CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROSlNI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata per avere omesso di considerare una circostanza determinante in punto di identificazione dell'imputato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna di cui, peraltro, il motivo censura profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa denuncia la violazione del principio del ne bis in idem, risulta affetto da manifesta infondatezza in quanto la censura in oggetto postula l'identità naturalistica del fatto che, nella specie, è insussistente, dato che il fatto già giudicato concerne un storicamente diverso da quello oggetto della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i