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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 00195/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Noia, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], colto nella flagranza del delitto di detenzione illegale di arma clandestina (con la quale aveva sparato alcuni colpi, per futili motivi, legati a questioni di vicinato), la misura cautelare della'custodia in carcere.

Il Tribunale del riesame riscontrava il pericolo di reiterazione di reati, ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., desumendolo dalla «forte trasgressività» espressa dalla condotta e dalla contiguità dell'indagato, con essa dimostrata, al mercato illegale delle armi da fuoco, indice di suo sicuro inserimento in preoccupanti contesti malavitosi.

Elevate sarebbero, dunque, la gravità del fatto e la capacità a delinquere, e misure autocustodiali non sarebbero adeguatamente satisfattive della pressante esigenza cautelare riscontrata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, mediante connessi motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione.

La custodia cautelare rappresenterebbe, nel sistema processuale l'extrema ratio.

Il giudice del riesame avrebbe ignorato tale direttiva, abbandonandosi ad argomentazioni di stile e non enunciando le puntuali ragioni della presunta inadeguatezza degli arresti domiciliari, accompagnati da dispositivi elettronici di controllo, da eseguire in luogo distante da quello dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe gravato da precedenti specifici, avrebbe confessato e avrebbe consegnato l'arma illegalmente detenuta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato.

2. Occorre rammentare che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quale novellato dalla legge n. 47 del 2015, deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete condizioni di vita (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esule dalle facoltà prognostiche del giudice: in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

A tali principi l'ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, avendo essa fornito - proprio sulla base degli indici di gravità oggettiva della condotta, e di negativa personalità del suo autore, analiticamente considerati - esauriente spiegazione dell'esigenza di cautela.

Né la motivazione può dirsi carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, considerato che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita anche sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01).

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ,processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 22/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Noia, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], colto nella flagranza del delitto di detenzione illegale di arma clandestina (con la quale aveva sparato alcuni colpi, per futili motivi, legati a questioni di vicinato), la misura cautelare della'custodia in carcere. Il Tribunale del riesame riscontrava il pericolo di reiterazione di reati, ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., desumendolo dalla «forte trasgressività» espressa dalla condotta e dalla contiguità dell'indagato, con essa dimostrata, al mercato illegale delle armi da fuoco, indice di suo sicuro inserimento in preoccupanti contesti malavitosi. Elevate sarebbero, dunque, la gravità del fatto e la capacità a delinquere, e misure autocustodiali non sarebbero adeguatamente satisfattive della pressante esigenza cautelare riscontrata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, mediante connessi motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione. La custodia cautelare rappresenterebbe, nel sistema processuale l'extrema ratio. Il giudice del riesame avrebbe ignorato tale direttiva, abbandonandosi ad argomentazioni di stile e non enunciando le puntuali ragioni della presunta inadeguatezza degli arresti domiciliari, accompagnati da dispositivi elettronici di controllo, da eseguire in luogo distante da quello dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe gravato da precedenti specifici, avrebbe confessato e avrebbe consegnato l'arma illegalmente detenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato. 2. Occorre rammentare che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quale novellato dalla legge n. 47 del 2015, deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotetici, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia delle sue concrete condizioni di vita (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esule dalle facoltà prognostiche del giudice: in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). A tali principi l'ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, avendo essa fornito - proprio sulla base degli indici di gravità oggettiva della condotta, e di negativa personalità del suo autore, analiticamente considerati - esauriente spiegazione dell'esigenza di cautela. Né la motivazione può dirsi carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, considerato che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita anche sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762-01). 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ,processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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