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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21198/2026

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empore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SimonaMarasco e [OSCURATO:PERSONA]CONTROComune di Ciampino (RM), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LazioRoma n. 4886/2021 depositata il 2/11/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 4886/2021, depositata il 2/11/2021, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza n. 2703/2020, con cuila [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva rigettato il ricorsoproposto dalla contribuente avverso l’avviso di sollecito di pagamento n.2947, notificatole dal Comune di Ciampino (RM) il 10/8/2018, perNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’importo di 24.251,00 euro, relativo al TARES 2013, concernente unimmobile sito nel predetto Comune.[OSCURATO:PERSONA] - disattesa l’eccezione dicontraddittorietà della sentenza della [OSCURATO:PERSONA],la quale, al di là del refuso iniziale relativo all’“accoglimento parziale”,aveva con coerenza logica disconosciuto la fondatezza delle ragioni dellaricorrente – affermava che l’impossibilità di produrre rifiuti, presuppostodella pretesa esenzione dalla TARI, dovesse dipendere da fattori oggettivie permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità diutilizzazione dei locali, come nella specie.

Inoltre, riteneva infondata lalamentata carenza di motivazione dell’atto impugnato, nonché la asseritacarenza di istruttoria, invece espletata, mediante sopralluogo dei VV.UU.,rilevando per contro l’inidoneità della prova, di cui la contribuente eraonerata, in merito ai presupposti per l’esenzione o agevolazione tributaria,ex art. 1, commi 659 e 660, della legge n. 147/2013.Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione la contribuente.Il Comune di Ciampino (RM) resisteva con controricorso.Entrambe le parti depositavano memorie illustrative ex art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, si denuncia “Nullità della sentenza e delprocedimento per violazione dell’art. 36 comma 2, n. 4, D.lgs. 546/1992;dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cpc; dell’art. 111 della Costituzione italiana;in relazione all’art. 360 cpc, comma 1° n. 4 cpc”, assumendo lainesistenza della motivazione, perplessa e confusa, della sentenzaimpugnata, atteso che “la CTR fonda la sua decisione sulla pretesaviolazione di norme che regolano altro tributo (TARI), peraltro entrate invigore l’anno successivo (2014) al tributo TARES…”, istituito con d.l. n.201/2011, mentre la TARI, istituita con legge n. 147/2013, è entrata inNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Evidenzia, inoltre, la ricorrente che il giudice d’appelloavrebbe sostenuto contraddittoriamente prima che la “esenzione dalla taridebba dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingentee soggettiva modalità di utilizzazione dei locali ...” e poi che “ilpresupposto del tributo è costituito dal mero possesso o detenzione dilocali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani,indipendentemente dal fatto concreto che tali rifiuti vengono o menoprodotti”.Il motivo è infondato.Va, a tal proposito, evidenziato che le Sezioni Unite di questa Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134/ 2012, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass., Sez.

Un., n. 19881/2014; Cass., Sez.Un., n. 8053/2014; Cass., n. 7090/2022; Cass., n. 23580/2025).Nel caso di specie, la motivazione consente di individuare l’iter logicosotteso al ragionamento svolto, sia pure supportato da riferimentinormativi relativi alla TARI e non al TARES.

Tale erroneo richiamo, per ilprincipio di economia processuale, non determina la nullità della sentenza,Numero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026normativa vigente ratione temporis con riferimento al TARES e che èpacifica la sostanziale e complessiva continuità normativa di naturatributaria tra TARSU, TIA, TARES e TARI, aventi tutte strutturaautoritativa e non sinallagmatica, con conseguente estensione dei principiinformatori dell’imposizione e di quelli in tema di esenzione dalpagamento, integrante sempre l’oggetto di una allegazione, il cui oneredella prova grava sul contribuente che intende ottenerla, costituendo leesenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale di pagamento deltributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nellazone del territorio comunale (tra le altre, Cass., n. 21689/2025; Cass. n.2623/2023).

Pertanto, il riferimento della sentenza impugnata allapronuncia di questa Corte relativa al saldo della TARI relativa all’anno2015, al fine di argomentare l’insussistenza dei presupposti perl’esenzione dal TARES relativo all’anno 2013 (richiamando quelli previstiper la TARI), non può evidentemente costituire causa di nullità dellasentenza, al pari del richiamo alla legge istitutiva della TARI perindividuare il (medesimo) presupposto del tributo oggetto di causa(TARES).L’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013 stabilisce che: “Ilpresupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dilocali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrrerifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali oaccessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominialidi cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupatein via esclusiva.”.

Il comma 642 del medesimo art. 1 stabilisce che: “LaTARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali oaree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solidoall'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.Numero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ai sensi dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 201/2011, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, istitutivo del TARES, vigenteper il solo anno 2013, “3.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupio detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione, adeccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali oaccessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in viaesclusiva.5.

Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i localio le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra icomponenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali ole aree stesse”.L’art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 stabilisce che “IlComune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nelcaso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute adisposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c)locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale oad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggettiche risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nellaproduzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità dirifiuti non prodotti.

Il comma 660 del medesimo art. 1 stabilisce che: “IlComune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citatodecreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispettoa quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.

La relativacopertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesae deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dallafiscalità generale del Comune.”.Numero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026L’art. 14, comma 15, del d.l. n. 201/2011 stabilisce che: “[OSCURATO:PERSONA] regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massimadel trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato ediscontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti aduso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazionioccupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesiall'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.”.

Il comma 19 delmedesimo art. 14 stabilisce che: “Il consiglio comunale può deliberareulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dalcomma 20.

La relativa copertura può essere disposta attraverso laripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraversoapposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7per cento del costo complessivo del servizio.”.L’art. 1, comma 684, della legge n. 147/2013 stabilisce che: “Isoggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUCentro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio delpossesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, ladichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Ilcomma 685 del medesimo art. 1 stabilisce che: “La dichiarazione, redattasu modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli annisuccessivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati dacui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, ladichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo aquello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Al fine di acquisirele informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civicainterna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unitàimmobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamenteNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e ilnumero dell'interno, ove esistente.”.L’art. 14, comma 33, del d.l. n. 201/2011 stabilisce che: ”I soggettipassivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dalComune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio delpossesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle areeassoggettabili a tributo.

Nel caso di occupazione in comune di unfabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo deglioccupanti.”.

Il comma 34 del medesimo art. 14 stabilisce che: “Ladichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, haeffetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichinomodificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare deltributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilitodal Comune nel regolamento.

Al fine di acquisire le informazioniriguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna diciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazioneordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, ilnumero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, oveesistente.”.È evidente la sostanziale continuità dei presupposti impositivi, cosìcome dei presupposti per l’esonero, previsti per i due tributi, la cuistruttura non presenta significative diversità.Pertanto, la motivazione della sentenza ben può essere letta erettificata, in applicazione del principio di economia processuale di cui èespressione l’art. 384, ultimo comma, c.p.c., mediante la “sostituzione”delle norme relative alla TARI con quelle corrispondenti relative al TARES,rilevandosi che, al netto di tale “sostituzione”, detta sentenza rimanerispettosa del cd minimo costituzionale nella accezione sopra precisata.Infatti, secondo un ragionamento esplicito e sorretto da chiari passaggilogici, la Corte regionale ha motivato la ravvisata insussistenza delNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026presupposto dell’esenzione per l’anno di imposta 2013, individuatonell’impossibilità di produrre rifiuti, ritenendo che quest’ultima “debbadipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente esoggettiva modalità di utilizzazione dei locali”, situazione quest’ultima cheha ritenuto sussistere nel caso concreto esaminato.

A tal proposito, non siravvisa alcuna contraddizione tra tale affermazione e la successiva,secondo cui “il presupposto del tributo è costituito dal mero possesso odetenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani,indipendentemente dal fatto concreto che tali rifiuti vengono o menoprodotti.”, in quanto volta ad avvalorare l’assunto dell’irrilevanza di una“contingente” mancata produzione di rifiuti, dovuta ad una transitoria esoggettiva scelta del contribuente.

D’altro canto, questa Corte, conspecifico riferimento al TARES, ha affermato che essa è dovutaindipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimentodei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica conl'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confrontidell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoliutenti, sicché la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determinala debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni,per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativasussistenza per vincere la presunzione legale di produttività (vedasi:Cass., n. 2373/2022).2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la “Nullità della sentenzae del procedimento per violazione dell’art. 112 cpc, dell’art. 36 comma 2,n. 4 del D.lgs 546/92; dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cpc; dell’art. 118disp.

Att.

Cpc; degli artt. 24 e 111 della Costituzione Italiana; dell’art. 6della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; in relazione all’art. 360cpc, comma 1° n. 4 cpc”, in ragione dell’asserito “omesso esame didomande ed eccezioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e per omessamotivazione circa tale mancato esame”, ribadendo che la stringataNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026motivazione della sentenza impugnata non sarebbe tale da potersiriconoscere “come giustificazione del decisum”, in quanto in contrasto conle risultanze istruttorie ed apodittica.Il motivo è inammissibile per come formulato e, comunque, infondato.Ribadito quanto sopra già rappresentato con riferimento allainfondatezza del primo motivo di ricorso in merito alla questione relativaalla dedotta nullità della sentenza per aver applicato una diversanormativa (relativa alla TARI e non al TARES), non viene indicato in qualeritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] producesse rifiuti urbani e comunque assimilabilisenza esaminare o non esaminandola la documentazione versata in attidalla società e non contestata dal Comune comprovante i fatti idonei alegittimare l’esenzione dal tributo de quo”, senza che la ricorrentenemmeno individui tale documentazione ed i fatti giustificanti l’esenzioneche sarebbe stata idonea a comprovare, così come non viene indicato inquale atto sarebbe stata dedotta la “nullità della sentenza di primo grado,in quanto la CTP aveva omesso di esaminare la specifica doglianza relativaalla denunciata violazione posta in essere dal Comune del suo stessoRegolamento Comunale sui Rifiuti e sui Servizi”, senza che la ricorrentenemmeno individui la disposizione regolamentare violata.A tal proposito, va evidenziato, che secondo il costante orientamentodi questa Corte, qualora una questione giuridica - implicante unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde nonincorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solodi allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (ex multis,Numero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026Cass., n. 3473/2025, Cass., n. 20585/2023, Cass., n. 35885/2022, Cass.,n. 8362/2022, Cass., n. 40984/2021).

Inoltre, sebbene, secondo il piùrecente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso, corollariodel requisito di specificità dei motivi, debba essere interpretato in manieraelastica (tra le altre: Cass., n. 11325/2023), in conformità all'evoluzionedella giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testodell'art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., come novellato dal d.lgs. n.149/2022 - e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28ottobre 2021 (Succi e altri c.

Italia), che lo ha ritenuto compatibile con ilprincipio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequioal criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, cosìda incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass., n.12481/2022), nel caso in esame il contenuto della censura non consenteuna chiara e completa cognizione dei fatti necessari ad apprezzare lafondatezza e la decisività dei rilievi.In ogni caso, va confermato il dirimente rilievo che la sentenza, inragione di quanto sopra statuito in relazione al primo mezzo di ricorso,risulta motivata nel rispetto del c.d.

“minimo costituzionale”, il che neesclude la nullità, non potendo attribuirsi rilevanza, come già evidenziato,al semplice difetto di sufficienza della motivazione (ove pureconfigurabile).3.

Con il terzo motivo, si deducono “Falsa applicazione della L. 27dicembre 2013 n. 147 in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.;Violazione dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011n. 201 (convertito conlegge 22 dicembre 2011, n. 214) in relazione all’art. 360, comma primo n.3 c.p.c.;”.

Si contesta, in particolare, alla Commissione TributariaRegionale un errore di sussunzione per aver ricondotto la fattispecieconcreta ad una norma non pertinente, ossia alla legge n. 147/2013 e nonal d.l. n. 201/2011, con conseguente mancata applicazione dell’art. 14 ditale d.l., che, al punto 10, prevede espressamente che “NellaNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene contodi quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizioneche il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità allanormativa vigente”, nonché dei commi 37 e 38 del medesimo articolo, iquali rispettivamente prevedono: “37.

Ai fini della verifica del correttoassolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puòinviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubbliciovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediantepersonale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno settegiorni”; “38.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altroimpedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuatoin base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.”.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Vanno ribadite tutte le argomentazioni, a cui si rimanda, svolte conriferimento al primo motivo di ricorso, in merito alla sostanziale continuitànormativa tra TARI e TARES.

Ciò anche per quanto attiene allaindividuazione della superficie assoggettabile al tributo e all’attivitàistruttoria.

Infatti, il contenuto dell’art. 14, comma 10, del d.l. 201/2011,sopra riportato, è sostanzialmente coincidente (eccezion fatta per ilriferimento alla “continuità” e “prevalenza” della formazione dei rifiutispeciali) con il contenuto dall’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013,ai sensi del quale “Nella determinazione della superficie assoggettabile allaTARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti aprovvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che nedimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente…”.Il testo dei commi 37 e 38 del d.l. n. 201/2011, sopra riportato, ètotalmente sovrapponibile al testo dei commi 693 e 694 della legge n.147/2013, i quali stabiliscono: “693.

Ai fini della verifica del correttoNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puòinviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubbliciovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediantepersonale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno settegiorni.”; “694.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altroimpedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuatoin base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.”.4.

Con il quarto motivo, si deducono “Violazione e falsa applicazionedell’art. 7 Legge 212/2000, degli artt. 3 e 29 della Legge 7 agosto 1990 n.241 (così come modificata ed integrata con legge L. 9 agosto 2013 n. 98 eL. 221/2015 del 28 dicembre 2015); dell’art. 11 del dlgs 504/1992, inrelazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.” , in ragione dell’asseritatotale carenza di motivazione dell’atto impugnato, che riporta unicamentel’indirizzo, la metratura, la categoria (entrambe sbagliate) e le sommedovute, senza riportare i dati catastali e senza che l’emissione dell’atto siastata preceduta da sopralluogo e/o istruttoria e dall’instaurazione delcontraddittorio con il contribuente.Il motivo è infondato.Orbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligomotivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volteche il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizioni di esercitareil diritto di difesa, con cognizione dei fatti (vedasi Cass., n. 13334/2020,che richiama Cass., n. 16836/2014, Cass., n. 22003/2014).Premessa la pacifica estensibilità al TARES degli orientamenti dilegittimità formatisi per i tributi omologhi precedenti (vedi Cass., n.21968/2025; Cass., n. 14781/2025; Cass., n. 2268/2024), per quantorichiamare l’orientamento consolidato in tema di TARSU, secondo cui laNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento inrettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento deitributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della leggen. 296/2006 (a tenore del quale “Gli avvisi di accertamento in rettifica ed'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alleragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fariferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale….”), sicché, ove la rettifica vengaeffettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o dellatariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'attodella maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoriaritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali(quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a renderecomprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità diindicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare lasuperficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fasecontenziosa (vedi, tra le altre, Cass., n. 20620/2019; Cass. n.,31217/2021; Cass., n. 15793/2025).

Nel caso di specie, l’atto impugnatocontiene l’indicazione della superficie tassata, dell’indirizzo dell’immobile(compreso il numero civico), delle tariffe applicate (quota fissa evariabile), della delibera comunale che le ha approvate e dell’importototale dovuto, dunque di tutti gli elementi sufficienti a consentire alcontribuente di comprendere la pretesa tributaria e di approntare unadifesa efficace, rilevandosi che, a tal fine, non è richiesta né è necessarial’indicazione degli identificativi catastali.Quanto alle ulteriori doglianze, va rilevato che non sussiste un obbligodi istruttoria e di sopralluogo, in quanto, essendo finalizzatiall’acquisizione, da parte dell’ente impositore, di informazioni per laricognizione dei presupposti d’imposta ove l’ente non disponga già dei datiNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026relativi, essi costituiscono una facoltà esercitabile se necessaria.

In talsenso depone inequivocamente anche il dato testuale dell’art. 14, comma37, del d.l. n. 201/2011, che espressamente declina in termini di“possibilità” lo svolgimento delle attività ivi previste da parte dell’Enteimpositore, al pari del previgente disposto dell’art. 73, comma 2, del d.lgs.n. 507/1993 (v.

Cass., n. 14816/2025).Del pari, non è ravvisabile alcun obbligo generale di contraddittoriopreventivo, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità (vedi, tra le tante Cass., Sez.

Un., n. 21271/2025; Cass., n.30917/2025; Cass., n. 4752/2021; Cass., n. 27421/2018) secondo cui, incaso di verifiche fiscali c.d.

"a tavolino", nella vigenza della disciplinaapplicabile (alla fattispecie in esame) prima dell'entrata in vigore dell'art.6-bis della legge n. 212/2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), deld.lgs. n. 219/2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bisdel d.l. n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67/2024),con riferimento ai tributi c.d.

“non armonizzati”, quale quello in esame,l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige solo in caso diespressa previsione normativa (mentre ha valenza generalizzata per itributi cd. armonizzati), per cui non si pone la questione di un’eventualeinosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della leggen. 212/2000, con conseguente inconfigurabilità anche della violazione deldiritto unionale.5.

Con il quinto motivo di ricorso, si deducono “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 238 Dlgs 152/2006; dell’art. 1 comma 649 dellalegge 147 del 2013; della direttiva 2006/12CE (ABROGATA!) delParlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 (e collegate); degliartt. 184, 195, 198, 218 del dlgs 152/2006; in relazione all’art. 360,comma primo n. 3 c.p.c.”, per aver la [OSCURATO:PERSONA] la debenza del tributo indipendentemente dalla concretaproduzione di rifiuti, mentre il sopracitato art. 238 postula l’effettivaNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026produzione di rifiuti e l’effettivo svolgimento del servizio di raccolta,recupero e smaltimento degli stessi presso il magazzino della contribuentein Ciampino (RM).

La ricorrente deduce, inoltre, l’illegittimitàdell’assimilazione operata dal Comune dei “rifiuti speciali di attività diservizio a quelli urbani”, così violando la normativa nazionale ecomunitaria, da applicarsi d’ufficio “con disapplicazione della normaregolamentare”.Il motivo è infondato.Questa Corte ha, infatti, chiarito che il TARES è dovutoindipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimentodei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica conl'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confrontidell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoliutenti, sicché, come affermato dalla sentenza impugnata, la soladisponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza deltributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali èonere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza pervincere la presunzione legale di produttività (Cass., n. 2373/2022).

Va,inoltre, rilevato che la sentenza impugnata non argomenta il rigettodell’appello sulla scorta dell’assimilabilità dei rifiuti prodotti a quelli urbani,sicché le censure svolte sul punto non appaiono conferenti in quanto non6.

Con il sesto motivo, si deduce l’“omesso esame circa un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo n. 5 c.p.c.”, ossia la mancata produzione di rifiuti nellostabilimento di via [OSCURATO:PERSONA] in Ciampino (RM), comprovatadalla perizia giurata a firma dell’ing.

Zanchi e da una CTU disposta dalTribunale di Velletri (RM).

Il medesimo vizio di “omesso esame” vieneinoltre dedotto anche con riferimento al contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]per lo smaltimento dei rifiuti prodotti soltanto presso lo stabilimento diNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026Pomezia (RM), alle fatture della [OSCURATO:SOCIETA]., al MUD relativo all’anno2013 e all’istanza di riesame in autotutela per il TARES relativo all’anno2013, “contenente tutti i dati utili richiesti dalla legge per l’esenzione daltributo rifiuti” forniti al Comune, circostanza asseritamente costituente“ulteriore fatto controverso” decisivo ai fini del giudizio.Premesso che l'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 134/2012, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossiaad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processualiche hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente caratteredecisivo (Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 2961/2025; Cass., n.3562/2026) e che le allegazioni documentali, di cui si deduce l’omessoesame, non integrano un “fatto storico naturalistico” nella accezione di cuisopra, il motivo è comunque inammissibile per la dirimente ragione dellaoperatività del limite della c.d.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter,quinto comma, c.p.c..

La norma - applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma2, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.134/2012, ai giudizi d'appello, quale quello in questione, introdotti conricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazionedal giorno 11/9/2012, mantenuta, anche dopo l'abrogazione dispostadall'art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, per i giudiziintrodotti prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. n.149/2022, quale modificato dall'art. 380, lett. a), della legge n. 197/2022- non consente di censurare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

Ed invero,in presenza di una cd. doppia conforme, il ricorrente in cassazione - perevitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83/2012,Numero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 ed applicabile allesentenze pubblicate dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) - deve indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (ex multis, Cass., n. 22748/2025; Cass., n. 5881/2025; Cass., n.5445/2025; Cass., n. 17782/2024; Cass., n. 10644/2022).

Tale onere nonrisulta, però, assolto dalla ricorrente, la quale, a fronte della soccombenzanel doppio grado di merito, non ha indicato le (eventuali) diverse ragionidi fatto poste a fondamento delle due pronunce.Va, infine, rilevata la inammissibilità del deposito documentaleeffettuato dalla ricorrente in allegato alla memoria illustrativa, inviolazione dell’art. 372 c.p.c., in quanto relativo ad un atto(comunicazione trasmessa dall’I.N.P.S. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non rientrante traquelli di cui la norma consente il deposito nel giudizio di legittimità e che,secondo quanto dedotto nella memoria illustrativa, documenterebbe, asostegno dell’assunto relativo all’improduttività di rifiuti, il sequestropenale dello stabilimento di Ciampino (RM), circostanza di cui, peraltro,nemmeno viene dedotta la pregressa allegazione nella fase di merito ecomunque inidonea a dimostrare l’indisponibilità dell’immobile.

A talproposito, va, infatti, rilevato che, avendo il sequestro preventivo l’unicafinalità di limitare la libera disponibilità del bene per evitare l'aggravarsi oil protrarsi di reati già commessi o la commissione di altri reati, il benesequestrato non è per ciò solo soggetto ai temperamenti previsti dall'art.66 del d.lgs. n. 507/1993 per situazioni che comportano l'oggettivaminore utilizzazione del servizio (come in caso di uso stagionale), inquanto l'attuazione del provvedimento non determina automaticamente laperdita immediata della facoltà di continuare ad occupare o detenere ilbene, essendo tale evenienza condizionata dalle modalità di esecuzionedella misura (v. sul punto, Cass., n. 6551/2020; Cass., n. 31674/2021;Cass., n. 35029/2022; Cass., n. 35412/2022).

Permanendo laNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026presunzione di produttività di rifiuti, incombeva sulla contribuente l'oneredi provare le modalità di esecuzione del sequestro, la sua persistenza, lacoincidenza delle aree sottoposte a sequestro penale con quelle oggetto diimposizione tributaria e soprattutto la perdita di fatto della disponibilità delbene in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria,documentando inoltre la presentazione della relativa specifica denuncia divariazione.7.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.8.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.200,00 euro per compensiprofessionali, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,soccombente relativamente all’impugnazione dell’avviso di accertamento,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/2/2026.IL PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SimonaMarasco e [OSCURATO:PERSONA]CONTROComune di Ciampino (RM), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LazioRoma n. 4886/2021 depositata il 2/11/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 4886/2021, depositata il 2/11/2021, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza n. 2703/2020, con cuila [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva rigettato il ricorsoproposto dalla contribuente avverso l’avviso di sollecito di pagamento n.2947, notificatole dal Comune di Ciampino (RM) il 10/8/2018, perNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’importo di 24.251,00 euro, relativo al TARES 2013, concernente unimmobile sito nel predetto Comune.[OSCURATO:PERSONA] - disattesa l’eccezione dicontraddittorietà della sentenza della [OSCURATO:PERSONA],la quale, al di là del refuso iniziale relativo all’“accoglimento parziale”,aveva con coerenza logica disconosciuto la fondatezza delle ragioni dellaricorrente – affermava che l’impossibilità di produrre rifiuti, presuppostodella pretesa esenzione dalla TARI, dovesse dipendere da fattori oggettivie permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità diutilizzazione dei locali, come nella specie. Inoltre, riteneva infondata lalamentata carenza di motivazione dell’atto impugnato, nonché la asseritacarenza di istruttoria, invece espletata, mediante sopralluogo dei VV.UU.,rilevando per contro l’inidoneità della prova, di cui la contribuente eraonerata, in merito ai presupposti per l’esenzione o agevolazione tributaria,ex art. 1, commi 659 e 660, della legge n. 147/2013.Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione la contribuente.Il Comune di Ciampino (RM) resisteva con controricorso.Entrambe le parti depositavano memorie illustrative ex art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si denuncia “Nullità della sentenza e delprocedimento per violazione dell’art. 36 comma 2, n. 4, D.lgs. 546/1992;dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cpc; dell’art. 111 della Costituzione italiana;in relazione all’art. 360 cpc, comma 1° n. 4 cpc”, assumendo lainesistenza della motivazione, perplessa e confusa, della sentenzaimpugnata, atteso che “la CTR fonda la sua decisione sulla pretesaviolazione di norme che regolano altro tributo (TARI), peraltro entrate invigore l’anno successivo (2014) al tributo TARES…”, istituito con d.l. n.201/2011, mentre la TARI, istituita con legge n. 147/2013, è entrata inNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026vigore l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Evidenzia, inoltre, la ricorrente che il giudice d’appelloavrebbe sostenuto contraddittoriamente prima che la “esenzione dalla taridebba dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingentee soggettiva modalità di utilizzazione dei locali ...” e poi che “ilpresupposto del tributo è costituito dal mero possesso o detenzione dilocali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani,indipendentemente dal fatto concreto che tali rifiuti vengono o menoprodotti”.Il motivo è infondato.Va, a tal proposito, evidenziato che le Sezioni Unite di questa Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134/ 2012, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass., Sez. Un., n. 19881/2014; Cass., Sez.Un., n. 8053/2014; Cass., n. 7090/2022; Cass., n. 23580/2025).Nel caso di specie, la motivazione consente di individuare l’iter logicosotteso al ragionamento svolto, sia pure supportato da riferimentinormativi relativi alla TARI e non al TARES. Tale erroneo richiamo, per ilprincipio di economia processuale, non determina la nullità della sentenza,Numero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026normativa vigente ratione temporis con riferimento al TARES e che èpacifica la sostanziale e complessiva continuità normativa di naturatributaria tra TARSU, TIA, TARES e TARI, aventi tutte strutturaautoritativa e non sinallagmatica, con conseguente estensione dei principiinformatori dell’imposizione e di quelli in tema di esenzione dalpagamento, integrante sempre l’oggetto di una allegazione, il cui oneredella prova grava sul contribuente che intende ottenerla, costituendo leesenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale di pagamento deltributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nellazone del territorio comunale (tra le altre, Cass., n. 21689/2025; Cass. n.2623/2023). Pertanto, il riferimento della sentenza impugnata allapronuncia di questa Corte relativa al saldo della TARI relativa all’anno2015, al fine di argomentare l’insussistenza dei presupposti perl’esenzione dal TARES relativo all’anno 2013 (richiamando quelli previstiper la TARI), non può evidentemente costituire causa di nullità dellasentenza, al pari del richiamo alla legge istitutiva della TARI perindividuare il (medesimo) presupposto del tributo oggetto di causa(TARES).L’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013 stabilisce che: “Ilpresupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dilocali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrrerifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali oaccessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominialidi cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupatein via esclusiva.”. Il comma 642 del medesimo art. 1 stabilisce che: “LaTARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali oaree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solidoall'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.Numero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ai sensi dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 201/2011, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, istitutivo del TARES, vigenteper il solo anno 2013, “3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupio detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,suscettibili di produrre rifiuti urbani. 4. Sono escluse dalla tassazione, adeccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali oaccessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in viaesclusiva.5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i localio le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra icomponenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali ole aree stesse”.L’art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 stabilisce che “IlComune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nelcaso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute adisposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c)locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale oad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggettiche risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nellaproduzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità dirifiuti non prodotti. Il comma 660 del medesimo art. 1 stabilisce che: “IlComune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citatodecreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispettoa quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativacopertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesae deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dallafiscalità generale del Comune.”.Numero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026L’art. 14, comma 15, del d.l. n. 201/2011 stabilisce che: “[OSCURATO:PERSONA] regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massimadel trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato ediscontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti aduso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazionioccupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesiall'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.”. Il comma 19 delmedesimo art. 14 stabilisce che: “Il consiglio comunale può deliberareulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dalcomma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso laripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraversoapposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7per cento del costo complessivo del servizio.”.L’art. 1, comma 684, della legge n. 147/2013 stabilisce che: “Isoggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUCentro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio delpossesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, ladichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Ilcomma 685 del medesimo art. 1 stabilisce che: “La dichiarazione, redattasu modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli annisuccessivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati dacui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, ladichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo aquello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisirele informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civicainterna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unitàimmobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamenteNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e ilnumero dell'interno, ove esistente.”.L’art. 14, comma 33, del d.l. n. 201/2011 stabilisce che: ”I soggettipassivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dalComune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio delpossesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle areeassoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di unfabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo deglioccupanti.”. Il comma 34 del medesimo art. 14 stabilisce che: “Ladichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, haeffetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichinomodificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare deltributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilitodal Comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioniriguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna diciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazioneordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, ilnumero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, oveesistente.”.È evidente la sostanziale continuità dei presupposti impositivi, cosìcome dei presupposti per l’esonero, previsti per i due tributi, la cuistruttura non presenta significative diversità.Pertanto, la motivazione della sentenza ben può essere letta erettificata, in applicazione del principio di economia processuale di cui èespressione l’art. 384, ultimo comma, c.p.c., mediante la “sostituzione”delle norme relative alla TARI con quelle corrispondenti relative al TARES,rilevandosi che, al netto di tale “sostituzione”, detta sentenza rimanerispettosa del cd minimo costituzionale nella accezione sopra precisata.Infatti, secondo un ragionamento esplicito e sorretto da chiari passaggilogici, la Corte regionale ha motivato la ravvisata insussistenza delNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026presupposto dell’esenzione per l’anno di imposta 2013, individuatonell’impossibilità di produrre rifiuti, ritenendo che quest’ultima “debbadipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente esoggettiva modalità di utilizzazione dei locali”, situazione quest’ultima cheha ritenuto sussistere nel caso concreto esaminato. A tal proposito, non siravvisa alcuna contraddizione tra tale affermazione e la successiva,secondo cui “il presupposto del tributo è costituito dal mero possesso odetenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani,indipendentemente dal fatto concreto che tali rifiuti vengono o menoprodotti.”, in quanto volta ad avvalorare l’assunto dell’irrilevanza di una“contingente” mancata produzione di rifiuti, dovuta ad una transitoria esoggettiva scelta del contribuente. D’altro canto, questa Corte, conspecifico riferimento al TARES, ha affermato che essa è dovutaindipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimentodei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica conl'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confrontidell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoliutenti, sicché la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determinala debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni,per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativasussistenza per vincere la presunzione legale di produttività (vedasi:Cass., n. 2373/2022).2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la “Nullità della sentenzae del procedimento per violazione dell’art. 112 cpc, dell’art. 36 comma 2,n. 4 del D.lgs 546/92; dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cpc; dell’art. 118disp. Att. Cpc; degli artt. 24 e 111 della Costituzione Italiana; dell’art. 6della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; in relazione all’art. 360cpc, comma 1° n. 4 cpc”, in ragione dell’asserito “omesso esame didomande ed eccezioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e per omessamotivazione circa tale mancato esame”, ribadendo che la stringataNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026motivazione della sentenza impugnata non sarebbe tale da potersiriconoscere “come giustificazione del decisum”, in quanto in contrasto conle risultanze istruttorie ed apodittica.Il motivo è inammissibile per come formulato e, comunque, infondato.Ribadito quanto sopra già rappresentato con riferimento allainfondatezza del primo motivo di ricorso in merito alla questione relativaalla dedotta nullità della sentenza per aver applicato una diversanormativa (relativa alla TARI e non al TARES), non viene indicato in qualeritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] producesse rifiuti urbani e comunque assimilabilisenza esaminare o non esaminandola la documentazione versata in attidalla società e non contestata dal Comune comprovante i fatti idonei alegittimare l’esenzione dal tributo de quo”, senza che la ricorrentenemmeno individui tale documentazione ed i fatti giustificanti l’esenzioneche sarebbe stata idonea a comprovare, così come non viene indicato inquale atto sarebbe stata dedotta la “nullità della sentenza di primo grado,in quanto la CTP aveva omesso di esaminare la specifica doglianza relativaalla denunciata violazione posta in essere dal Comune del suo stessoRegolamento Comunale sui Rifiuti e sui Servizi”, senza che la ricorrentenemmeno individui la disposizione regolamentare violata.A tal proposito, va evidenziato, che secondo il costante orientamentodi questa Corte, qualora una questione giuridica - implicante unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde nonincorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solodi allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (ex multis,Numero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026Cass., n. 3473/2025, Cass., n. 20585/2023, Cass., n. 35885/2022, Cass.,n. 8362/2022, Cass., n. 40984/2021). Inoltre, sebbene, secondo il piùrecente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso, corollariodel requisito di specificità dei motivi, debba essere interpretato in manieraelastica (tra le altre: Cass., n. 11325/2023), in conformità all'evoluzionedella giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testodell'art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., come novellato dal d.lgs. n.149/2022 - e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con ilprincipio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequioal criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, cosìda incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass., n.12481/2022), nel caso in esame il contenuto della censura non consenteuna chiara e completa cognizione dei fatti necessari ad apprezzare lafondatezza e la decisività dei rilievi.In ogni caso, va confermato il dirimente rilievo che la sentenza, inragione di quanto sopra statuito in relazione al primo mezzo di ricorso,risulta motivata nel rispetto del c.d. “minimo costituzionale”, il che neesclude la nullità, non potendo attribuirsi rilevanza, come già evidenziato,al semplice difetto di sufficienza della motivazione (ove pureconfigurabile).3. Con il terzo motivo, si deducono “Falsa applicazione della L. 27dicembre 2013 n. 147 in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.;Violazione dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011n. 201 (convertito conlegge 22 dicembre 2011, n. 214) in relazione all’art. 360, comma primo n.3 c.p.c.;”. Si contesta, in particolare, alla Commissione TributariaRegionale un errore di sussunzione per aver ricondotto la fattispecieconcreta ad una norma non pertinente, ossia alla legge n. 147/2013 e nonal d.l. n. 201/2011, con conseguente mancata applicazione dell’art. 14 ditale d.l., che, al punto 10, prevede espressamente che “NellaNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene contodi quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizioneche il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità allanormativa vigente”, nonché dei commi 37 e 38 del medesimo articolo, iquali rispettivamente prevedono: “37. Ai fini della verifica del correttoassolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puòinviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubbliciovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediantepersonale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno settegiorni”; “38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altroimpedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuatoin base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.”.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Vanno ribadite tutte le argomentazioni, a cui si rimanda, svolte conriferimento al primo motivo di ricorso, in merito alla sostanziale continuitànormativa tra TARI e TARES. Ciò anche per quanto attiene allaindividuazione della superficie assoggettabile al tributo e all’attivitàistruttoria. Infatti, il contenuto dell’art. 14, comma 10, del d.l. 201/2011,sopra riportato, è sostanzialmente coincidente (eccezion fatta per ilriferimento alla “continuità” e “prevalenza” della formazione dei rifiutispeciali) con il contenuto dall’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013,ai sensi del quale “Nella determinazione della superficie assoggettabile allaTARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti aprovvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che nedimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente…”.Il testo dei commi 37 e 38 del d.l. n. 201/2011, sopra riportato, ètotalmente sovrapponibile al testo dei commi 693 e 694 della legge n.147/2013, i quali stabiliscono: “693. Ai fini della verifica del correttoNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puòinviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubbliciovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediantepersonale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno settegiorni.”; “694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altroimpedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuatoin base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.”.4. Con il quarto motivo, si deducono “Violazione e falsa applicazionedell’art. 7 Legge 212/2000, degli artt. 3 e 29 della Legge 7 agosto 1990 n.241 (così come modificata ed integrata con legge L. 9 agosto 2013 n. 98 eL. 221/2015 del 28 dicembre 2015); dell’art. 11 del dlgs 504/1992, inrelazione all’art. 360, comma primo n. 3 c.p.c.” , in ragione dell’asseritatotale carenza di motivazione dell’atto impugnato, che riporta unicamentel’indirizzo, la metratura, la categoria (entrambe sbagliate) e le sommedovute, senza riportare i dati catastali e senza che l’emissione dell’atto siastata preceduta da sopralluogo e/o istruttoria e dall’instaurazione delcontraddittorio con il contribuente.Il motivo è infondato.Orbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligomotivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volteche il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizioni di esercitareil diritto di difesa, con cognizione dei fatti (vedasi Cass., n. 13334/2020,che richiama Cass., n. 16836/2014, Cass., n. 22003/2014).Premessa la pacifica estensibilità al TARES degli orientamenti dilegittimità formatisi per i tributi omologhi precedenti (vedi Cass., n.21968/2025; Cass., n. 14781/2025; Cass., n. 2268/2024), per quantorichiamare l’orientamento consolidato in tema di TARSU, secondo cui laNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento inrettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento deitributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della leggen. 296/2006 (a tenore del quale “Gli avvisi di accertamento in rettifica ed'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alleragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fariferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale….”), sicché, ove la rettifica vengaeffettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o dellatariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'attodella maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoriaritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali(quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a renderecomprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità diindicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare lasuperficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fasecontenziosa (vedi, tra le altre, Cass., n. 20620/2019; Cass. n.,31217/2021; Cass., n. 15793/2025). Nel caso di specie, l’atto impugnatocontiene l’indicazione della superficie tassata, dell’indirizzo dell’immobile(compreso il numero civico), delle tariffe applicate (quota fissa evariabile), della delibera comunale che le ha approvate e dell’importototale dovuto, dunque di tutti gli elementi sufficienti a consentire alcontribuente di comprendere la pretesa tributaria e di approntare unadifesa efficace, rilevandosi che, a tal fine, non è richiesta né è necessarial’indicazione degli identificativi catastali.Quanto alle ulteriori doglianze, va rilevato che non sussiste un obbligodi istruttoria e di sopralluogo, in quanto, essendo finalizzatiall’acquisizione, da parte dell’ente impositore, di informazioni per laricognizione dei presupposti d’imposta ove l’ente non disponga già dei datiNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026relativi, essi costituiscono una facoltà esercitabile se necessaria. In talsenso depone inequivocamente anche il dato testuale dell’art. 14, comma37, del d.l. n. 201/2011, che espressamente declina in termini di“possibilità” lo svolgimento delle attività ivi previste da parte dell’Enteimpositore, al pari del previgente disposto dell’art. 73, comma 2, del d.lgs.n. 507/1993 (v. Cass., n. 14816/2025).Del pari, non è ravvisabile alcun obbligo generale di contraddittoriopreventivo, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità (vedi, tra le tante Cass., Sez. Un., n. 21271/2025; Cass., n.30917/2025; Cass., n. 4752/2021; Cass., n. 27421/2018) secondo cui, incaso di verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella vigenza della disciplinaapplicabile (alla fattispecie in esame) prima dell'entrata in vigore dell'art.6-bis della legge n. 212/2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), deld.lgs. n. 219/2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bisdel d.l. n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67/2024),con riferimento ai tributi c.d. “non armonizzati”, quale quello in esame,l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige solo in caso diespressa previsione normativa (mentre ha valenza generalizzata per itributi cd. armonizzati), per cui non si pone la questione di un’eventualeinosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della leggen. 212/2000, con conseguente inconfigurabilità anche della violazione deldiritto unionale.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deducono “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 238 Dlgs 152/2006; dell’art. 1 comma 649 dellalegge 147 del 2013; della direttiva 2006/12CE (ABROGATA!) delParlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 (e collegate); degliartt. 184, 195, 198, 218 del dlgs 152/2006; in relazione all’art. 360,comma primo n. 3 c.p.c.”, per aver la [OSCURATO:PERSONA] la debenza del tributo indipendentemente dalla concretaproduzione di rifiuti, mentre il sopracitato art. 238 postula l’effettivaNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026produzione di rifiuti e l’effettivo svolgimento del servizio di raccolta,recupero e smaltimento degli stessi presso il magazzino della contribuentein Ciampino (RM). La ricorrente deduce, inoltre, l’illegittimitàdell’assimilazione operata dal Comune dei “rifiuti speciali di attività diservizio a quelli urbani”, così violando la normativa nazionale ecomunitaria, da applicarsi d’ufficio “con disapplicazione della normaregolamentare”.Il motivo è infondato.Questa Corte ha, infatti, chiarito che il TARES è dovutoindipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimentodei rifiuti, atteso che il presupposto impositivo si identifica conl'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confrontidell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoliutenti, sicché, come affermato dalla sentenza impugnata, la soladisponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza deltributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali èonere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza pervincere la presunzione legale di produttività (Cass., n. 2373/2022). Va,inoltre, rilevato che la sentenza impugnata non argomenta il rigettodell’appello sulla scorta dell’assimilabilità dei rifiuti prodotti a quelli urbani,sicché le censure svolte sul punto non appaiono conferenti in quanto non6. Con il sesto motivo, si deduce l’“omesso esame circa un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo n. 5 c.p.c.”, ossia la mancata produzione di rifiuti nellostabilimento di via [OSCURATO:PERSONA] in Ciampino (RM), comprovatadalla perizia giurata a firma dell’ing. Zanchi e da una CTU disposta dalTribunale di Velletri (RM). Il medesimo vizio di “omesso esame” vieneinoltre dedotto anche con riferimento al contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]per lo smaltimento dei rifiuti prodotti soltanto presso lo stabilimento diNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026Pomezia (RM), alle fatture della [OSCURATO:SOCIETA]., al MUD relativo all’anno2013 e all’istanza di riesame in autotutela per il TARES relativo all’anno2013, “contenente tutti i dati utili richiesti dalla legge per l’esenzione daltributo rifiuti” forniti al Comune, circostanza asseritamente costituente“ulteriore fatto controverso” decisivo ai fini del giudizio.Premesso che l'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 134/2012, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossiaad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processualiche hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente caratteredecisivo (Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 2961/2025; Cass., n.3562/2026) e che le allegazioni documentali, di cui si deduce l’omessoesame, non integrano un “fatto storico naturalistico” nella accezione di cuisopra, il motivo è comunque inammissibile per la dirimente ragione dellaoperatività del limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter,quinto comma, c.p.c.. La norma - applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma2, del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.134/2012, ai giudizi d'appello, quale quello in questione, introdotti conricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazionedal giorno 11/9/2012, mantenuta, anche dopo l'abrogazione dispostadall'art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, per i giudiziintrodotti prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. n.149/2022, quale modificato dall'art. 380, lett. a), della legge n. 197/2022- non consente di censurare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Ed invero,in presenza di una cd. doppia conforme, il ricorrente in cassazione - perevitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83/2012,Numero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 ed applicabile allesentenze pubblicate dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) - deve indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (ex multis, Cass., n. 22748/2025; Cass., n. 5881/2025; Cass., n.5445/2025; Cass., n. 17782/2024; Cass., n. 10644/2022). Tale onere nonrisulta, però, assolto dalla ricorrente, la quale, a fronte della soccombenzanel doppio grado di merito, non ha indicato le (eventuali) diverse ragionidi fatto poste a fondamento delle due pronunce.Va, infine, rilevata la inammissibilità del deposito documentaleeffettuato dalla ricorrente in allegato alla memoria illustrativa, inviolazione dell’art. 372 c.p.c., in quanto relativo ad un atto(comunicazione trasmessa dall’I.N.P.S. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non rientrante traquelli di cui la norma consente il deposito nel giudizio di legittimità e che,secondo quanto dedotto nella memoria illustrativa, documenterebbe, asostegno dell’assunto relativo all’improduttività di rifiuti, il sequestropenale dello stabilimento di Ciampino (RM), circostanza di cui, peraltro,nemmeno viene dedotta la pregressa allegazione nella fase di merito ecomunque inidonea a dimostrare l’indisponibilità dell’immobile. A talproposito, va, infatti, rilevato che, avendo il sequestro preventivo l’unicafinalità di limitare la libera disponibilità del bene per evitare l'aggravarsi oil protrarsi di reati già commessi o la commissione di altri reati, il benesequestrato non è per ciò solo soggetto ai temperamenti previsti dall'art.66 del d.lgs. n. 507/1993 per situazioni che comportano l'oggettivaminore utilizzazione del servizio (come in caso di uso stagionale), inquanto l'attuazione del provvedimento non determina automaticamente laperdita immediata della facoltà di continuare ad occupare o detenere ilbene, essendo tale evenienza condizionata dalle modalità di esecuzionedella misura (v. sul punto, Cass., n. 6551/2020; Cass., n. 31674/2021;Cass., n. 35029/2022; Cass., n. 35412/2022). Permanendo laNumero registro generale 9467/2022Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 21198/2026Data pubblicazione 22/06/2026presunzione di produttività di rifiuti, incombeva sulla contribuente l'oneredi provare le modalità di esecuzione del sequestro, la sua persistenza, lacoincidenza delle aree sottoposte a sequestro penale con quelle oggetto diimposizione tributaria e soprattutto la perdita di fatto della disponibilità delbene in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria,documentando inoltre la presentazione della relativa specifica denuncia divariazione.7. Il ricorso va, pertanto, rigettato.8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della ricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.200,00 euro per compensiprofessionali, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,soccombente relativamente all’impugnazione dell’avviso di accertamento,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/2/2026.IL PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21198/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris