Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36072/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteit le conclusioni del PG -s'%ree knt\\I e,\».à.c) ^\"\fr•-^-\)t- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Teramo, in data 24 gennaio 2013, irrevocabile il 12 febbraio 2013.

A ragione della decisione, ha posto la circostanza che il condannato aveva commesso, il 21 settembre 2016 e, quindi, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell'indicata sentenza, un altro delitto, per il quale era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Ancona in data 31 marzo 2022, irrevocabile il 17 maggio 2022.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di quattro motivi.

2.1. Con il primo e il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato che, del tutto trascurando le deduzioni difensive, aveva segnalato che la sentenza di patteggiamento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo era certamente già nota alla Corte di appello di Ancona al momento della condanna con la sentenza del 31 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non doveva revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, non trattandosi di ipotesi di revoca obbligatoria e, anzi, la somma delle pene delle due sentenze di condanna non superava i due anni.

2.2. Con il terzo motivo ha osservato l'impossibilità da parte del Giuidce dell'esecuzione di revocare il beneficio concesso, essendo il reato oggetto di quella pronuncia estinto dal 12 febbraio 2017.

La sentenza, infatti, di condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione, è divenuta irrevocabile il 12 febbraio 2013 ed il relativo reato si è estinto alla data del 12 febbraio 2018, essendo decorso il termine di cinque anni di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 2.3.

Il quarto motivo lamenta l'erroneità della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che anche nella seconda sentenza di condanna la pena è stata sospesa, sicché non superando il cumulo delle due pene i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., la seconda sentenza di condanna non n avrebbe mai potuto costituire titolo per la revoca della prima sospensione condizionale.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza dev'essere annullata con rinvio per le ragioni che seguono.

2. Osserva in primo luogo il Collegio che, secondo un consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte (vedi, da ultimo, Sez. 1, n.42363del 25/09/2019, Stabile, Rv.277142, ma anche Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262369; Sez. 1, n. 5451 del 1995, Dall'Igna, Rv. 207109 e Sez. 1, n. 907 del 1996, Meluzzi, Rv. 200505), competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod. pen. è unicamente il giudicedella cognizione e non anche quello dell'esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quest'ultimo, la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca di diritto.

In secondo luogo, è altresì fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di un'ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa» (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 04/05/2017, Lopalco, Rv. 270576; Sez. 1, n. 34934 del 06/03/2012, Lettiero, Rv. 253438; Sez. 1, n. 14018 del 21/03/2007, Campanaro, Rv. 236379).

L'art. 168 cod. pen. impone, invero, la revoca di diritto a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art. 164 cod. pen., il quale all'ultimo comma ammette la possibilità che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo una prima condanna quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione.

Tanto comporta che il successivo reato, pur commesso nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza di condanna a pena sospesa, non assume rilievo quale causa di revoca del beneficio ove il giudice ritenga di dover sospendere l'esecuzione della relativa pena; in tal senso milita la clausola di riserva contenuta nella parte iniziale del primo comma dell'art. 168 cod. pen., che riguarda per l'appunto l'ipotesi in cui a venire in considerazione quale possibile causa di revoca sia soltanto una seconda condanna a pena condizionalmente sospesa, non già un'altra ancora.

La ratio è evidentemente individuabile nella circostanza che la concessione della seconda sospensione condizionale è frutto di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato e sarebbe, pertanto, del tutto illogico concedere la sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna, ove tale seconda condanna producesse ex se l'effetto di determinare l'esecuzione della precedente condanna con la revoca di diritto del beneficio, logicamente coordinata alla constatazione ex lege che il condannato non meritava la fiducia accordatagli con il primo beneficio.

Altro è, però, il caso in cui il secondo beneficio, legittimamente concesso ai sensi dell'art. 164 cod. pen., sia revocato per la sopravvenienza di una terza condanna; in siffatta ipotesi, infatti, non essendo più operativa la riserva di cui all'art. 168, primo comma, prima parte, cod. pen., la seconda condanna a pena detentiva per delitto, rientrante nel quinquennio di esperimento fissato dalla prima, costituisce a sua volta condizione di revoca di diritto della sospensione condizionale con essa accordata, non essendovi ragioni per discostarsi dalla disciplina contemplata dall'art. 168 cod. pen. e dalla funzione generai-preventiva dell'istituto, volta ad indurre il condannato «a non reiterare comportamenti criminosi, attraverso la dinamica del premio (estinzione del reato) e della punizione (esecuzione della pena a seguito della revoca)» (così Sez. 1, Rv. 270576, citata).

3. Avuto riguardo alla sequenza cronologica delle tre sentenze di condanna indicate nella stessa ordinanza impugnata, risulta evidente che il Giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione dei superiori principi, avendo operato una revoca facoltativa che non gli competeva e non avendo, invece, verificato se vi fossero i presupposti per una revoca obbligatoria del beneficio della sospensione condizionale della pena più volte concesso al condannato.

4. Per le esposte ragioni l'ordinanza dev'essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Ancona.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteit le conclusioni del PG -s'%ree knt\\I e,\».à.c) ^\"\fr•-^-\)t- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Teramo, in data 24 gennaio 2013, irrevocabile il 12 febbraio 2013. A ragione della decisione, ha posto la circostanza che il condannato aveva commesso, il 21 settembre 2016 e, quindi, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell'indicata sentenza, un altro delitto, per il quale era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Ancona in data 31 marzo 2022, irrevocabile il 17 maggio 2022. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di quattro motivi. 2.1. Con il primo e il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato che, del tutto trascurando le deduzioni difensive, aveva segnalato che la sentenza di patteggiamento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo era certamente già nota alla Corte di appello di Ancona al momento della condanna con la sentenza del 31 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non doveva revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, non trattandosi di ipotesi di revoca obbligatoria e, anzi, la somma delle pene delle due sentenze di condanna non superava i due anni. 2.2. Con il terzo motivo ha osservato l'impossibilità da parte del Giuidce dell'esecuzione di revocare il beneficio concesso, essendo il reato oggetto di quella pronuncia estinto dal 12 febbraio 2017. La sentenza, infatti, di condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione, è divenuta irrevocabile il 12 febbraio 2013 ed il relativo reato si è estinto alla data del 12 febbraio 2018, essendo decorso il termine di cinque anni di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Il quarto motivo lamenta l'erroneità della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che anche nella seconda sentenza di condanna la pena è stata sospesa, sicché non superando il cumulo delle due pene i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., la seconda sentenza di condanna non n avrebbe mai potuto costituire titolo per la revoca della prima sospensione condizionale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza dev'essere annullata con rinvio per le ragioni che seguono. 2. Osserva in primo luogo il Collegio che, secondo un consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte (vedi, da ultimo, Sez. 1, n.42363del 25/09/2019, Stabile, Rv.277142, ma anche Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262369; Sez. 1, n. 5451 del 1995, Dall'Igna, Rv. 207109 e Sez. 1, n. 907 del 1996, Meluzzi, Rv. 200505), competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod. pen. è unicamente il giudicedella cognizione e non anche quello dell'esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quest'ultimo, la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca di diritto. In secondo luogo, è altresì fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «Una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di un'ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa» (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 04/05/2017, Lopalco, Rv. 270576; Sez. 1, n. 34934 del 06/03/2012, Lettiero, Rv. 253438; Sez. 1, n. 14018 del 21/03/2007, Campanaro, Rv. 236379). L'art. 168 cod. pen. impone, invero, la revoca di diritto a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art. 164 cod. pen., il quale all'ultimo comma ammette la possibilità che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo una prima condanna quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione. Tanto comporta che il successivo reato, pur commesso nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza di condanna a pena sospesa, non assume rilievo quale causa di revoca del beneficio ove il giudice ritenga di dover sospendere l'esecuzione della relativa pena; in tal senso milita la clausola di riserva contenuta nella parte iniziale del primo comma dell'art. 168 cod. pen., che riguarda per l'appunto l'ipotesi in cui a venire in considerazione quale possibile causa di revoca sia soltanto una seconda condanna a pena condizionalmente sospesa, non già un'altra ancora. La ratio è evidentemente individuabile nella circostanza che la concessione della seconda sospensione condizionale è frutto di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato e sarebbe, pertanto, del tutto illogico concedere la sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna, ove tale seconda condanna producesse ex se l'effetto di determinare l'esecuzione della precedente condanna con la revoca di diritto del beneficio, logicamente coordinata alla constatazione ex lege che il condannato non meritava la fiducia accordatagli con il primo beneficio. Altro è, però, il caso in cui il secondo beneficio, legittimamente concesso ai sensi dell'art. 164 cod. pen., sia revocato per la sopravvenienza di una terza condanna; in siffatta ipotesi, infatti, non essendo più operativa la riserva di cui all'art. 168, primo comma, prima parte, cod. pen., la seconda condanna a pena detentiva per delitto, rientrante nel quinquennio di esperimento fissato dalla prima, costituisce a sua volta condizione di revoca di diritto della sospensione condizionale con essa accordata, non essendovi ragioni per discostarsi dalla disciplina contemplata dall'art. 168 cod. pen. e dalla funzione generai-preventiva dell'istituto, volta ad indurre il condannato «a non reiterare comportamenti criminosi, attraverso la dinamica del premio (estinzione del reato) e della punizione (esecuzione della pena a seguito della revoca)» (così Sez. 1, Rv. 270576, citata). 3. Avuto riguardo alla sequenza cronologica delle tre sentenze di condanna indicate nella stessa ordinanza impugnata, risulta evidente che il Giudice dell'esecuzione non ha fatto corretta applicazione dei superiori principi, avendo operato una revoca facoltativa che non gli competeva e non avendo, invece, verificato se vi fossero i presupposti per una revoca obbligatoria del beneficio della sospensione condizionale della pena più volte concesso al condannato. 4. Per le esposte ragioni l'ordinanza dev'essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Ancona. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello d
Sentenza Cassazione n. 36072/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris