CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27603/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2238/2015 , depositata in data 15 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società contribuente (ex Finsiel-Consulenza e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) era una consorziata socia della società Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRESconsortile Agrisian. L’ufficio finanziario, comparando i costi delle fatture emesse dai fornitori di Agrisian con le successive fatture emesse da quest’ultima nei confronti della socia consorziata a titolo di rimborso dei predetti costi, all’esito del controllo, riscontrava un’indebita detrazione di parte dell’IVA relativa ai costi consortili (operata da Finsiel) ed emetteva avviso di accertamento (n. TJB030800312) per il periodo d’imposta 2005, irrogando anche sanzioni. 2. Avverso detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, insistendo per il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n. 559/06/2013, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, rettificando parte dell’atto impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r . del Lazio; si costituiva anche la contribuente con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2238/2015, depositata in data 15 aprile 201 5, accoglieva il gravame dell’ufficio, riformando l’operato del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’ufficio siè costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 fe bbraio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: «Violazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in relazione all’art. 111, sesto comma, Cost. Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, in rapporto con l’art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 anche in relazione ai principi di neutralità, proporzionalità e legittimo affidamento. Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in rapporto con l’art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: «Falsa applicazione dell’art. 6, comma sesto, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nella formulazione applicabile ratione temporis, in relazione al principio di proporzionalità delle sanzioni. Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, in rapporto con l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.». 2.Va premesso che, i n data 4 giugno 2019, la società contribuente hadepositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con contestuale rinuncia al ricorso, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata della pretesa impositiva oggetto di lite a mente dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, a seguitodella presentazione di istanza di condono in data 12 aprile 2017. I documenti depositati provano l’entità della somma (€ 171.657,48) comunicata da [OSCURATO:PERSONA] spa, le cinque rate pagate attraverso bollettini postali, l’avviso per cui è intervenuta la definizione agevolata ossia quella oggetto del presente contenzioso n. TJB030800312 e la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuente e dal difensore; il tutto notificato, ex art. 372 cod. proc. civ., a mezzo posta certificata, all’Avvocatura dello Stato. Per tanto può dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. 193/2016 con spese a carico di chi le ha anticipate(art. 46 proc. trib.). P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio per cess