CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 08840/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con ordinanza del 27 febbraio 2023, la Corte di appello di Salerno, quale Giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 15 novembre 2017 e con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 5 ottobre 2017; - che, avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo i vizi di violazione di legge e di motivazione; - che la Prima Sezione di questa Corte, con sentenza del 27 ottobre 2023, aveva annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo giudizio, rilevando che il provvedimento impugnato non esplicitava «gli elementi processuali che giustificavano il rigetto dell'istanza del condannato» e che la Corte di appello aveva fatto «incongrui ... riferimenti motivazionali alla sentenza n. 35930 del 15 giugno 2021» della Sesta Sezione di questa Corte; - che, con ordinanza emessa 1'8 ottobre 2024, la Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione; - che, avverso la "nuova" ordinanza di rigetto, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, i vizi di motivazione (lett. e) e di mancata assunzione di una prova decisiva (lett. d), in relazione all'art.81 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con rigore logico-argomentativo, ha chiarito le ragioni per le quali ha negato l'invocata continuazione (cfr., in particolare, pagine 4 e ss. dell'ordinanza impugnata), ragioni rispetto alle quali questa Corte - dati i limiti del giudizio di legittimità - non può effettuare valutazioni diverse, trattandosi di scelte che riguarderebbero il merito del giudizio; che la decisione della Corte di appello appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati associativi, «non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375); - che l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non si pone affatto in contrasto con la sentenza di annullamento pronunciata dalla Prima sezione di questa Corte, avendo la Corte territoriale rigorosamente esplicitato gli elementi posti a base della decisione e non avendo fatto riferimenti incongrui ad altri provvedimenti; - che la deduzione secondo la quale la Settima sezione di questa Corte non sarebbe «la sezione competente per la trattazione del presente ricorso», atteso che essa sarebbe «chiamata a esaminare esclusivamente i ricorsi fondati su motivi non consentiti», è manifestamente infondata, atteso che la ripartizione tra le sezioni non è un profilo che attiene alla competenza e che, in ogni caso, la procedura prevista dall'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. riguarda tutti i casi in cui il presidente della Corte di cassazione - o, per esso, il consigliere da lui delegato - rilevi «una causa di inammissibilità dei ricorsi»; che l'art. 610 cod. proc. pen., perseguendo finalità di accelerazione dei tempi di definizione dei ricorsi e di deflazione del carico complessivo di pendenze della Corte di cassazione, delinea il meccanismo interno, che risponde esclusivamente a finalità organizzative dell'ufficio, di ripartizione dei procedimenti pendenti tra le sezioni ordinarie e quella denominata sezione "filtro", o settima sezione penale, deputata alla delibazione dei ricorsi che, a seguito di preliminare verifica da parte dei magistrati appositamente delegati dal primo Presidente, sono stati immediatamente individuati come inammissibili; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il C