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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 29155/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.13583/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante; -intimati- avverso la Sentenza di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 9856/2015depositata il 09/11/2015 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha impugnato l'avviso di pagamento ricevuto in data 02/10/2012, relativo alla T arsu del 2010 pretesa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].

I l ricorso è stato accolto in primo grado recependo l’eccezione di difetto di motivazione dell'avviso.

L’agente di riscossione ha proposto appello , che è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale, sul ril i evo che la Tarsu è pretesa in base alla denuncia resa dal contribuente e che l'Arciconfraternita non ha negato che l'avviso corrisponda alla denunzia da lei presentata.

Il giudice d’appello o sserva inoltre che l'avviso indica esattamente l'ubicazione e l'estensione dei locali e che il contribuente non nega di disporre locali di tale estensione in tale luogo nè afferma che si tratti di luogo di culto; ritiene inoltre che l'avviso sia congruamente motivato in ragione della indicazione dell'ubicazione e dell'estensione dei locali corrispondente alle circostanze denunciate dalla stessacontribuente.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Arciconfraternita affidandosi a sei motivi.

Non si sono costituiti gli intimati.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria e note di trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso l ’Arciconfraternita denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 112 e 324 c.p.c., avendo la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare il giudicato esterno, formatosi in relazione ad annualità diverse da quelle per cui è causa.

Con la memoria ex art 37 8 c.p.c. rileva inoltre che si è formato il giudicato, ad essa favorevole, relativamente alla annualità di imposta 2010, con la sentenza n. 7519/2017 della [OSCURATO:PERSONA], che deposita con la relativa attestazione di passaggio in giudicato.

Il motivo è infondato.

In primo luogo deve osservarsi che della molteplicità delle sentenze depositate dalla parte possono venire in rilievo solo quelle in cui il giudicato si sia formato successivamente al giudizio di secondo grado, ovvero quelle per le quali è stata sollevata la relativa eccezione nel corso di esso, posto che qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (v.

Cass. sez. un. n. 21493 del 2010, Cass. n. 22506 del 2015; Cass. 12852/2021).

Il Procuratore generale osserva che a nessuna delle sentenze prodotte può essere attribuito valore di giudicato capace di condurre alla definizione della controversia in esame, in quanto riguardano annualità d’imposta diverse da quelle oggetto del presente giudizio, molte sono esclusivamente formali, alcune sono riferite a controversie tra parti diverse da quelle contrapposte nella presente controversia, nessuna contiene accertamenti di questioni di fatto a carattere tendenzialmente permanente che possano ritenersi elementi costitutivi della fattispecie in esame. [OSCURATO:PERSONA] condivide questi rilievi, posto che è giurisprudenza costante di questa Corte l'affermazione che il giudicato in materia tributaria fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta (Cass. civ. sez.

V, n. 32254/2018; Cass.n. 7417 del 15/03/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019).

Con la necessaria precisazione che il giudicato fa stato entro i limiti oggettivi dati dei suoi elementi costitutivi ovvero dalla causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto; solo entro tali limiti il giudicato copre il dedotto e il deducibile (Cass. 5925/2004; 15222 del 19/07/2005; n. 9043 del 20/04/2011) e soltanto l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione (Cass. 9685/2003).

Inoltre, quando la qualificazione giuridica dei fatti costituisce esclusivamente una premessa logica della decisione di merito e non una questione formante oggetto di una specifica ed autonoma controversia, l'oggetto della pronuncia del giudice è costituito esclusivamente dall'attribuzione del bene della vita conteso (Cass. 7620/2006).

Con la ulteriore precisazione, quanto ai limiti dati dalla causa petendi, che in materia tributaria vi è una sensibile differenza tra l’atto che esprime la pretesa impositiva ed avverso il quale si possono muovere eccezioni dirette a contestarne la legittimità, e l’atto di riscossione meramente esecutivo, impugnabile per vizi propri o per far valere la estinzione della obbligazione.

Nessuna delle sentenze depositate dalla parte presenta i suddetti requisiti.

In particolare, non può attribuirsi rilievo decisivo alla sentenza n. 7519/2017 citata nella memoria ex art 378 c.p.c. ed allegata agli atti, relativa alla annualità di imposta 201 0 .

In primo luogo si deve osservare che con detta sentenza non viene annullato un atto prodromico all’avviso di pagamento oggi in esame, ma viene annullato un atto ad esso successivo, nella piena consapevolezza che avverso il presente avviso di pagamento era ancora pendete giudizio e che le questioni di merito erano state agitate in questa sede.

Inoltre, la sentenza non contiene alcun accertamento in fatto (ed invero neanche in punto di diritto) che possa estendersi in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] regionale infatti si è imitata ad accertare che con il regolamento la Arciconfraternita si at tribuisce uno scopo di culto e non di lucro e che l’attività di tumulazione delle salme è svolta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e ad osservare che il regolamento vigente nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] “fa salva l'esclusione della dalla tassa per i locali e le aree per i quali la medesima esclusione è prevista dalle norme vigenti”, senza tuttavia verificare se effettivamente le non meglio specificate “norme vigenti” preved a no una esclusione per i luoghi di culto ed a quali condizioni, né se lo scopo di culto della attività sia effettivo, ed effettivamente riferito alla fattispecie e non una mera enunciazione nel regolamento.

Di conseguenza, la ritenuta esclusione della legittimazione passiva non è sostenuta da alcun accertamento in punto di fatto o in punto di diritto che giustifichi la estensione del giudicato ad una controversia avente ad oggetto un atto prodromico a quello annullato.

Del pari , privo di alcun valore accertativo è il generico rilievo che si sarebbe formato un precedente giudicato sulla insussistenza del credito tributario, senza specificare da quale sentenza sarebbe costituito e per quale ragione estendere bbe i suoi effetti anche alla annualità in questione.Non possono infatti ritenersi vincolanti i provvedimenti -ancorché passati in giudicato- dai quali non è dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento(Cass. n. 12111/ 2020; Cass. n. 23918/2010; Cass. 12852/2021). 2.-Con il secondo motivo del ricorso s i deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 111, comma sesto, Cost., avendo il giudice di merito erroneamente valutato gli elementi istruttori allegati dalle parti.

Secondo la ricorrente il giudice di secondo grado avrebbe reso un'argomentazione apodittica ritenendo che l'imposta sia stata applicata sulla base di una denunzia resa dal contribuente e che l' A rciconfraternita non abbia negato tale circostanza; questa motivazione non trova riscontro ne gli atti di giudizio ed è fondata non su acquisizioni probatorie ma su congetture; è falsa l'affermazione dell'Arciconfraternita abbia presentato una denuncia per la Tarsu e non è vero che il contribuente non abbia negato di disporre locali per mille metri quadri al corso [OSCURATO:PERSONA] e che non abbia precisato che fossero destinati al culto.

Il motivo è inammissibile.

Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, nonché di mancanza di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio si mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, inammissibile in questa sede(Cass.

S.U. 27/12/2019, n. 34476). 3.-Con il terzo motivo del ricorso si assume la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., non avendo il giudice d’appello pronunciato sull’eccezione di violazione del diritto alla partecipazione al procedimento della contribuente, in relazione all’avviso di pagamento impugnato.

Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha reso una implicita decisione sulla regolarità della procedura, avendo osservato che il C omune si è fondato su degli atti presentati dallo stesso contribuente e quindi la partecipazione alla procedura è stata comunque assicurata.

Oltretutto la parte lamenta la mancata di partecipazione rispetto alla emissione di un avviso di accertamento mentre nella specie è pacifico che si tratti di un avviso di pagamento.

4. Con il quarto motivo del ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112, 189, 277 e 359 c.p.c., nonché dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, avendo il giudice d’appello omesso di pronunciare sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva della contribuente,poiché i loculi sono oggetto di concessione ai confrati e non nella disponibilità dell'Arciconfraternita.

5. Con il quinto motivodel ricorso si lamenta la violazione degli artt . 112, 189, 277 e 359 c.p.c., dell’art. 2, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dell’art. 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121, avendo il giudice d’appello omesso di pronunciare sull’eccezione concernente altro profilo di carenza di legittimazione passiva della contribuente e cioè che, trattandosi di luogo di culto , gli immobili non sono soggetti a imposizione.

I motivi sono infondati.

Anche in questo caso il giudice d’appello ha reso una decisione implicita, esprime ndosi nel senso della confo rmità della pretesa impositiva a quanto indicato nella denuncia.

Si tratta di una argomentazione tranciante, poiché l e eventuali ragioni di esenzione dalla imposizione, per essere le aree non idonee alla produzione dei rifiuti per loro natura o in ragione del particolare uso cui sono destinate, avrebbero dovuto essere indicate come tali nella denuncia presentata dalla parte ai sensi dell’art 62 comma II del D.lgs.507/1993.

Le deroghe indicate dal comma 2 dell’art 62 del D.lgs. 507/1993, non operano infatti in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054/2016), poiché sull’interessato grava, in uno con l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 507/1993, un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree indicate dalla superficie tassabile (Cass. 2125/2017; Cass. 21011/2021).

Se la parte non assolve a detto onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo (Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019).

Il giudice d’appello si è pertanto limitato, correttamente, a valutare quanto già dichiarato nella denuncia originaria e una volta rilevata la conformità tra denuncia e pretesa impositiva non ha tenuto conto di argomentazioni ulteriori .

Per completezza si deve osservare che la giurisprudenza di questa Corte sulle questioni sollevate dall’Arciconfraternita con i motivi in esame, format a si anche in controversie tra le stesse parti, è in senso contrario alla tesi della ricorrente.

Si è infatti affermato che in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, non è esentato dall'imposizione l’immobile costituito da un'area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, atteso il conferimento dei rifiuti che lo stesso produce (cd. rifiuti cimiteriali), classificati tra quelli urbani o ad essi assimilati, nemmeno potendosi sostenere l'equiparazione di un siffatto cespite con gli edifici di culto (v.

Cass.11679/2019; Cass. n. 13740/2017; Cass. n. 3711/2005).

In tal senso peraltro, anche il codice di diritto canonico distingue il cimitero cattolico dai luoghi di culto, poiché esso è definito luogo sacro ma non luogo di culto.

Il canone 1205 prevede infatti che “Sono luoghi sacri quelli che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici”.

Inoltre, non può neppure dirsi corretta l’affermazione che gli edifici destinati al culto (cattolico o acattolico) sono sottratti, per regola generale ed in quanto tali, alla imposizione in materia di tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

L’esenzione, in tali casi, non ècorrelata alla sacralità del culto ma alla circostanza, in armonia con il principio comunitario "chi inquina paga" e con gli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, che il Comune riconosca, anche con apposita previsione nel Regolamento, che si tratta di aree non idonee alla produzione dei rifiuti per il particolare uso cui sono destinate; occorre, però che gli edifici in questione siano effettivamente destinati al culto e ciò costituisce un accertamento che si deve compiere in concreto, poiché nelnostro ordinamento non esiste una specifica definizione normativa della nozione di culto (in arg. v.

Cass. n. 16645 del 23/05/2022). 6.-Con il sesto motivo si denuncia il vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo omesso la sentenza impugnata di pronunciare su ulteriori eccezioni di merito sollevate dalla contribuente.

In particolare si deduce che l'avviso era nullo perché non era adeguatamente specificato l'ammontare del credito senza motivarne fondatezza e origine, la corrispondenza delle somme richieste con quelle del regolamento comunale, che la superficie presa in considerazione era di gran lunga superiore a quello reale che non si tiene conto dell'esistenza della Chiesa e di una cappella.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta in larga parte della reiterazione dell e question i già sottoposta nei motivi precedenti e quanto al resto di contestazioni in punto di fatto, inammissibili in questa sede.

La motivazione resa dalla Commissione regionale è assorbente rispetto a tutte queste eccezioni poiché fa riferimento alla superficie presa in considerazione e alla corrispondenza tra la pretesa impositiva e i dati forniti dalla stessa contribuente.

Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese , in difetto di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.13583/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante; -intimati- avverso la Sentenza di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 9856/2015depositata il 09/11/2015 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha impugnato l'avviso di pagamento ricevuto in data 02/10/2012, relativo alla T arsu del 2010 pretesa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. I l ricorso è stato accolto in primo grado recependo l’eccezione di difetto di motivazione dell'avviso. L’agente di riscossione ha proposto appello , che è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale, sul ril i evo che la Tarsu è pretesa in base alla denuncia resa dal contribuente e che l'Arciconfraternita non ha negato che l'avviso corrisponda alla denunzia da lei presentata. Il giudice d’appello o sserva inoltre che l'avviso indica esattamente l'ubicazione e l'estensione dei locali e che il contribuente non nega di disporre locali di tale estensione in tale luogo nè afferma che si tratti di luogo di culto; ritiene inoltre che l'avviso sia congruamente motivato in ragione della indicazione dell'ubicazione e dell'estensione dei locali corrispondente alle circostanze denunciate dalla stessacontribuente. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Arciconfraternita affidandosi a sei motivi. Non si sono costituiti gli intimati. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria e note di trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso l ’Arciconfraternita denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 112 e 324 c.p.c., avendo la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare il giudicato esterno, formatosi in relazione ad annualità diverse da quelle per cui è causa. Con la memoria ex art 37 8 c.p.c. rileva inoltre che si è formato il giudicato, ad essa favorevole, relativamente alla annualità di imposta 2010, con la sentenza n. 7519/2017 della [OSCURATO:PERSONA], che deposita con la relativa attestazione di passaggio in giudicato. Il motivo è infondato. In primo luogo deve osservarsi che della molteplicità delle sentenze depositate dalla parte possono venire in rilievo solo quelle in cui il giudicato si sia formato successivamente al giudizio di secondo grado, ovvero quelle per le quali è stata sollevata la relativa eccezione nel corso di esso, posto che qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (v. Cass. sez. un. n. 21493 del 2010, Cass. n. 22506 del 2015; Cass. 12852/2021). Il Procuratore generale osserva che a nessuna delle sentenze prodotte può essere attribuito valore di giudicato capace di condurre alla definizione della controversia in esame, in quanto riguardano annualità d’imposta diverse da quelle oggetto del presente giudizio, molte sono esclusivamente formali, alcune sono riferite a controversie tra parti diverse da quelle contrapposte nella presente controversia, nessuna contiene accertamenti di questioni di fatto a carattere tendenzialmente permanente che possano ritenersi elementi costitutivi della fattispecie in esame. [OSCURATO:PERSONA] condivide questi rilievi, posto che è giurisprudenza costante di questa Corte l'affermazione che il giudicato in materia tributaria fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta (Cass. civ. sez. V, n. 32254/2018; Cass.n. 7417 del 15/03/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019). Con la necessaria precisazione che il giudicato fa stato entro i limiti oggettivi dati dei suoi elementi costitutivi ovvero dalla causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto; solo entro tali limiti il giudicato copre il dedotto e il deducibile (Cass. 5925/2004; 15222 del 19/07/2005; n. 9043 del 20/04/2011) e soltanto l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione (Cass. 9685/2003). Inoltre, quando la qualificazione giuridica dei fatti costituisce esclusivamente una premessa logica della decisione di merito e non una questione formante oggetto di una specifica ed autonoma controversia, l'oggetto della pronuncia del giudice è costituito esclusivamente dall'attribuzione del bene della vita conteso (Cass. 7620/2006). Con la ulteriore precisazione, quanto ai limiti dati dalla causa petendi, che in materia tributaria vi è una sensibile differenza tra l’atto che esprime la pretesa impositiva ed avverso il quale si possono muovere eccezioni dirette a contestarne la legittimità, e l’atto di riscossione meramente esecutivo, impugnabile per vizi propri o per far valere la estinzione della obbligazione. Nessuna delle sentenze depositate dalla parte presenta i suddetti requisiti. In particolare, non può attribuirsi rilievo decisivo alla sentenza n. 7519/2017 citata nella memoria ex art 378 c.p.c. ed allegata agli atti, relativa alla annualità di imposta 201 0 . In primo luogo si deve osservare che con detta sentenza non viene annullato un atto prodromico all’avviso di pagamento oggi in esame, ma viene annullato un atto ad esso successivo, nella piena consapevolezza che avverso il presente avviso di pagamento era ancora pendete giudizio e che le questioni di merito erano state agitate in questa sede. Inoltre, la sentenza non contiene alcun accertamento in fatto (ed invero neanche in punto di diritto) che possa estendersi in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] regionale infatti si è imitata ad accertare che con il regolamento la Arciconfraternita si at tribuisce uno scopo di culto e non di lucro e che l’attività di tumulazione delle salme è svolta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e ad osservare che il regolamento vigente nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] “fa salva l'esclusione della dalla tassa per i locali e le aree per i quali la medesima esclusione è prevista dalle norme vigenti”, senza tuttavia verificare se effettivamente le non meglio specificate “norme vigenti” preved a no una esclusione per i luoghi di culto ed a quali condizioni, né se lo scopo di culto della attività sia effettivo, ed effettivamente riferito alla fattispecie e non una mera enunciazione nel regolamento. Di conseguenza, la ritenuta esclusione della legittimazione passiva non è sostenuta da alcun accertamento in punto di fatto o in punto di diritto che giustifichi la estensione del giudicato ad una controversia avente ad oggetto un atto prodromico a quello annullato. Del pari , privo di alcun valore accertativo è il generico rilievo che si sarebbe formato un precedente giudicato sulla insussistenza del credito tributario, senza specificare da quale sentenza sarebbe costituito e per quale ragione estendere bbe i suoi effetti anche alla annualità in questione.Non possono infatti ritenersi vincolanti i provvedimenti -ancorché passati in giudicato- dai quali non è dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento(Cass. n. 12111/ 2020; Cass. n. 23918/2010; Cass. 12852/2021). 2.-Con il secondo motivo del ricorso s i deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 111, comma sesto, Cost., avendo il giudice di merito erroneamente valutato gli elementi istruttori allegati dalle parti. Secondo la ricorrente il giudice di secondo grado avrebbe reso un'argomentazione apodittica ritenendo che l'imposta sia stata applicata sulla base di una denunzia resa dal contribuente e che l' A rciconfraternita non abbia negato tale circostanza; questa motivazione non trova riscontro ne gli atti di giudizio ed è fondata non su acquisizioni probatorie ma su congetture; è falsa l'affermazione dell'Arciconfraternita abbia presentato una denuncia per la Tarsu e non è vero che il contribuente non abbia negato di disporre locali per mille metri quadri al corso [OSCURATO:PERSONA] e che non abbia precisato che fossero destinati al culto. Il motivo è inammissibile. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, nonché di mancanza di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio si mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, inammissibile in questa sede(Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476). 3.-Con il terzo motivo del ricorso si assume la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., non avendo il giudice d’appello pronunciato sull’eccezione di violazione del diritto alla partecipazione al procedimento della contribuente, in relazione all’avviso di pagamento impugnato. Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha reso una implicita decisione sulla regolarità della procedura, avendo osservato che il C omune si è fondato su degli atti presentati dallo stesso contribuente e quindi la partecipazione alla procedura è stata comunque assicurata. Oltretutto la parte lamenta la mancata di partecipazione rispetto alla emissione di un avviso di accertamento mentre nella specie è pacifico che si tratti di un avviso di pagamento. 4. Con il quarto motivo del ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112, 189, 277 e 359 c.p.c., nonché dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, avendo il giudice d’appello omesso di pronunciare sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva della contribuente,poiché i loculi sono oggetto di concessione ai confrati e non nella disponibilità dell'Arciconfraternita. 5. Con il quinto motivodel ricorso si lamenta la violazione degli artt . 112, 189, 277 e 359 c.p.c., dell’art. 2, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dell’art. 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121, avendo il giudice d’appello omesso di pronunciare sull’eccezione concernente altro profilo di carenza di legittimazione passiva della contribuente e cioè che, trattandosi di luogo di culto , gli immobili non sono soggetti a imposizione. I motivi sono infondati. Anche in questo caso il giudice d’appello ha reso una decisione implicita, esprime ndosi nel senso della confo rmità della pretesa impositiva a quanto indicato nella denuncia. Si tratta di una argomentazione tranciante, poiché l e eventuali ragioni di esenzione dalla imposizione, per essere le aree non idonee alla produzione dei rifiuti per loro natura o in ragione del particolare uso cui sono destinate, avrebbero dovuto essere indicate come tali nella denuncia presentata dalla parte ai sensi dell’art 62 comma II del D.lgs.507/1993. Le deroghe indicate dal comma 2 dell’art 62 del D.lgs. 507/1993, non operano infatti in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054/2016), poiché sull’interessato grava, in uno con l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 507/1993, un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree indicate dalla superficie tassabile (Cass. 2125/2017; Cass. 21011/2021). Se la parte non assolve a detto onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo (Cass. 14037/2019; Cass. 31460/2019). Il giudice d’appello si è pertanto limitato, correttamente, a valutare quanto già dichiarato nella denuncia originaria e una volta rilevata la conformità tra denuncia e pretesa impositiva non ha tenuto conto di argomentazioni ulteriori . Per completezza si deve osservare che la giurisprudenza di questa Corte sulle questioni sollevate dall’Arciconfraternita con i motivi in esame, format a si anche in controversie tra le stesse parti, è in senso contrario alla tesi della ricorrente. Si è infatti affermato che in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, non è esentato dall'imposizione l’immobile costituito da un'area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, atteso il conferimento dei rifiuti che lo stesso produce (cd. rifiuti cimiteriali), classificati tra quelli urbani o ad essi assimilati, nemmeno potendosi sostenere l'equiparazione di un siffatto cespite con gli edifici di culto (v. Cass.11679/2019; Cass. n. 13740/2017; Cass. n. 3711/2005). In tal senso peraltro, anche il codice di diritto canonico distingue il cimitero cattolico dai luoghi di culto, poiché esso è definito luogo sacro ma non luogo di culto. Il canone 1205 prevede infatti che “Sono luoghi sacri quelli che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici”. Inoltre, non può neppure dirsi corretta l’affermazione che gli edifici destinati al culto (cattolico o acattolico) sono sottratti, per regola generale ed in quanto tali, alla imposizione in materia di tassa sullo smaltimento dei rifiuti. L’esenzione, in tali casi, non ècorrelata alla sacralità del culto ma alla circostanza, in armonia con il principio comunitario "chi inquina paga" e con gli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, che il Comune riconosca, anche con apposita previsione nel Regolamento, che si tratta di aree non idonee alla produzione dei rifiuti per il particolare uso cui sono destinate; occorre, però che gli edifici in questione siano effettivamente destinati al culto e ciò costituisce un accertamento che si deve compiere in concreto, poiché nelnostro ordinamento non esiste una specifica definizione normativa della nozione di culto (in arg. v. Cass. n. 16645 del 23/05/2022). 6.-Con il sesto motivo si denuncia il vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo omesso la sentenza impugnata di pronunciare su ulteriori eccezioni di merito sollevate dalla contribuente. In particolare si deduce che l'avviso era nullo perché non era adeguatamente specificato l'ammontare del credito senza motivarne fondatezza e origine, la corrispondenza delle somme richieste con quelle del regolamento comunale, che la superficie presa in considerazione era di gran lunga superiore a quello reale che non si tiene conto dell'esistenza della Chiesa e di una cappella. Il motivo è inammissibile. Si tratta in larga parte della reiterazione dell e question i già sottoposta nei motivi precedenti e quanto al resto di contestazioni in punto di fatto, inammissibili in questa sede. La motivazione resa dalla Commissione regionale è assorbente rispetto a tutte queste eccezioni poiché fa riferimento alla superficie presa in considerazione e alla corrispondenza tra la pretesa impositiva e i dati forniti dalla stessa contribuente. Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese , in difetto di costituzione delle parti intimate. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
Sentenza Cassazione n. 29155/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris