertato dai verbalizzanti, la mera potenzialità e il pericolo che gli apparecchi messi a disposizione del pubblico possano essere impiegati dagli utenti per la connessione a piattaforme di gioco on line, senza che possa rilevare come scriminante il fatto che detti dispositivi siano utilizzabili anche per la libera navigazione su Internet; quanto al Totem (terminale dotato di monitor, tastiera e dispositivi vari, la cui unica funzione è quella di consentire agli utenti di accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari on line) installato presso l’esercizio commerciale gestito dall’opponente, esso era collegato alla rete elettrica, era privo di codice di identificazione e documentazione autorizzativa (nulla osta o accertamento di conformità), con la precisazione che non rilevava ai fini del perfezionamento dell’illecito il fatto che esso, al momento dell’ispezione, non fosse collegato alla rete telematica. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Con ordinanza interlocutoria del 13.03.2025, questa Corte, dato atto della rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, che indica la sanzione per la violazione in esame, il tutto in relazione all’art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., ed in relazione all’art. 1 Prot. addiz.

CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ed agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in data successiva alla decisione della Corte Costituzionale.

Fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380-bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, ex art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012.

Con il secondo motivo, lo stesso ha inoltre denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal mancato funzionamento del dispositivo denominato Totem, che dunque non poteva essere utilizzato per commettere la violazione contestata.

2. Nelle more del giudizio di cassazione , c on sentenza n. 104 del 07.05.2025 la Corte Costituzionale ha così deciso: «1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito».

Detta pronuncia, avendo travolto sia la norma che prevede l’illecito amministrativo per cui è causa, sia la norma che prevede la sanzione da applicarsi in relazione ad esso, comporta l’accoglimento del ricorso, stante l’illegittimità della decisione impugnata, che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione.

3. Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi la causa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, va annullata l’ordinanza ingiunzione oggetto di causa.

Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, avuto riguardo, in particolare, alla obiettiva e seria difficoltà interpretativa della norma, che è sfociata in un intervento della Corte costituzionale.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza ingiunzione n.

G5033017/BK9014SE in data 09.11.2017; compensa tra le parti le spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12124/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1002/2020 depositata il 20/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale denominata “Interplay”, ha proposto dinanzi al Tribunale di Lecce opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. G5033017/BK9014SE in data 09.11.2017, emessa dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli (ADM), con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione di euro 20.000,00 riguardo alla violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, conv., con modific., dalla legge n. 189/2012, per avere installato e messo a disposizione del pubblico, nel negozio di gioco sportivo ippico denominato “Scommettendo.it”, sei dispositivi (cinque PC ed un video elettronico denominato “Totem”) che consentivano la libera connessione ai siti di gioco on line. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio dell’Amministrazione, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha annullato la sanzione ed ha confermato la confisca del Totem, compensando le spese processuali. A seguito di impugnazione proposta dall’ADM, la Corte d’appello di Lecce, nella resistenza dell’opponente, con sentenza n. 1002/2020 pubblicata il 20.10.2020, ha accolto l’appello ed ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese del grado. Nella motivazione, la Corte ha osservato che, come si evince dal tenore testuale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, ai fini della configurabilità dell’illecito amministrativo è sufficiente che ricorrano, come nella specie accertato dai verbalizzanti, la mera potenzialità e il pericolo che gli apparecchi messi a disposizione del pubblico possano essere impiegati dagli utenti per la connessione a piattaforme di gioco on line, senza che possa rilevare come scriminante il fatto che detti dispositivi siano utilizzabili anche per la libera navigazione su Internet; quanto al Totem (terminale dotato di monitor, tastiera e dispositivi vari, la cui unica funzione è quella di consentire agli utenti di accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari on line) installato presso l’esercizio commerciale gestito dall’opponente, esso era collegato alla rete elettrica, era privo di codice di identificazione e documentazione autorizzativa (nulla osta o accertamento di conformità), con la precisazione che non rilevava ai fini del perfezionamento dell’illecito il fatto che esso, al momento dell’ispezione, non fosse collegato alla rete telematica. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato una memoria. Con ordinanza interlocutoria del 13.03.2025, questa Corte, dato atto della rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, che indica la sanzione per la violazione in esame, il tutto in relazione all’art. 3 Cost., con gli artt. 25, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., ed in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ed agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in data successiva alla decisione della Corte Costituzionale. Fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380-bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, ex art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012. Con il secondo motivo, lo stesso ha inoltre denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal mancato funzionamento del dispositivo denominato Totem, che dunque non poteva essere utilizzato per commettere la violazione contestata. 2. Nelle more del giudizio di cassazione , c on sentenza n. 104 del 07.05.2025 la Corte Costituzionale ha così deciso: «1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito». Detta pronuncia, avendo travolto sia la norma che prevede l’illecito amministrativo per cui è causa, sia la norma che prevede la sanzione da applicarsi in relazione ad esso, comporta l’accoglimento del ricorso, stante l’illegittimità della decisione impugnata, che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione. 3. Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi la causa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, va annullata l’ordinanza ingiunzione oggetto di causa. Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, avuto riguardo, in particolare, alla obiettiva e seria difficoltà interpretativa della norma, che è sfociata in un intervento della Corte costituzionale. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza ingiunzione n. G5033017/BK9014SE in data 09.11.2017; compensa tra le parti le spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità. Così dec
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