CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27462/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 ottobre 1987; avverso la ordinanza n. 95/21 RGMCR del Tribunale di Caltanissetta del 26 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 26 ottobre 2021 il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato, in tal senso rigettando il ricorso presentato avverso di esso da [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento di sequestro preventivo disposto in data 10 settembre 2021 dal Gip del Tribunale di Caltanissetta in forma diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e nella forma per equivalente nei confronti appunto di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], per un importo pari ad euro 1.310.966,33 in danno della società e per un minore importo, pari ad euro 1.178.216,33, in danno della [OSCURATO:PERSONA] (la differenza è legata all'avvenuta provvisoria contestazione di un altro reato, non relativo alla predetta, del cui profitto sarebbe comunque beneficiaria la [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] è indagata in ordine al reato di cui all'ad, 10-quater del dlgs n. 74 del 2000, per avere la predetta, in concorso col padre [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legare rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] idea, omesso il versamento di imposte e di altri debiti erariali, relativamente agli anni 2020 e 2021, per un importo pari alla somma oggetto di sequestro preventivo, utilizzando in compensazione crediti inesistenti di imposte derivanti ora da "attività di ricerca e sviluppo" ora derivanti da "eccedenze dì versamento di ritenute da lavoro dipendente e assimilati". In particolare, nel respingere la tesi difensiva contenuta nella istanza di riesame, il Tribunale nisseno ha affermato che nessun rilievo ha il dato, richiamato dalla ricorrente difesa, secondo il quale le indebite compensazioni sono state utilizzate in parte per non corrispondere tributi previdenziali e non già imposte dirette e sul valore aggiunto; ha, infatti, osservato il detto Tribunale che deve essere attribuita rilevanza al mancato pagamento anche di somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, dovendosi ricomprendere - anche per ragioni di carattere pratico dovute alla complessità esistente nello stabilire quanto il credito fittizio abbia inciso sul debito fiscale e quanto sul debito di diversa natura - nel campo del reato di cui all'art. 10- quater del dlgs n. 74 del 2000 tutte le ipotesi di compensazione contemplate dall'art. 17 del dlgs n. 241 del 1997 . Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, la [OSCURATO:PERSONA] articolando a tale fine tre motivi di ricorso. 2Il primo motivo concerne la violazione di legge per avere il Tribunale errato nell'operare la qualificazione giuridica delle operazioni di compensazione orizzontale che sarebbero state compiute, nella qualità sopraindicata, dalla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la ricorrente difesa ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il reato de quo è, ravvisabile solo nel caso in cui l'omesso versamento tributario abbia ad oggetto l'indebita compensazione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La ricorrente, dopo avere illustrato le diverse impostazioni giurisprudenziali che in materia si contendono il campo interpretativo, ha rilevato che in favore di quella da lei stessa propugnata, cioè che l'indebita compensazione possa avere ad oggetto le sole imposte dirette e l'Iva, milita l'argomento sistematico dato dalla possibile applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 alla sola ipotesi di pagamento dei debiti tributari; aggiunge che la lettura estensiva del dettato dell'art. 10 -quater del decreto legislativo citato comporta un indebito ampliamento della ipotesi criminosa da tale disposizione delineata, posto che, se dovesse essere accolta la tesi del Tribunale, l'art. 10 -quater sarebbe l'unica disposizione contenuta del dlgs n. 74 del 2000 che reprime l'omesso versamento di una somma avente natura diversa dalle imposte dirette e dall'Iva. Con il secondo motivo di ricorso la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato il fatto che il sequestro operato abbia attinto somme esuberanti rispetto all'importo del profitto che in ipotesi sarebbe stato conseguito attraverso l'indebita compensazione; i giudici del merito, pur avendo osservato che il profitto del reato non può concernere che le somme di cui la società che si è giovata dall'illecito aveva la disponibilità al momento della realizzazione del reato, ha tuttavia ritenuto che la natura di sequestri per equivalente prescindesse da tale requisito, non essendo necessaria alcuna pertinenza fra la somma staggita e quella costituente il profitto del reato. In tal modo, però, il Tribunale avrebbe, ad avviso della ricorrente, postulato la possibilità - contrastante coi principi generalmente ritenuti applicabili alla materia in questione - che vi sia una differenza anche quantitativa fra l'oggetto del sequestro diretto e l'oggetto del sequestro per equivalente. 3Con il terzo motivo di ricorso la difesa della [OSCURATO:PERSONA] si è doluta, ritenendolo in contrasto coi dettami normativi, del fatto che il Tribunale di Caltanissetta non abbia affatto motivato in ordine alla esistenza del pericolo nel ritardo che avrebbe dovuto costituire uno dei requisiti per legittimare il sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo risultati non fondati, ovvero inammissibili i motivi posti alla sua base, deve, di conseguenza, essere rigettato, con le derivanti conseguenze a carico della parte ricorrente. Valutando, in via prioritaria, e peraltro secondo l'ordine, anche logico, di relativa prospettazione, il motivo di impugnazione presentato per primo dalla ricorrente difesa, se ne rileva la infondatezza. Con esso, in sostanza, la ricorrente contesta. Prospettando un vizio di violazione di legge, la qualificazione giuridica data alla sua condotta, in relazione alla sussistenza del fumus delicti, censurando la scelta operata dai giudici del riesame cautelare i quali, nella presente fase processuale, caratterizzata da una cognizione di carattere sommario degli elementi della fattispecie, hanno ritenuto sussistere gli elementi costitutivi del reato contestato, sebbene la compensazione "orizzontale" in ipotesi indebitamente operata dalla [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto ad oggetto non solamente poste di carattere tributario ma anche poste di carattere previdenziale. Nell'esporre la tesi sottesa alla doglianza - cioè che il reato di cui all'art. 10 -quater del dlgs n. 74 del 2000, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni con legge n. 248 del 2006, possa essere realizzato, nella sua duplice declinazione dettata dai commi 1 e 2 della disposizione per prima richiamata, esclusivamente portando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del dlgs n. 241 del 1997, con i crediti non spettanti ovvero inesistenti, esclusivamente debiti aventi comunque natura di carattere tributario e non aventi altra origine - la ricorrente difesa ha espressamente richiamato un precedente giurisprudenziale oggetto di una recente pronunzia da parte di questa Corte il quale, nella sintesi del principio di diritto in essa formulato operata dall'Ufficio massimario di questa Corte, suona nel senso che la condotta di omesso versamento di cui all'art. 10 -quater del dlgs n. 74 del 2000 concerne esclusivamente le somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, coerentemente con la sua collocazione all'interno di un testo normativo concernente i soli reati attinenti alle imposte e con la speciale 4causa di non punibilità del pagamento del debito tributario, disciplinata dall'art. 13, comma 1, dello stesso dlgs n. 74 del 2000, la quale presenta dei termini incompatibili con obblighi di nature diversa rispetto a quella riguardante le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto (così, Corte di cassazione, Sezione I penale, 13 settembre 2019, n. 38042). In quella occasione la Corte di cassazione, a sua volta rifacendosi ad una precedente sentenza della Corte di legittimità - si tratta della sentenza Corte di cassazione, sezione III penale, 28 febbraio 2019, n. 8689, nella quale si legge che, pur essendo integrato il reato di cui si tratta sia in caso di indebita compensazione di tipo verticale (cioè debiti e crediti afferenti alla medesima imposta) che di tipo orizzontale (ossia riguardante crediti e debiti di imposta di natura diversa), tuttavia la compatibilità di tale interpretazione con la ratio complessiva del dlgs n. 74 del 2000 è consentita solo in quanto vengano prese in considerazioni le tipologie concernenti l'imposta sul valore aggiunto e quella sul reddito sul lato passivo ma non su quello attivo, "potendo venire in rilievo, quale strumento per diminuire artificiosamente l'entità delle imposte da versare, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali" - ebbe ad osservare che la fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 10 -quater del dlgs n. 74 del 2000 presenta una struttura asimmetrica in forza della quale si avrebbe un "indistinto riferimento all'art. 17 del dlgs n. 241 de11997 in virtù della considerazione di tutti i crediti ivi contemplati, in quanto idonei alla compensazione, mentre l'indebito risultato della condotta fraudolenta, ossia l'omesso versamento delle somme dovute, riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non già, in assenza di pertinenti specificazioni, inadempimenti di altro genere dei quali l'intero testo normativo non si occupa". A conferma di tale impostazione la Corte, nella medesima occasione, richiamò la circostanza che la speciale causa di non punibilità disciplinata dall'art. 13, comma 1, del ricordato decreto legislativo, applicabile al caso in cui, prima dell'apertura del dibattimento, siano stati estinti dall'imputato "i debiti tributari", riguardi anche la ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 10 -quater del decreto legislativo citato, evidenziandosi, in tal modo, che il debito oggetto di compensazione con un credito non spettante, debba avere natura esclusivamente tributaria (Corte di cassazione, Sezione I penale,13 settembre 2019, n. 38042, a pag. 6 della motivazione). 5La tesi impugnatoria, della cui confutazione, peraltro, il Tribunale nisseno si era già dato carico, pur suggestivamente evocata ed, in precedenza, autorevolmente sostenuta, non trova, però, sulla scorta delle riflessioni che seguono - confortate queste ultime, anche dalla più recente giurisprudenza in argomento, l'adesione di questo Collegio. Deve, infatti, preliminarmente osservarsi che la disposizione che si assume essere stata violata dalla imputata, cioè l'art. 10-quater, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000, prevede che sia punibile la condotta di chi, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del dlgs n. 241 del 1997, crediti inesistenti, non versi le somme dovute. Andando a controllare il contenuto normativo dell'art. 17 del dlgs n. 241 del 1997, si rileva che si tratta della disposizione che consente ai contribuenti, in sede di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme in favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, di procedere alla compensazione dei crediti risultanti, con riferimento allo stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate dal contribuente medesimo; aggiunge il comma 2 della disposizione in questione che fra le tipologie di poste attive e passive che consentono il versamento unitario e la compensazione, sono ricomprese sia le imposte sui redditi che quelle sul valore aggiunto che le contribuzioni previdenziali dovute dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa. Alla luce della riferita esposizione normativa si osserva per prima cosa che il legislatore del decreto legislativo n. 74 del 2000 non ha fatto alcuna distinzione in relazione alla tipologia delle "somme dovute", avendo semplicemente indicato, quale criterio discretivo della natura delle somme dovute, il fatto che si tratti di somme per le quali sia consentito il mezzo di estinzione della obbligazione costituito dalla compensazione secondo i termini previsti dall'art. 17 del dlgs n. 241 del 1997. Rilievo questo non trascurabile dal punto di vista della esegesi della lectio legis ove si consideri che, altrove, ma sempre nel tessuto normativo dello stesso testo legislativo, il legislatore si è, invece, sentito in dovere di precisare che l'oggetto della evasione fiscale avrebbe dovuto riguardare "le imposte sui redditi o sul valore aggiunto" (cfr. infatti: art. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 del dlgs n. 74 del 2000) o, esclusivamente, "l'imposta sul valore aggiunto" (art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000), mentre solamente nell'art. 10-quater del 6decreto legislativo in questione è usata la espressione, più generica e omnicomprensiva, "non versa le somme dovute". Né, sempre dal punto di vista della esegesi testuale del contenuto normativo ha un significato decisivo il rilievo - pur sviluppato nella sentenza n. 38042 del 2019 di questa Corte, e ripreso dalla attuale ricorrente - che l'art. 13, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, nel prevedere una speciale causa di non punibilità nel caso in cui il contribuente, prima della apertura del dibattimento di primo grado abbia provveduto all'integrale pagamento di quanto da lui dovuto, precisi che si tratti dei debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, e che la loro quantificazione può essere il frutto anche delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. Infatti - in disparte, in quanto evidentemente irrilevante ove si desse seguito alla tesi sostenuta con la citata sentenza n. 3842 del 2019, il fatto che la specifica ipotesi di non punibilità ora in esame non sì presterebbe al caso adesso scrutinato, posto che la stessa ha ad oggetto le sole ipotesi di cui agli artt. 10 -bis, 10 -ter, e 10 -quater, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000, laddove qui si tratta di fattispecie disciplinata dal comma 2 della ultima disposizione legislativa citata - vi è, piuttosto, da osservare che, trattandosi di norma di favore, la stessa può essere stata modulata dal legislatore nel senso che solo talune delle ipotesi incriminate dalla norma precettiva sono oggetto della speciale causa di non punibilità (nella specie quelle effettivamente concernenti le sole compensazioni riguardanti i debiti propriamente tributari e non quelli di altra natura, pur suscettibili della particolare modalità di pagamento e di compensazione prevista dall'art. 17 del dlgs n. 241 del 1997); d'altra parte, come si è dianzi accennato, il fatto che proprio in questo particolare argomento il legislatore abbia inteso esercitare la propria discrezionalità lo si è visto laddove si è segnalato che il meccanismo "premiale" di cui all'art. 13, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 non è generalizzato ma esso opera, in caso di compensazioni fraudolente, solo in quanto queste abbiano avuto ad oggetto poste attive indebite, essendone stata esclusa la applicabilità alla ipotesi in cui abbiano avuto ad oggetto, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 -quater del dlgs n. 74 del 2000, poste attive del tutto insistenti. Deve, in sostanza osservarsi, onde superare il rilievo legato alla sedes materiae della norma in provvisoria imputazione alla ricorrente (rilievo legato al fatto che si obbietta la singolarità, dal punto di vista sistematico, di una disposizione che, pur collocata in un testo normativo riguardante la 7repressione degli illeciti tributari, sanzionerebbe il fraudolento omesso pagamento anche di altro genere di debiti erariali) che, in realtà, la norma ora in questione (della quale non deve essere trascurato il fatto che la stessa non era parte dell'originario impianto normativo, essendo stata introdotta nel dlgs n. 74 del 2000, solo attraverso un meccanismo di novellazione, per effetto della entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, con legge n. 248 del 2006), essendo stato considerato l'elevato grado di affidamento sulla correttezza di questo che lo Stato ha accordato al contribuente nel consentirgli, in termini di potenziale insidiosità '(atteso che gli eventuali abusi da quello compiuti non sarebbero immediatamente percepibili da parte della Amministrazione finanziaria, ma potrebbero emergere solo in occasione di eventuali puntuali controlli eseguiti sui singoli versamenti), la pratica della compensazione, anche orizzontale, fra debiti e crediti erariali nei limiti fissati dall'art. 17 del dlgs n. 241 del 1997, si pone, come segnalato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 2018, nell'ottica di costituire un fattore di contrasto rispetto agli abusi cui il richiamato meccanismo di pagamento si presta. Meccanismo, si osserva, caratterizzato da un particolare disvalore in quanto con il suo operato "il contribuente non si limita (...) ad una condotta omissiva di mancato versamento del dovuto, ma supporta la stessa con la redazione di un documento ideologicamente falso" (Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 2018). E', d'altra parte la stessa Corte della legittimità della legge che, proprio in ragione della peculiarità della fattispecie normativa allora in esame (si trattava appunto, dell'art. 10 -quater del dlgs n. 74 del 2000), ebbe a registrare, come espressione del diritto vivente, e senza che ciò sia stato in qualche modo segnalato da detta Corte espressione di una qualche anomalia applicativa, il fatto che l'allora "censurato art. 10 -quater del d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del suo tenore letterale, si presti a reprimere l'omesso versamento di somme attinenti a tutti i debiti - sia tributari, sia di altra natura - per il cui pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento unitario", osservando, conclusivamente che "In questa prospettiva, risponderebbe del delitto in esame non solo - come è pacifico - chi ometta di versare imposte dirette o VIVA utilizzando indebitamente in compensazione crediti concernenti altre imposte (anche regionali) o crediti di natura previdenziale, ma anche chi si avvalga di analogo artificio per evitare di corrispondere tali ultime imposte ovvero contributi dovuti ad enti di 8previdenza" (cosi i espressamente: Corte costituzionale, sentenza n. 35 del 2018). Va. peraltro, rilevato che anche la più recente giurisprudenza di questa Corte, confluendo in un indirizzo che ha una radicata collocazione temporale (si veda, infatti, già Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 novembre 2010, n. 42462, secondo la quale il reato in questione è configurabile sia in caso di compensazione "verticale" che "orizzontale"), ha recentemente rilevato, in tal senso rendendo isolato e senza seguito il precedente richiamato dalla ricorrente difesa, che, ricomprendendo sia le ipotesi di compensazione "verticale" che di compensazione "orizzontale", la fattispecie delittuosa di cui al più volte citato art. 10 -quater del dlgs n. 74 del 2000, può concernere crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette od all'Iva (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 aprile 2020, n. 13149, essendo stato precisato nella motivazione della sentenza in questione che la citata norma precettiva, richiamando l'art. 17 del dlgs n. 241 del 1997, risulta applicabile anche all'indebita compensazione fra crediti risultanti da dichiarazioni fiscali ed altre imposte, contributi previdenziali ed assistenziali, premi Inail ed altre somme dovute allo Stato, alle Regioni agli enti locali; nello stesso senso anche: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 ottobre 2021, n. 37085; idem Sezione III penale, 8 gennaio 2021, n. 389, nella quale si ribadisce che l'omesso versamento riguarda somme di danaro attinenti a debiti, sia tributari che di altra natura, purchè per il relativo pagamento debba essere utilizzato, secondo la previsione di cui all'art. 17 del dlgs n. 241 del 1997, il "modello di versamento unitario"). In esito a quanto sin qui riferito, il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato infondato. Quanto alla successiva censura, riguardante la ritenuta violazione di legge in punto di determinazione del quantum del profitto conseguito per effetto della commissione del reato in provvisoria contestazione, si osserva che, diversamente da quanto appare essere stato lamentato dalla ricorrente, non vi è alcuna distonia fra l'oggetto del sequestro diretto, disposto in danno del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] e quello, per equivalente, disposto in danno del patrimonio personale della [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva, infatti, che il riferimento al profitto sequestrabile in via diretta contenuto nella motivazione della ordinanza impugnata, secondo il quale "esso deve essere in concreto delimitato alle somme di danaro delle quali la stessa (...cioè la parte direttamente beneficiaria del reato...) aveva la 9disponibilità al momento del commesso reato" (cfr. sul punto: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 luglio 2020, n. 23040), non costituisce, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, stante la irrilevanza in tal caso della esistenza o meno di un vincolo di pertinenzialità fra oggetto del sequestro e profitto del reato, un limite per la sequestrabilità "per equivalente" dei beni della [OSCURATO:PERSONA], essendo, al riguardo, unico limite alla adozione della misura cautelare, la corrispondenza di valore fra il profitto materialmente conseguito, nel nostro caso rappresentato dalla incontestata differenza fra quanto dovuto e quanto illecitamente portato in compensazione, ed i beni attinti dalla misura segregativa. Venendo all'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura la esistenza della esigenza cautelare che avrebbe giustificato l'adozione del sequestro, non può condividersi la tesi della ricorrente difesa secondo la quale la motivazione del Tribunale del riesame sul punto sarebbe meramente apparente (e, pertanto, suscettibile di essere aggredita, visto l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche nella presente sede di legittimità, integrando tale condizione un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 125, comma 2, cod. proc. pen.). Deve, sul punto, ribadirsi, in conformità con la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 11 ottobre 2021, n. 36959) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi, altresì, precisare che siffatto obbligo motivazionale deve intenderai adeguatamente assolto laddove siano indicate le ragioni per le quali, nelle more del giudizio, i beni che costituiscono il valore del profitto delittuoso in ipotesi conseguito potrebbero essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati od alienati. Nel caso in esame il Tribunale, richiamando il contenuto della ordinanza genetica impositiva del vincolo cautelare, ha rilevato come sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] - padre di lei coinvolto nei reati in provvisoria imputazione, soggetto non alieno dalla commissione di reati di carattere tributario e verosimilmente ispiratore delle condotte della figlia - abbiano, con spregiudicatezza, ordito la trama fraudolenta, costituendo nuove compagini societarie cui sono confluiti i rapporti di preesistenti soggetti impersonali, 10onde sfruttare, mercè la illibatezza di quelle, le stesse metodiche delittuose esperimentate con le precedenti e non più realizzabili con esse data la esistenza di indagini fiscali a carico delle medesime. Tali metodiche, comportando una sistematica opera di "inquinamento" societario, giustificano appieno il pericolo di occultamento patrimoniale volto a rendere, nelle more del giudizio, inefficace sul piano economico la risposta sanzionatoria dell'ordinamento alle condotte illecite in provvisoria contestazione e, di conseguenza, il rilievo delle stesse da parte dei giudici del merito costituisce idonea motivazione in ordine alla esistenza del periculum in mora, fondante l'adozione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato, e la ricorrente va condannata, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso P.Q.MO 11