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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01214/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/5/2021 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani gli ha applicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 commesso in Andria il 20 marzo 2020, sentenza con la quale è stata disposta, altresì, la confisca del denaro in sequestro (euro 205,00) "in quanto provento del reato, in assenza di allegazioni contrarie in ordine alla lecita provenienza del denaro".

Il ricorrente denuncia:

1.1. vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che andava ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. : il giudice ha valorizzato unicamente il quantitativo lordo dello stupefacente detenuto ed è, vieppiù, incorso in vizio di motivazione nella parte in cui ha differenziato la pena applicata all'imputato (ritenuta corretta e congrua) rispetto a quella applicata al coimputato (pari, per questi, ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.443,00 di multa);

1.2. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;

1.3. contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione di legge, in relazione all'art.240 cod. pen. per la confisca della somma in sequestro non essendone accertata la provenienza dal reato [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, limitatamente alla disposta confisca e, sul punto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con restituzione dei denaro all'avente diritto, delegando, come in dispositivo, gli adempimenti per la restituzione.

Nel resto il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non deducibili avverso sentenza di applicazione pena.

E' pacifica in giurisprudenza l'affermazione che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per motivi attinenti all'erronea qualificazione giuridica del fatto, che corrisponda a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv.264153): ne consegue che solo formalmente sono riconducibili al denunciato vizio "errori" valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato e che, dunque, esulano dai rilievi azionabili in sede di legittimità (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Nel caso in esame, fin dall'imputazione oltre che nella parte motiva della sentenza, sono enunciati, con riferimento al dato quantitativo dello stupefacente detenuto (per complessive 379 dosi frazionabili in ragione del principio attivo puro e non del mero dato quantitativo complessivo della sostanza in sequestro) ed alle modalità di detenzione (lo stupefacente era già frazionato in dosi pronte per lo smercio e l'imputato ed il correo detenevano altro materiale, idoneo allo scopo fra cui bustine di cellophane vuote) precisi elementi di fatto che escludono la evidente erroneità della qualificazione giuridica del fatto.

Né il diverso trattamento punitivo, concordato tra le parti, rispetto a quello del coimputato e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono riconducibili alla nozione di pena illegale che consentirebbe lo scrutinio del vizio in sede di legittimità avverso una decisione alla quale l'imputato, debitamente assistito dal difensore, si è determinato beneficiando di un trattamento premiale, in ragione della riduzione di pena prevista per la scelta del rito.2.

E invece, fondato il secondo motivo, essendo ammissibile, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 103/17, la censura relativa all'illegalità della confisca, quale punto della sentenza non ricomprOsa nell'accordo delle parti (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv.279348).

Nei casi di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90, la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato può essere adottata o ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., per le somme che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, con adeguata motivazione attraverso la quale il giudice dia conto della sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra quanto detenuto e il reato per il quale si procede o può essere disposta la cd. confisca allargata o di sproporzione, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen, cui rinvia l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900).

Anche in tal caso il giudice deve dare adeguatamente conto della sussistenza dei requisiti della sproporzione e della mancanza di prova della provenienza lecita del denaro trovato in possesso dell'imputato.

Nel caso in esame il giudice ha giustificato la confisca con l'affermazione che si tratta di "provento" del reato in assenza di allegazioni idonee a giustificarne la provenienza e, dunque, con affermazioni del tutto generiche sia perché si è in presenza di un'accertata condotta di detenzione a fini di cessione e non sono enunciati elementi per ritenere sussistente una pregressa condotta di spaccio, sia perché la somma detenuta ha un valore del tutto trascurabile ed è oggettivamente inidonea a fondare il giudizio che si tratti di somma sproporzionata rispetto alle condizioni de«imputath.

Si è, pertanto, in presenza di un vizio di motivazione dal quale consegue la denunciata violazione di legge che impone l'annullamento della statuizione ablativa.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui ordina la restituzione all'avente diritto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen..

Così deciso il 13 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/5/2021 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani gli ha applicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 commesso in Andria il 20 marzo 2020, sentenza con la quale è stata disposta, altresì, la confisca del denaro in sequestro (euro 205,00) "in quanto provento del reato, in assenza di allegazioni contrarie in ordine alla lecita provenienza del denaro". Il ricorrente denuncia: 1.1. vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che andava ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. : il giudice ha valorizzato unicamente il quantitativo lordo dello stupefacente detenuto ed è, vieppiù, incorso in vizio di motivazione nella parte in cui ha differenziato la pena applicata all'imputato (ritenuta corretta e congrua) rispetto a quella applicata al coimputato (pari, per questi, ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.443,00 di multa); 1.2. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 1.3. contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione di legge, in relazione all'art.240 cod. pen. per la confisca della somma in sequestro non essendone accertata la provenienza dal reato [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, limitatamente alla disposta confisca e, sul punto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con restituzione dei denaro all'avente diritto, delegando, come in dispositivo, gli adempimenti per la restituzione. Nel resto il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non deducibili avverso sentenza di applicazione pena. E' pacifica in giurisprudenza l'affermazione che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per motivi attinenti all'erronea qualificazione giuridica del fatto, che corrisponda a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv.264153): ne consegue che solo formalmente sono riconducibili al denunciato vizio "errori" valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato e che, dunque, esulano dai rilievi azionabili in sede di legittimità (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso in esame, fin dall'imputazione oltre che nella parte motiva della sentenza, sono enunciati, con riferimento al dato quantitativo dello stupefacente detenuto (per complessive 379 dosi frazionabili in ragione del principio attivo puro e non del mero dato quantitativo complessivo della sostanza in sequestro) ed alle modalità di detenzione (lo stupefacente era già frazionato in dosi pronte per lo smercio e l'imputato ed il correo detenevano altro materiale, idoneo allo scopo fra cui bustine di cellophane vuote) precisi elementi di fatto che escludono la evidente erroneità della qualificazione giuridica del fatto. Né il diverso trattamento punitivo, concordato tra le parti, rispetto a quello del coimputato e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono riconducibili alla nozione di pena illegale che consentirebbe lo scrutinio del vizio in sede di legittimità avverso una decisione alla quale l'imputato, debitamente assistito dal difensore, si è determinato beneficiando di un trattamento premiale, in ragione della riduzione di pena prevista per la scelta del rito.2. E invece, fondato il secondo motivo, essendo ammissibile, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 103/17, la censura relativa all'illegalità della confisca, quale punto della sentenza non ricomprOsa nell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv.279348). Nei casi di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90, la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato può essere adottata o ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., per le somme che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, con adeguata motivazione attraverso la quale il giudice dia conto della sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra quanto detenuto e il reato per il quale si procede o può essere disposta la cd. confisca allargata o di sproporzione, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen, cui rinvia l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900). Anche in tal caso il giudice deve dare adeguatamente conto della sussistenza dei requisiti della sproporzione e della mancanza di prova della provenienza lecita del denaro trovato in possesso dell'imputato. Nel caso in esame il giudice ha giustificato la confisca con l'affermazione che si tratta di "provento" del reato in assenza di allegazioni idonee a giustificarne la provenienza e, dunque, con affermazioni del tutto generiche sia perché si è in presenza di un'accertata condotta di detenzione a fini di cessione e non sono enunciati elementi per ritenere sussistente una pregressa condotta di spaccio, sia perché la somma detenuta ha un valore del tutto trascurabile ed è oggettivamente inidonea a fondare il giudizio che si tratti di somma sproporzionata rispetto alle condizioni de«imputath. Si è, pertanto, in presenza di un vizio di motivazione dal quale consegue la denunciata violazione di legge che impone l'annullamento della statuizione ablativa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui ordina la restituzione all'avente diritto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso il 13 dice
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