CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 42134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 9/12/2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 385 cod.pen. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale sostenendo che sarebbe stata omessa la notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello. In particolare, l'imputato aveva nominato quale difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], revocando il precedente difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con atto del 2 luglio 2022. Ciononostante, il nuovo difensore di fiducia non veniva avvisato dell'udienza fissata per la discussione dell'appello, al contempo, il precedente difensore di fiducia non formulava le conclusioni, sicchè l'imputato restava privo di assistenza tecnica. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva, fondato esclusivamente sull'indicazione dei precedenti penali dai quali l'imputato è gravato, senza che vi sia stata una valutazione complessiva della personalità dello stesso. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartdare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall'esame degli atti, cui la Corte ha accesso in considerazione della natura processuale del motivo, risulta l'effettiva nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore dell'imputato (in data 7 luglio 2022), con revoca delle precedenti nomine. Ciononostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello - emesso 1'8 novembre 2022 - è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], precedente difensore di fiducia dell'imputato, revocato a seguito della nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue la nullità del giudizio di appello, svoltosi in violazione del diritto dell'imputato ad essere assistito dal difensore di fiducia ritualmente nominato, dal che ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad al Sezione per il nuovo giudizio. Il secondo motivo di ricorso è assorbito per effetto dell'accoglimento del primo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere est