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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18916/2026

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to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'dippello di LAquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Oppello di L'Aquila, con sentenza del 27 maggio 2025, ha confermato la sentenza, emessa in data 8 luglio 2024, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 585 comma 21 e 611 connma1i n. 11-septies1 cod. pen (capo a) e 110 cod. pen., 6-bis comma 1i ultimo periodo della legge n: 401 del 1989 (capo c) alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.

La Corte di Appello ha anche confermato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il divieto ci) accesso, per la durata di anni tre, nei luoghi in cui si svolgono .gli. incontri di calcio, anche amichevoli, disputati dalle società sportive [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prescrivendo di presentarsi, per la durata di anni tre, presso l'ufficio di Pubblica sicurezza competente per il luogo di residenza quindici minuti dopo l'inizio del primo tempo regolamentare e quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo regolamentare di ogni incontro di calcio disputato dalle predette società. 95l2.

Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per tassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen e vizio di motivazione con riferimento all'errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen,con conseguente travisamento della prova.

Si afferma che i giudici di appello hanno attribuito all'odierno imputato i fatti contestati sulla base di un riconoscimento informale operato da agenti di polizia giudiziaria attraverso la visione dei filmati.

La difesa osserva che la Corte di Appello definisce "nitide" !e immagini del video amatoriale UTRZ8014, ignorando completamente le doglianze difensive che ne evidenziavano, al contrario, la "eccezionalmente scarsa" qualità e la bassa risoluzione.

Si osserva poi che la sentenza impugnata fonda l'attendibilità del riconoscimento anche sulla "pregressa conoscenza" che gli operanti avrebbero avuto del [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le specifiche contestazioni difensive che avevano documentato come il ricorrente fosse incensurato al momento dei fatti e residente stabilmente all'estero sin dal 2013, circostanza che rende inverosimile la pregressa conoscenza. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione con riferimento all'applicazione del cd.

DASPO giudiziario e la mancata valutazione delle produzioni documentali che, di fatto, renderebbero impossibile oggettivamente e materialmente l'adempimento dell'obbligo relativamente alla firma, stante la residenza dell'imputato a Parigi.

Si sottolinea anche l'eccessiva durata della misura imposta.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso.

Si sottolinea che con il primo motivo si pongono delle censure in fatto, mentre le circostanze rappresentate dalla difesa con il secondo motivo sono indinnostrate, ma in ogni caso l'assenza dal territorio dell'imputato può di volta in volta essere segnalata alle autorità competenti.

4. La difesa dell'imputato, in data 5 marzo' r; ha trasmesso una memoria in replica alla requisitoria del P.M., sottolineando come con il primo motivo non si intende sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, ma denunciare un vizio di legittimità specifico e consentito dall'art. 606, comma 1, lett. e) i c.p.p., ossia il travisamento della prova, mentre con il secondo motivo la condizione dell'imputato che lavora e risiede all'estero era stata documentata alla Corte di Appelio che aveva omesso di pronunciarsi sul punto. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato.

1. Si premette che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 6061 lett. ei c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri„Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 3 Rv. 280027).

Ancora in via di premessa si rileva che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo.

Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cc!.

"doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv, 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

2. Nel caso in esame, la difesa sollecita una rilettura delle risultanze istruttorie non consentita in questa sede.

Infatti, il Giudice dell'udienza preliminare, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha visionato i filmati prodotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quelli acquisiti agli atti delle indagini preliminari (cfr. sentenza di primo grado), filmati che sono stati poi nuovamente rivisti anche dai giudici di appello.

Nelle due sentenze si afferma 3che le immagini sono nitide e si distinguono chiaramente le persone riprese.

I giudici di merito, con motivazione priva di profili di illogicità, danno atto che dal verbale di arresto, pienamente utilizzabile in sede di rito abbreviato, si evince che tutte le persone riprese erano conosciute dalla polizia giudiziaria per pregressa attività di servizio, in quanto facevano parte dei gruppi ultras delle due diverse tifoserie ed erano state viste entrare nello stadio, poco dopo i fatti per cui si • procede, con lo stesso abbigliamento delle persone nei filmati.

Inoltre, si precisa anche che, il giorno successivo ai fatti contestati, nelle abitazioni degli imputati sono stati rinvenuti capi di abbigliamento e calzature compatibili con quelli indossati dalle persone ritratte nei filmati.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito» (Sez. 1, n. 24943 del 28/05/2025; Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 - 01; in precedenza, Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791 - 01; per la fase cautelare, Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024, D., Rv. 287145 - 01).

Nel caso in esame, il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, che ha attestato di avere una conoscenza pregressa dell'imputato, ha trovato poi ulteriore riscontro nel rinvenimento presso la sua abitazione dell'abbigliamento indossato al momento dei fatti contestati.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

I giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici, hanno affermato che il coinvolgimento dell'imputato negli episodi di violenza in contestazione tenuti in occasione dell'incontro di calcio costituisce certamente un pericolo per la sicurezza pubblica tale da giustificare il divieto d accesso ai luoghi in cui si tengono le manifestazioni sportive.

Non risultano poi documentate le circostanze rappresentate nel ricorso e cioè che l'imputato lavori e risieda all'esterb' .

Infatti, ali' impugnazione alla Corte di appello non risultano allegati il contratto di lavoro o il certificato di residenza all'estero dell'imputato, ma solo la procura speciale e la sentenza di primo grado, né detta documentazione è stata allegata al ricorso per tassazione.

In ogni caso, la circostanza che l'imputato risieda per molti mesi all'estero non è ostativa all'applicazione del Daspo e all'osservanza delle prescrizioni, in quanto l'imputato potrà, di volta in volta, documentare di essere assente dal territorio dello Stato.

La durata del divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono gli incontri di calcio, molto vicina al minimo irrogabile, è stata ritenuta, con motivazione priva 4di profili di illogicità, congrua in relazione alla gravità dei fatti, valutazione non censurabile in sede di legittimità.

4. In definitiva, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'dippello di LAquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Oppello di L'Aquila, con sentenza del 27 maggio 2025, ha confermato la sentenza, emessa in data 8 luglio 2024, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 585 comma 21 e 611 connma1i n. 11-septies1 cod. pen (capo a) e 110 cod. pen., 6-bis comma 1i ultimo periodo della legge n: 401 del 1989 (capo c) alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. La Corte di Appello ha anche confermato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il divieto ci) accesso, per la durata di anni tre, nei luoghi in cui si svolgono .gli. incontri di calcio, anche amichevoli, disputati dalle società sportive [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prescrivendo di presentarsi, per la durata di anni tre, presso l'ufficio di Pubblica sicurezza competente per il luogo di residenza quindici minuti dopo l'inizio del primo tempo regolamentare e quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo regolamentare di ogni incontro di calcio disputato dalle predette società. 95l2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per tassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen e vizio di motivazione con riferimento all'errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen,con conseguente travisamento della prova. Si afferma che i giudici di appello hanno attribuito all'odierno imputato i fatti contestati sulla base di un riconoscimento informale operato da agenti di polizia giudiziaria attraverso la visione dei filmati. La difesa osserva che la Corte di Appello definisce "nitide" !e immagini del video amatoriale UTRZ8014, ignorando completamente le doglianze difensive che ne evidenziavano, al contrario, la "eccezionalmente scarsa" qualità e la bassa risoluzione. Si osserva poi che la sentenza impugnata fonda l'attendibilità del riconoscimento anche sulla "pregressa conoscenza" che gli operanti avrebbero avuto del [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le specifiche contestazioni difensive che avevano documentato come il ricorrente fosse incensurato al momento dei fatti e residente stabilmente all'estero sin dal 2013, circostanza che rende inverosimile la pregressa conoscenza. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione con riferimento all'applicazione del cd. DASPO giudiziario e la mancata valutazione delle produzioni documentali che, di fatto, renderebbero impossibile oggettivamente e materialmente l'adempimento dell'obbligo relativamente alla firma, stante la residenza dell'imputato a Parigi. Si sottolinea anche l'eccessiva durata della misura imposta. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso. Si sottolinea che con il primo motivo si pongono delle censure in fatto, mentre le circostanze rappresentate dalla difesa con il secondo motivo sono indinnostrate, ma in ogni caso l'assenza dal territorio dell'imputato può di volta in volta essere segnalata alle autorità competenti. 4. La difesa dell'imputato, in data 5 marzo' r; ha trasmesso una memoria in replica alla requisitoria del P.M., sottolineando come con il primo motivo non si intende sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, ma denunciare un vizio di legittimità specifico e consentito dall'art. 606, comma 1, lett. e) i c.p.p., ossia il travisamento della prova, mentre con il secondo motivo la condizione dell'imputato che lavora e risiede all'estero era stata documentata alla Corte di Appelio che aveva omesso di pronunciarsi sul punto. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1. Si premette che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 6061 lett. ei c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri„Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, 3 Rv. 280027). Ancora in via di premessa si rileva che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cc!. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv, 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2. Nel caso in esame, la difesa sollecita una rilettura delle risultanze istruttorie non consentita in questa sede. Infatti, il Giudice dell'udienza preliminare, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha visionato i filmati prodotti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e quelli acquisiti agli atti delle indagini preliminari (cfr. sentenza di primo grado), filmati che sono stati poi nuovamente rivisti anche dai giudici di appello. Nelle due sentenze si afferma 3che le immagini sono nitide e si distinguono chiaramente le persone riprese. I giudici di merito, con motivazione priva di profili di illogicità, danno atto che dal verbale di arresto, pienamente utilizzabile in sede di rito abbreviato, si evince che tutte le persone riprese erano conosciute dalla polizia giudiziaria per pregressa attività di servizio, in quanto facevano parte dei gruppi ultras delle due diverse tifoserie ed erano state viste entrare nello stadio, poco dopo i fatti per cui si • procede, con lo stesso abbigliamento delle persone nei filmati. Inoltre, si precisa anche che, il giorno successivo ai fatti contestati, nelle abitazioni degli imputati sono stati rinvenuti capi di abbigliamento e calzature compatibili con quelli indossati dalle persone ritratte nei filmati. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito» (Sez. 1, n. 24943 del 28/05/2025; Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 - 01; in precedenza, Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791 - 01; per la fase cautelare, Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024, D., Rv. 287145 - 01). Nel caso in esame, il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, che ha attestato di avere una conoscenza pregressa dell'imputato, ha trovato poi ulteriore riscontro nel rinvenimento presso la sua abitazione dell'abbigliamento indossato al momento dei fatti contestati. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. I giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici, hanno affermato che il coinvolgimento dell'imputato negli episodi di violenza in contestazione tenuti in occasione dell'incontro di calcio costituisce certamente un pericolo per la sicurezza pubblica tale da giustificare il divieto d accesso ai luoghi in cui si tengono le manifestazioni sportive. Non risultano poi documentate le circostanze rappresentate nel ricorso e cioè che l'imputato lavori e risieda all'esterb' . Infatti, ali' impugnazione alla Corte di appello non risultano allegati il contratto di lavoro o il certificato di residenza all'estero dell'imputato, ma solo la procura speciale e la sentenza di primo grado, né detta documentazione è stata allegata al ricorso per tassazione. In ogni caso, la circostanza che l'imputato risieda per molti mesi all'estero non è ostativa all'applicazione del Daspo e all'osservanza delle prescrizioni, in quanto l'imputato potrà, di volta in volta, documentare di essere assente dal territorio dello Stato. La durata del divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono gli incontri di calcio, molto vicina al minimo irrogabile, è stata ritenuta, con motivazione priva 4di profili di illogicità, congrua in relazione alla gravità dei fatti, valutazione non censurabile in sede di legittimità. 4. In definitiva, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P P.Q.M