CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrente – controricorrente incidentalecontroMerillo Giovanna, elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrente – ricorrente incidentalenonchédel legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore.intimatiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 439/2022 pubblicatain data 24/05/2022, n.r.g. 435/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20704/2022Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 11351/2026Data pubblicazione 27/04/20261.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Messina da aprile1989 al 19/06/2008 e deduceva di aver maturato crediti a titolo di differenzeretributive, di indennità sostitutiva del preavviso e di t.f.r., non corrisposti.Pertanto adìva il Tribunale di Messina per ottenere l’accertamento dellanatura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la [OSCURATO:PERSONA], lacondanna delle convenute [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle differenze retributive, nonché al versamento dei contributiprevidenziali all’INPS ovvero, in subordine, alla costituzione della renditavitalizia presso l’INPS. Chiedeva altresì la condanna al pagamentodell’indennità di mancato preavviso e del t.f.r., nonché al risarcimento deidanni.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale rigettava le domande, dichiarando il difetto di legittimazionepassiva di [OSCURATO:PERSONA] Nazionale e, nel resto, ritenendo non provata la naturasubordinata del rapporto, salvo che per il periodo da aprile 1997 al31/05/2003, in relazione al quale il rapporto di lavoro subordinato era statoammesso da [OSCURATO:PERSONA] di Messina e quindi era pacifico.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA], confermato il difetto dilegittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] Nazionale, condannava FIM CISLProvinciale di Messina a pagare all’appellante la complessiva somma di euro107.946,00, nonché a versare la relativa contribuzione previdenziale all’INPSnei limiti dei contributi non prescritti.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) come risulta anche dalla prospettazione della lavoratrice, fra le partisono intercorsi molteplici e distinti rapporti di lavoro, con intervalli fral’uno e l’altro, sicché, non sussistendo la tutela reale, il termine diprescrizione inizia a decorrere dalla cessazione di ciascun rapporto dilavoro;b) risultano prescritti pertanto tutti i crediti anteriori all’[OSCURATO:DATA_NASCITA];c) dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] si evince che pure dopo il31/05/2003 (data a partire dalla quale, secondo l’organizzazionesindacale, la [OSCURATO:PERSONA] svolse soltanto attività di volontariato) il rapportoNumero registro generale 20704/2022Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 11351/2026Data pubblicazione 27/04/2026di lavoro è proseguito con le medesime mansioni e modalità precedenti,dapprima svolte in adempimento del regolare contratto lavorativo;d) tale conclusione si evince anche dalle deposizioni dei testi Rizzo,Romano e Giccone;e) del resto anche le mansioni in concreto svolte dalla [OSCURATO:PERSONA], come riferitedai testimoni, concernono un’attività che il sindacato era tenuto aprestare in favore dei propri iscritti e che non poteva che essere resasecondo il vincolo della subordinazione;f) non può dirsi che tale attività trovasse giustificazione negli incarichisindacali rivestiti dalla [OSCURATO:PERSONA] dal 1997 in poi, perché dall’istruttoria èemersa un’attività resa in maniera continuativa e con l’osservanza di unorario di lavoro a tempo pieno difficilmente conciliabile con una merag) dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio, disposta in relazione allemansioni di segretaria per calcolare le differenze retributive relative alperiodo 01/04/1997 – 31/10/2007 e poi dal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e poi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 20/06/2008, è emerso un credito complessivodi euro 107.946,00, oltre alla relativa contribuzione da versare all’INPSnei limiti di quanto non prescritto;h) sul punto né la lavoratrice né l’INPS hanno specificamente argomentatocirca l’eventuale prescrizione già maturata.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Messina haproposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta haproposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.6.- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Messina ha resistito al ricorsoincidentale con controricorso.7.- [OSCURATO:PERSONA] Nazionale e l’INPS sono rimasti intimati.8.- Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE1.- Per ragioni di priorità logico-giuridica va esaminato dapprima il quartomotivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., con cui laNumero registro generale 20704/2022Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 11351/2026Data pubblicazione 27/04/2026federazione ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2094c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che determinate attività sononecessariamente svolte con un rapporto di lavoro subordinato.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha utilizzato quell’argomento – certamente errato indiritto ma privo di incidenza invalidante – solo “a chiusura” di una più ampiae complessa motivazione, tutta incentrata sulle deposizioni testimoniali, inparticolare del teste [OSCURATO:PERSONA] (il quale – come riportato dai Giudicid’appello – aveva riferito che pure dopo il maggio 2003, termine di scadenzadel rapporto di lavoro formalmente subordinato, aveva continuato adimpartire le stesse direttive tecnico-operative alla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva resoprestazioni lavorative identiche a quelle precedenti e con le stesse modalità),e sulla stretta inerenza di quelle mansioni all’attività istituzionale svolta dalsindacato in favore dei propri iscritti. Dunque l’affermazione denunciata dallafederazione ricorrente non ha avuto alcuna effettiva incidenza sullaformazione del convincimento dei Giudici d’appello.2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la federazione ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessamotivazione in ordine alla qualifica sulla base della quale sono statequantificate le differenze retributive. In particolare lamenta che la Corteterritoriale, dopo essersi limitata a definire “corretta” la consulenza tecnicad’ufficio espletata in primo grado “con riferimento al livello di inquadramento”,non ha specificato quale esso fosse, specie tenuto conto del fatto che laMerillo, nel suo atto di appello, per i vari rapporti lavorativi aveva richiesto ilriconoscimento dapprima del 5^ livello per il periodo aprile-giugno 1989, poidel 4^ per il periodo luglio 1989 – aprile 1995, poi del 3^ per il periodosuccessivo. Lamenta, altresì, che è mancato il c.d. procedimento trifasico, permotivare la riconduzione delle mansioni accertate in concreto al livello diinquadramento in ipotesi riconosciuto. Lamenta, infine, che non è statospecificato quanto spettante a titolo di differenze retributive e quanto a titolodi t.f.r., né se sia stata riconosciuta anche l’indennità sostitutiva del preavviso.Il motivo è palesemente fondato.Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente dellasentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo diNumero registro generale 20704/2022Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 11351/2026Data pubblicazione 27/04/2026legge costituzionalmente imposto (art. 111 Cost.) e cioè dell'art. 132, co. 2,n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto delladecisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito perpervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato ilproprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto allapropria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbiaeffettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Quest'obbligo del giudice«di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenzialedi ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha originelontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce nonsolo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vistagrafico o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma purequelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tuttoequiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza diuna giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudiceè tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi dellasua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato»(Cass. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che èquella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premessepervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale,«a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n.22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017). D’altro canto la riformulazionedell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv.in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettoNumero registro generale 20704/2022Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 11351/2026Data pubblicazione 27/04/2026materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass.n.13977/2019).Nel caso in esame si è al cospetto di assoluta mancanza di motivazione,non avendo la Corte territoriale adempiuto neppure nei limiti del “minimocostituzionale” l’obbligo di motivare su ciascuno dei profili denunziatifederazione dalla ricorrente.La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, al fine di motivaresu ciascuno dei profili sopra indicati, sia pure limitatamente al periodo nonprescritto, che per la Corte territoriale è quello da aprile 1997 in poi, inrelazione al quale dovrà verificare – secondo il procedimento c.d. bifasico – aquale livello di inquadramento siano sussumibili le mansioni accertate comein concreto svolte dalla lavoratrice.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denuncia nullità del procedimento per violazione delcontraddittorio e degli artt. 195 e 62 c.p.c., per avere la Corte territorialefinito per rimettere all’ausiliario l’accertamento dei fatti costitutivi delladomanda ed in particolare la riconducibilità delle mansioni di segretaria ad undeterminato livello di inquadramento.Anche questo motivo è fondato.Come riporta la ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 14), il consulentetecnico d’ufficio ha dichiarato che, “in assenza di specifiche indicazioni nelmandato” (nel quale la Corte territoriale si era limitata a prescrivere chel’ausiliario tenesse conto delle “mansioni di segretaria”) per il periodo oggettodi perizia, egli aveva utilizzato la retribuzione prevista per gli operatori tecnicidi 3^ livello con acquisita esperienza e professionalità come indicato dallalavoratrice. Ma questo era certamente un punto controverso, sul quale dovevaessere garantito il contraddittorio e che doveva essere deciso dal giudice(Corte d’appello), atteso che le federazioni appellate, nelle note di trattazionescritta per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano evidenziato che la figuraprofessionale dell’operatore è suddiviso in cinque livelli. Dunque era oneredella Corte territoriale compiere quel procedimento bifasico, necessario perNumero registro generale 20704/2022Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 11351/2026Data pubblicazione 27/04/2026ricondurre le mansioni in concreto accertate, all’esito delle testimonianze, adun determinato livello fra i cinque previsti per l’operatore e quindi specificare,nell’incarico, a quale livello di inquadramento il consulente tecnico d’ufficioavrebbe dovuto fare riferimento per elaborare i calcoli delle eventualidifferenze retributive e delle altre voci rivendicate dalla lavoratrice.Anche a questo riguardo, dunque, la sentenza impugnata va cassata conrinvio per espletare il predetto accertamento, ovviamente nel rispetto delcontraddittorio fra le parti.4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dall’estratto contributivodell’INPS, dal quale emerge che durante il dedotto rapporto di lavoro laricorrente era stata in vari periodi disoccupata.Il motivo è assorbito.RICORSO INCIDENTALE5.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112 c.p.c. peravere la Corte territoriale omesso ogni pronunzia sulla domanda relativaall’indennità sostitutiva del preavviso, pure da lei proposta al punto 5)dell’atto di appello.Il motivo è autosufficiente, avendo la ricorrente riportato la domandarassegnata anche in appello, ed è fondato, perché manca la relativapronunzia. Peraltro, dalla trascrizione dell’ordinanza con cui la Corteterritoriale aveva conferito l’incarico all’ausiliario si evince che effettivamentemancava ogni riferimento al calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso, aconferma della denunziata omissione di pronunzia.L’eccezione sollevata dalla Federazione, nel controricorso avverso il ricorsoincidentale, secondo cui sarebbe configurabile un rigetto implicito, non puòessere accolta, perché manca il nesso di necessaria presupposizione fra gliaccertamenti compiuti e l’asserito rigetto. Va infatti evidenziato che la Corteterritoriale avrebbe dovuto accertare secondo quali modalità fossero cessati ivari rapporti di lavoro, accertamento che – contrariamente all’assunto dellaaccertato la risoluzione consensuale di tutti i rapporti lavorativi – è del tuttoNumero registro generale 20704/2022Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 11351/2026Data pubblicazione 27/04/2026mancato. Dunque l’omissione di pronunzia sussiste.Anche a questo riguardo, dunque, la sentenza impugnata va cassata conrinvio per la decisione sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennitàsostitutiva del preavviso.6.- [OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbito il terzo e rigetta il quarto; accoglie il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversacomposizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione dellespese anche del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]