CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1978
Cassazione n. 14162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1978 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 18 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di estorsione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che, anche a voler ritenere che la frase minacciosa rivolta dall'imputato mentre impugnava un coltello alla persona offesa fosse stata posta in essere per non pagare la corsa del taxi, la volontà del tassista non era stata coartata (in quanto aveva cercato di mettersi in contaéb con l'imputato suonando il clacson e parlando con un ragazzo che si era affacciato alla finestra dello stabile ove era entrato Mannarino) e la sua decisione di recarsi a denunciare il clieente era sorta solo una volta che aveva preso atto dell'impossibilità di rintracciarlo; mancava quindi l'elemento costitutivo dell'ottenimento di profitto come diretta conseguenza della condotta estorsiva e la fattispecie doveva essere ricostruita come tentativo, e vi era stato un travisamento del dato probatorio relativo alle dichiarazioni della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma le dichiarazioni della persona offesa, sulle quali la Corte di appello ha congruamente motivato osservando che era evidente che il mostrare il coltellino al tassista dicendogli "va bene questo come pagamento?" costituiva una condotta tesa a coartare la sua volontà affinchè rinunciasse al corrispettivo della corsa, per cui sussistevano tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione consumata.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rlfredo Mantovano DEPOSITATO