CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". , [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame, con ordinanza dell'Il ottobre 2021, ha respinto il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 14 settembre 2021, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare in carcere relativamente ai reati di cui agli art. 74 T.U. stup. e vari episodi di cui all'art. 73 T.U. stup (capi 1, 33, 35, 36 e 37 dell'imputazione). 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo. Dalle intercettazioni ambientali e telefoniche non può desumersi una gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale. Il Tribunale del riesame individua gli elementi per i gravi indizi di colpevolezza esclusivamente in relazione alla sussistenza dei 5 episodi di presunti scambi di sostanze illecite, di cui ai capi 34, 35, 36 e 37 dell'imputazione. Non risultano elementi chiari e certi della partecipazione del ricorrente all'associazione gestita da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per l'episodio del capo 34 dell'imputazione [OSCURATO:PERSONA], assuntore di stupefacenti, "elemosina" a [OSCURATO:PERSONA] una consegna di droga solo per pochi euro (50 C). Discorso analogo per tutti gli altri episodi, anche per molto meno (soli 20 C). Gli episodi sono occasionali e limitati, e commessi al solo fine di raccogliere qualche spicciolo. Il ricorrente non era al servizio del sodalizio, e non conosceva neanche la realtà associativa. Le modalità di esecuzione dei fatti rilevano l'assenza di stabili collegamenti con l'associazione. La marginalità ed occasionalità della condotta non ha certamente apportato contributi agli obiettivi dell'associazione. La sola somma degli episodi non può assumere valenza per i gravi indizi di partecipazione al reato associativo. Il ricorrente agiva solo per guadagnare la somma pattuita per la consegna della droga (pochi euro), senza nessuna conoscenza dell'associazione. Nessun vincolo stabile è mai esistito tra il ricorrente e l'associazione. 2. 2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.). Il quadro indiziario posto a carico del ricorrente non è sufficiente per la misura cautelare applicata, nel suo massimo rigore. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'indagato sia per il reato associativo e sia per i singoli episodi (non contestati dal ricorrente nel ricorso in cassazione e nel riesame), rilevando come [OSCURATO:PERSONA] è "perfettamente a conoscenza delle dinamiche associative e del modus operandi dei leader dai quali riceve ben precise direttive sui luoghi di consegna della sostanza, sui tempi e sulle modalità di consegna, sui quantitativi da cedere in cambio di compensi che si aggirano intorno ai cinquanta euro a consegna. [OSCURATO:PERSONA] è perfettamente inserito nel gruppo specie nella triade [OSCURATO:PERSONA] - Attianese - Radice". Si tratta di accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati come nel caso in giudizio.Il ricorrente in modo alquanto generico contesta l'interpretazione delle intercettazioni effettuata dai giudici, ma non denuncia un travisamento; non allega, inoltre, per la comprensione della relativa questione, le intere trascrizioni delle intercettazioni. Infatti, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, «l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro» (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; vedi anche Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). 3. 2. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello genetico della misura cautelare - ordinanza G.I.P. del Tribunale - non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente, peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. Del resto, la censura di merito (non partecipava all'associazione ma solo a singoli episodi di trasporto per qualche spicciolo) è già stata ampiamente valutata dal Tribunale del riesame con motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica, e il ricorrente ripropone le stesse identiche censure nel ricorso in cassazione, senza confrontarsi con il provvedimento impugnato. 4. Anche il motivo sulle esigenze cautelari risulta assolutamente generico. Del resto, l'ordinanza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza delle esigenze cautelari desunte dalla gravità dei fatti, dai numerosi episodi, non contestati, e dai precedenti penali e giudiziari del ricorrente. Peraltro, rileva il Tribunale del riesame che il ricorrente ha commesso i fatti per ricavarne delle somme che costituivano la sua retribuzione, in assenza di altri lavori regolari. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar