Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20825/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 giugno 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti dorniciliari e, per giorni cinque in regime di custodia cautelare, dopo che lo stesso era stato tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento di fermo, disposto con ordinanza datata 17 luglio 2006 emessa dal Gip del locale Tribunale, in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 86 e 87 della rubrica) e di detenzione illegale di arma da sparo (capo 466), misura poi sostituita con quella dell'obbligo di dimora.

Quanto al merito, con sentenza del 29 settembre 2014 il Tribunale di Catanzaro, lo aveva assolto dal reato di cui al cap 466) perché il fatto non sussiste ed aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 86) e 87), ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 per intervenuta prescrizione; la Corte d'appello di Catanzaro con sentenza in data 6 marzo 2019 aveva confermato la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, atteso che in linea con Sez.

U., Pellegrino del 30 ottobre 2008, non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso.

Con detto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per avere il giudice della riparazione omesso di considerare che: 1) le esigenze cautelari a suo tempo ritenute erano fondate sul reato di cui al capo 466) per il quale é intervenuta assoluzione e non per le due ipotesi di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per le quali é intervenuta prescrizione; 2) la misura cautelare per queste due ultime ipotesi era stata adottata con riguardo al primo comma dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 e che per la pena edittale prevista per quella fattispecie era stato ritenuto che non si potesse concedere la sospensione condizionale della pena e quindi non operasse il divieto di cui all'art. 275, comma 2 bis, cod.proc.pen. 3.

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

2. La detenzione per essere ingiusta presuppone la adozione della custodia cautelare per titoli di reato per cui sia stata accertata la ingiustizia sostanziale tramite l'applicazione di determinate formule assolutorie.

Se la custodia cautelare subita dall'indagato è stata disposta per titoli di reato solo in parte riconosciuti come infondati non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione; parimenti non é previsto in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti dorniciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M. (Sez. 3, n.2451 del 9/10/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 262396; Sez. 4, n. 34661 del 10/6/2010, Maugeri, Rv. 248076).

Nella specie, la Corte territoriale ha puntualmente valutato le contestazioni di cui ai capi 86) e 87) (detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), come riqualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, autonomamente idonee a giustificare la misura cautelare custodiale cui è stato sottoposto il Rondinelli, ritenendo altresì che la durata della misura (345 giorni) non risultasse superiore alla pena che il Tribunale di Catanzaro avrebbe potuto in astratto irrogare se non fosse addivenuto alla pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Parimenti manifestamente infondato é il secondo profilo della censura.

Ed invero l'emissione del provvedimento applicativo di una misura custodiale non è consentito nei casi in cui già a quel momento sussistano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato o della pena, ma non anche quando la declaratoria possa eventualmente aver luogo in seguito, a seguito di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto (Sez. 4, n. 22359 del 21/04/2011, Rv. 250314).

In altri termini non sussiste il diritto alla riparazione quando, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso (Sez.4, n. 1862 del 7.1.2016, Rv. 265582).

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 1000.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 giugno 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti dorniciliari e, per giorni cinque in regime di custodia cautelare, dopo che lo stesso era stato tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento di fermo, disposto con ordinanza datata 17 luglio 2006 emessa dal Gip del locale Tribunale, in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 86 e 87 della rubrica) e di detenzione illegale di arma da sparo (capo 466), misura poi sostituita con quella dell'obbligo di dimora. Quanto al merito, con sentenza del 29 settembre 2014 il Tribunale di Catanzaro, lo aveva assolto dal reato di cui al cap 466) perché il fatto non sussiste ed aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 86) e 87), ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 per intervenuta prescrizione; la Corte d'appello di Catanzaro con sentenza in data 6 marzo 2019 aveva confermato la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, atteso che in linea con Sez. U., Pellegrino del 30 ottobre 2008, non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per avere il giudice della riparazione omesso di considerare che: 1) le esigenze cautelari a suo tempo ritenute erano fondate sul reato di cui al capo 466) per il quale é intervenuta assoluzione e non per le due ipotesi di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per le quali é intervenuta prescrizione; 2) la misura cautelare per queste due ultime ipotesi era stata adottata con riguardo al primo comma dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 e che per la pena edittale prevista per quella fattispecie era stato ritenuto che non si potesse concedere la sospensione condizionale della pena e quindi non operasse il divieto di cui all'art. 275, comma 2 bis, cod.proc.pen. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. 2. La detenzione per essere ingiusta presuppone la adozione della custodia cautelare per titoli di reato per cui sia stata accertata la ingiustizia sostanziale tramite l'applicazione di determinate formule assolutorie. Se la custodia cautelare subita dall'indagato è stata disposta per titoli di reato solo in parte riconosciuti come infondati non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione; parimenti non é previsto in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti dorniciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M. (Sez. 3, n.2451 del 9/10/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 262396; Sez. 4, n. 34661 del 10/6/2010, Maugeri, Rv. 248076). Nella specie, la Corte territoriale ha puntualmente valutato le contestazioni di cui ai capi 86) e 87) (detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), come riqualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, autonomamente idonee a giustificare la misura cautelare custodiale cui è stato sottoposto il Rondinelli, ritenendo altresì che la durata della misura (345 giorni) non risultasse superiore alla pena che il Tribunale di Catanzaro avrebbe potuto in astratto irrogare se non fosse addivenuto alla pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Parimenti manifestamente infondato é il secondo profilo della censura. Ed invero l'emissione del provvedimento applicativo di una misura custodiale non è consentito nei casi in cui già a quel momento sussistano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato o della pena, ma non anche quando la declaratoria possa eventualmente aver luogo in seguito, a seguito di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto (Sez. 4, n. 22359 del 21/04/2011, Rv. 250314). In altri termini non sussiste il diritto alla riparazione quando, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso (Sez.4, n. 1862 del 7.1.2016, Rv. 265582). In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 1000. Cos
Sentenza Cassazione n. 20825/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris