Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 agosto 2026

Cassazione n. 24397/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

orrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, Inps in persona del legale rappresentantepro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5765/2021depositata il 27/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.1.

Con sentenza n. 5765/2021 del 27 gennaio 2022 la Corte di appellodi Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale del medesimoNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026capoluogo (n. 2756/2020) ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Brancaccio avverso l’avviso di addebito con il quale l’Inps le contestavail pagamento di una somma (pari ad euro 4.363,50) a titolo dicontributi, interessi e sanzioni dovuti alla Gestione separata in relazioneall’attività professionale di avvocato dalla medesima svoltarelativamente all’anno 2011.2.

La Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell’obbligo diiscrizione alla predetta gestione separata e rilevato l’intervenutainterruzione del decorso del termine di prescrizione, comunque sospesoai sensi dell’art. 2941, comma 1, n. 8 c.c.3.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinquedistinti motivi di ricorso.4.

L’Inps ha resistito con controricorso con il quale ha chiesto il rigettodi tutti i motivi.5.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.

All’esito dell’udienza camerale dell’11 giugno 2026 il Collegio haassunto la decisione riservandosi termine di giorni 60 per il depositodella motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 329, 342, 434 c.p.c.

Evidenzia a tal riguardo come in primogrado il Tribunale di Napoli avesse ritenuto prescritti i contributi richiestiper l’anno 2011, in quanto, quantunque prorogato il termine (con dPCMdel 6.6.2012) al 9.7.2012, la comunicazione proveniente dall’Inps erapervenuta in data 23 agosto 2017, quindi oltre il termine quinquennale diprescrizione.

L’Inps aveva promosso gravame solo relativamente alprofilo riguardante l’intervenuta sospensione del decorso del medesimoNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026termine, ai sensi dell’art. 2941, n.8 c.c., così dovendosi ritenersi copertodal giudicato l’aspetto relativo alla tempestiva interruzione del termine.2.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente, ai sensidell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Osserva come la Corteterritoriale abbia fatto riferimento, onde ritenere interrotto il termine diprescrizione, ad una comunicazione, proveniente dall’Inps, del 4 luglio2016 la quale, in realtà, è inesistente, avendo l’Istituto prodotto,unicamente, comunicazione di iscrizione del 4.8.2012, ricevuta dalricorrente solo in data 23.8.2012, allorquando il termine di prescrizioneera ampiamente decorso.3.

D’altro canto, osserva ancora, la Corte, nella motivazione, sirichiama al termine del 6 luglio 2016 il quale, tuttavia, fa riferimento aicontributi relativi all’anno 2010 mentre, nel caso di specie, l’omessacontribuzione contestata fa riferimento all’anno 2011.4.

Nell’ambito del terzo motivo di doglianza, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4 c.p.c. la ricorrente, in relazione all’art. 132 n. 4c.p.c., lamenta la natura apparente della motivazione adottata dallaCorte territoriale onde giustificare le proprie conclusioni, evidenziandocome l’apparato motivazionale faccia riferimento a circostanze di fattocompletamente erronee e slegate dalla effettiva realtà dei fatti,trattandosi di contributi relativi ad attività professionale svolta nell’anno2011 e non l’anno 2010.5.

Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, la violazione e falsa applicazione degliartt. 2935 e 2941, n. 8 c.c. censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto operante la sospensione del decorso del terminedi prescrizione sulla mera base della omessa compilazione del quadro RRdella dichiarazione dei redditi, circostanza questa in sé e pe sé nonsufficiente.Numero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/20266.

Nell’ambito del quinto motivo di impugnazione la ricorrente si duole,infine, della contestazione delle sanzioni irrogate dall’Inps ma in concretonon applicabili in considerazione degli effetti della declaratoria diillegittimità disposta con la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del2022.7.

Così ricostruiti i profili di doglianza promossi dalla ricorrente, deve inprimo luogo rilevarsi che i primi tre motivi di ricorso possono esseretrattati congiuntamente, in quanto le modalità di illustrazione dellecensure prescelte dalla ricorrente li espongono ad un giudizio diinammissibilità.8.

I predetti motivi, infatti, non risultano formulati nel rispetto deiprescritti requisiti di specificità, se è vero che l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo “di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che il ricorrente è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo” (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 28 ottobre2020, n. 23745, Rv. 659448-01).9.

Analogamente è a dirsi in relazione alla denunciata violazione e falsaapplicazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. nonché «omesso esame diun fatto storico ex articolo 360 n. 5 cod. proc. civ.»; il motivo èinammissibile perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri dispecificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4c.p.c.; la ricorrente, infatti, pone a fondamento della censura una serie diconsiderazioni contenute nella pronuncia ed asseritamente errate senzatuttavia trascriverne, nel ricorso, il contenuto né indicare dove taleNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026erroneità risulti dimostrata alla luce dei documenti acquisiti nel corso delgiudizio di merito.10.

L’orientamento della giurisprudenza di questa Corte èconsolidata nel ritenere che il “il ricorrente per cassazione che intendadolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte delgiudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod.proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso,di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale edin quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e dievidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esattitermini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare lafondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicolid'ufficio o di parte” (Cass. 12.12.2014 n. 26174 e negli stessi terminiCass. 28.9.2016 n. 19048 e Cass. 7.6.2017 n. 14107).11.

Ciò vale, infine, anche in relazione alla censura formulatanell’ambito del primo motivo di ricorso nell’ambito del quale la ricorrentesostiene l’impossibilità, per la Corte territoriale, di esaminare l’aspettorelativo all’interruzione del decorso del termine di prescrizione in quantoprecluso dalla mancata proposizione, sul punto, di appello da partedell’Inps.

Tale censura avrebbe infatti presupposto, alla luce delrammentato orientamento giurisprudenziale, la trascrizione, ad operadella ricorrente, dei corrispondenti brani motivazionali della sentenza diprimo grado e di quella impugnata così da consentire di apprezzarecompiutamente l’ambito di operatività della asserita preclusione.12.

La ritenuta inammissibilità dei primi motivi di ricorso conducealla conseguente inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse,anche del quarto motivo.

Nella misura in cui la pronuncia, in ragionedell’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, è divenutaincensurabile nella parte in cui è stata ritenuta validamente interrotto iltermine quinquennale di prescrizione, appare evidentemente carente diNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026interesse il quarto motivo di ricorso, volto ad impugnare la sentenza nellaparte relativa alla ritenuta sospensione del termine di prescrizione aisensi dell’art. 2941, comma 1, n. 8 c.c..13.

Deve invece essere accolto il quinto motivo di ricorso, relativoall’applicabilità del regime sanzionatorio conseguente alle omissionicontributive.

Deve a tal riguardo osservarsi come la questione relativaall’applicazione e quantificazione delle sanzioni, può ritenersi superata invirtù della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 23 febbraio2022, la quale oltre a dichiarare non fondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv.in legge n. 111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dellostesso art. 18, comma 12, nella parte in cui non prevede che gli avvocatidel libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancatoraggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art.22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dalpagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili perl'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore.

Argomenta la Corte cost. che «Nella fattispecie in esamel'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) "sottosoglia",prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazioneautentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzatatutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone diragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primocomma, Cost.).

Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazioneautentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili variantidi senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dallagiurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico,al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato incostanza di tale giurisprudenza.

La reductio ad legitimitatem della normaNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzionicivili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamenteal periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazioneautentica.

In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamentoscusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenzialedi pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimentodell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativicontributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessaiscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigoredella norma interpretata e quella della norma interpretativa».14.

Posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, discendeche, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L. 11 marzo 1953, n.87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , cessa diavere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione,nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscrittialla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle sogliedi reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre1980, n. 576, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favoredell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011.15.

La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti irapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie, inrelazione all'entità delle sanzioni civili, accolto il profilo di censuraarticolato dal ricorrente, il giudice di rinvio dovrà procedere a verificare,in relazione all’annualità relativa ai contributi omessi, l’operatività delladeclaratoria di incostituzionalità, alla luce dell’entrata in vigore dellaNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026legge dichiarata incostituzionale e la conseguente non debenza dellesanzioni civili.16.

In conclusione, ritenuti inammissibili il primo, il secondo ed ilterzo motivo di ricorso nonché, per sopravvenuta carenza di interesse,anche il quarto motivo di ricorso, in esito all’accoglimento del quintomotivo di ricorso la sentenza va cassata sul punto ed il giudizio rinviatoalla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché valutil’operatività, rispetto alle sanzioni irrogate, della pronuncia della Cortecostituzionale n. 104 del 2022.17.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11 giugno 2026.La PresidenteGabriella Machese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, Inps in persona del legale rappresentantepro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5765/2021depositata il 27/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.1. Con sentenza n. 5765/2021 del 27 gennaio 2022 la Corte di appellodi Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale del medesimoNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026capoluogo (n. 2756/2020) ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Brancaccio avverso l’avviso di addebito con il quale l’Inps le contestavail pagamento di una somma (pari ad euro 4.363,50) a titolo dicontributi, interessi e sanzioni dovuti alla Gestione separata in relazioneall’attività professionale di avvocato dalla medesima svoltarelativamente all’anno 2011.2. La Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell’obbligo diiscrizione alla predetta gestione separata e rilevato l’intervenutainterruzione del decorso del termine di prescrizione, comunque sospesoai sensi dell’art. 2941, comma 1, n. 8 c.c.3. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinquedistinti motivi di ricorso.4. L’Inps ha resistito con controricorso con il quale ha chiesto il rigettodi tutti i motivi.5. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6. All’esito dell’udienza camerale dell’11 giugno 2026 il Collegio haassunto la decisione riservandosi termine di giorni 60 per il depositodella motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 329, 342, 434 c.p.c. Evidenzia a tal riguardo come in primogrado il Tribunale di Napoli avesse ritenuto prescritti i contributi richiestiper l’anno 2011, in quanto, quantunque prorogato il termine (con dPCMdel 6.6.2012) al 9.7.2012, la comunicazione proveniente dall’Inps erapervenuta in data 23 agosto 2017, quindi oltre il termine quinquennale diprescrizione. L’Inps aveva promosso gravame solo relativamente alprofilo riguardante l’intervenuta sospensione del decorso del medesimoNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026termine, ai sensi dell’art. 2941, n.8 c.c., così dovendosi ritenersi copertodal giudicato l’aspetto relativo alla tempestiva interruzione del termine.2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente, ai sensidell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Osserva come la Corteterritoriale abbia fatto riferimento, onde ritenere interrotto il termine diprescrizione, ad una comunicazione, proveniente dall’Inps, del 4 luglio2016 la quale, in realtà, è inesistente, avendo l’Istituto prodotto,unicamente, comunicazione di iscrizione del 4.8.2012, ricevuta dalricorrente solo in data 23.8.2012, allorquando il termine di prescrizioneera ampiamente decorso.3. D’altro canto, osserva ancora, la Corte, nella motivazione, sirichiama al termine del 6 luglio 2016 il quale, tuttavia, fa riferimento aicontributi relativi all’anno 2010 mentre, nel caso di specie, l’omessacontribuzione contestata fa riferimento all’anno 2011.4. Nell’ambito del terzo motivo di doglianza, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4 c.p.c. la ricorrente, in relazione all’art. 132 n. 4c.p.c., lamenta la natura apparente della motivazione adottata dallaCorte territoriale onde giustificare le proprie conclusioni, evidenziandocome l’apparato motivazionale faccia riferimento a circostanze di fattocompletamente erronee e slegate dalla effettiva realtà dei fatti,trattandosi di contributi relativi ad attività professionale svolta nell’anno2011 e non l’anno 2010.5. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, la violazione e falsa applicazione degliartt. 2935 e 2941, n. 8 c.c. censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto operante la sospensione del decorso del terminedi prescrizione sulla mera base della omessa compilazione del quadro RRdella dichiarazione dei redditi, circostanza questa in sé e pe sé nonsufficiente.Numero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/20266. Nell’ambito del quinto motivo di impugnazione la ricorrente si duole,infine, della contestazione delle sanzioni irrogate dall’Inps ma in concretonon applicabili in considerazione degli effetti della declaratoria diillegittimità disposta con la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del2022.7. Così ricostruiti i profili di doglianza promossi dalla ricorrente, deve inprimo luogo rilevarsi che i primi tre motivi di ricorso possono esseretrattati congiuntamente, in quanto le modalità di illustrazione dellecensure prescelte dalla ricorrente li espongono ad un giudizio diinammissibilità.8. I predetti motivi, infatti, non risultano formulati nel rispetto deiprescritti requisiti di specificità, se è vero che l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo “di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che il ricorrente è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre2020, n. 23745, Rv. 659448-01).9. Analogamente è a dirsi in relazione alla denunciata violazione e falsaapplicazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. nonché «omesso esame diun fatto storico ex articolo 360 n. 5 cod. proc. civ.»; il motivo èinammissibile perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri dispecificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4c.p.c.; la ricorrente, infatti, pone a fondamento della censura una serie diconsiderazioni contenute nella pronuncia ed asseritamente errate senzatuttavia trascriverne, nel ricorso, il contenuto né indicare dove taleNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026erroneità risulti dimostrata alla luce dei documenti acquisiti nel corso delgiudizio di merito.10. L’orientamento della giurisprudenza di questa Corte èconsolidata nel ritenere che il “il ricorrente per cassazione che intendadolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte delgiudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod.proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso,di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale edin quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e dievidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esattitermini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare lafondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicolid'ufficio o di parte” (Cass. 12.12.2014 n. 26174 e negli stessi terminiCass. 28.9.2016 n. 19048 e Cass. 7.6.2017 n. 14107).11. Ciò vale, infine, anche in relazione alla censura formulatanell’ambito del primo motivo di ricorso nell’ambito del quale la ricorrentesostiene l’impossibilità, per la Corte territoriale, di esaminare l’aspettorelativo all’interruzione del decorso del termine di prescrizione in quantoprecluso dalla mancata proposizione, sul punto, di appello da partedell’Inps. Tale censura avrebbe infatti presupposto, alla luce delrammentato orientamento giurisprudenziale, la trascrizione, ad operadella ricorrente, dei corrispondenti brani motivazionali della sentenza diprimo grado e di quella impugnata così da consentire di apprezzarecompiutamente l’ambito di operatività della asserita preclusione.12. La ritenuta inammissibilità dei primi motivi di ricorso conducealla conseguente inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse,anche del quarto motivo. Nella misura in cui la pronuncia, in ragionedell’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, è divenutaincensurabile nella parte in cui è stata ritenuta validamente interrotto iltermine quinquennale di prescrizione, appare evidentemente carente diNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026interesse il quarto motivo di ricorso, volto ad impugnare la sentenza nellaparte relativa alla ritenuta sospensione del termine di prescrizione aisensi dell’art. 2941, comma 1, n. 8 c.c..13. Deve invece essere accolto il quinto motivo di ricorso, relativoall’applicabilità del regime sanzionatorio conseguente alle omissionicontributive. Deve a tal riguardo osservarsi come la questione relativaall’applicazione e quantificazione delle sanzioni, può ritenersi superata invirtù della sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 23 febbraio2022, la quale oltre a dichiarare non fondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv.in legge n. 111 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dellostesso art. 18, comma 12, nella parte in cui non prevede che gli avvocatidel libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancatoraggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art.22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dalpagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili perl'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore. Argomenta la Corte cost. che «Nella fattispecie in esamel'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) "sottosoglia",prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazioneautentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzatatutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone diragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primocomma, Cost.). Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazioneautentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili variantidi senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dallagiurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico,al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato incostanza di tale giurisprudenza. La reductio ad legitimitatem della normaNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzionicivili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamenteal periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazioneautentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamentoscusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenzialedi pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimentodell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativicontributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessaiscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigoredella norma interpretata e quella della norma interpretativa».14. Posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del2022 è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, discendeche, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L. 11 marzo 1953, n.87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , cessa diavere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione,nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscrittialla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle sogliedi reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre1980, n. 576, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favoredell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011.15. La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti irapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie, inrelazione all'entità delle sanzioni civili, accolto il profilo di censuraarticolato dal ricorrente, il giudice di rinvio dovrà procedere a verificare,in relazione all’annualità relativa ai contributi omessi, l’operatività delladeclaratoria di incostituzionalità, alla luce dell’entrata in vigore dellaNumero registro generale 18632/2022Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 24397/2026Data pubblicazione 03/08/2026legge dichiarata incostituzionale e la conseguente non debenza dellesanzioni civili.16. In conclusione, ritenuti inammissibili il primo, il secondo ed ilterzo motivo di ricorso nonché, per sopravvenuta carenza di interesse,anche il quarto motivo di ricorso, in esito all’accoglimento del quintomotivo di ricorso la sentenza va cassata sul punto ed il giudizio rinviatoalla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché valutil’operatività, rispetto alle sanzioni irrogate, della pronuncia della Cortecostituzionale n. 104 del 2022.17. Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di appello di Napoli,in diversa composizione.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11 giugno 2026.La PresidenteGabriella Machese
Sentenza Cassazione n. 24397/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris