CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 46941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, pronunciato il 20/04/2022, di precedente ordinanza del Tribunale, emessa in sede di riesame, ha annullato, limitatamente al reato di partecipazione a clan camorristico, l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 11/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando per contro la misura cautelare della custodia in carcere con riferimento all'ulteriore delitto di estorsione aggravata di cui al capo I). 2. Ha proposto ricorso Zampini tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ravvisata gravità indiziaria del delitto di estorsione. Il Tribunale aveva valutato sostanzialmente i medesimi elementi valorizzati nell'ordinanza annullata dalla Corte di cassazione, omettendo di considerare le osservazioni formulate nella memoria difensiva tempestivamente depositata e incorrendo nei medesimi vizi e nelle medesime lacune già segnalate nella sentenza rescindente. Quanto alle conversazioni 3737 e 3738, non risultava che la condotta illecita fosse frutto dell'operato del ricorrente, fermo restando che, quanto alla seconda conversazione, non era stato risolto il problema della corretta identificazione dei conversanti, superato nell'ordinanza annullata sulla base di una mera ipotesi. La conversazione in cui si discuteva della possibilità di riconoscere una quota dei proventi a Somma e Zampini attestava che costoro non erano sodali, giacché altrimenti non si sarebbe dovuto discutere della spettanza di una somma. In una successiva conversazione i conversanti avevano fatto chiaro riferimento alla distribuzione dei proventi, ma tra gli aventi diritto non figurava Zampini. Quanto ad incontri volti alla percezione di un'ulteriore somma, non risultava alcun ruolo di Zampini, essendo smentito da altre conversazioni che ad occuparsi dell'organizzazione dell'incontro fosse stato il ricorrente. Né un ruolo attivo avrebbe potuto desumersi dalla conversazione n. 4473, in cui Zampini aveva chiesto se la ditta verso la quale erano nutriti propositi estorsivi fosse di Frattamaggiore o di Frattanninore. La sporadica condotta del ricorrente era inidonea a configurare un concorso anche solo morale, non essendo emersa la sua presenza in momenti cruciali. Il vizio di motivazione si correlava alla mancata individuazione della condotta violenta o minacciosa che avrebbe propiziato la corresponsione della somma da parte di non ben individuata persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Contesta il riferimento alla spregiudicatezza del ricorrente, a fronte di condotte sporadiche e in mancanza di un ruolo attivo, altri soggetti avendo curato i pregressi rapporti con il clan Ferraiuolo. Segnala inoltre come indebitamente fossero state valorizzate le dichiarazioni del collaboratore Cimmino, riconosciute come non sufficientemente precise e particolareggiate, fermo restando che il predetto aveva fatto riferimento ad altri soggetti. Inoltre, avrebbe dovuto tenersi conto del tempo silente rispetto a condotte risalenti al 2017, non sussistendo né pericolo di reiterazione né pericolo di inquinamento probatorio, non emerso in relazione a condotte tenute dal ricorrente dopo il decreto di perquisizione eseguito nei suoi confronti, fermo restando che gli esponenti di spicco del clan erano comunque ristretti in carcere. In tale quadro la restrizione in carcere avrebbe dovuto reputarsi almeno eccessiva e sproporzionata, alla luce del quadro indiziario. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il Tribunale, contrariamente agli assunti difensivi, ha tenuto conto delle censure formulate nella sentenza rescindente con riferimento alla posizione del ricorrente. 2.1. In particolare, ha rilevato che, una volta ritenuti inidonei gli elementi valorizzati nell'ordinanza annullata, non ne sussistessero di ulteriori per ravvisare un ruolo stabile e attivo del ricorrente all'interno del sodalizio. Ma, nel contempo, dopo aver dato atto dei rilievi formulati dalla Corte di cassazione, ha ritenuto con motivazione tutt'altro che illogica che il compendio indiziario, all'uopo rivalutato e ricomposto in un quadro organico, potesse essere posto a fondamento di un giudizio di gravità indiziaria con riferimento al delitto di estorsione aggravata di cui al capo I). 2.2. Va sul punto rilevato che in sede di rinvio il giudice, «pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 2, n. 45963 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999): peraltro, nel caso di specie, il Tribunale ha richiamato l'ordinanza annullata, ha segnalato i rilievi della Corte di cassazione, che avevano preso in considerazione la valenza attribuita al mero fatto della presenza di Zampini nel momento della consegna da parte di Somma della prima parte del rateo estorsivo e alla veste di accompagnatore di Somma assunta da Zampini anche in occasione di ulteriori conversazioni, e ha poi provveduto ad una rinnovata analisi del compendio indiziario. In tale prospettiva il Tribunale ha sottolineato che l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era avvenuto nell'abitazione e alla presenza dell'organo apicale, che in quella circostanza Zampini era intervenuto con Somma e che in quel contesto era stata decisa la spartizione del denaro tra i sei soggetti presenti, con l'ulteriore riferimento fatto da Basile anche ad altri due personaggi, individuati in D'Andrea e Luongo, che avevano propiziato il collegamento con gli esponenti di altro clan: il Tribunale ha dunque rilevato che alla luce di tali emergenze il ruolo di Zampini nell'estorsione fosse stato riconosciuto dallo stesso Basile, nel rendere il ricorrente partecipe alla spartizione, rappresentativa della condivisione e attuazione del progetto, anche accompagnando Somma a riscuotere il denaro. Inoltre, il Tribunale ha coerentemente valorizzato le ulteriori risultanze, riguardanti il riferimento fatto dal ricorrente a Basile in data 17/10/2017 (conv. 4353) circa il luogo e l'orario dell'incontro con Ferraiuolo, finalizzato alla ricezione di altra parte del rateo estorsivo, e l'incontro in casa di Basile del 22/10/2017 (conv. 4473), nel corso del quale si era parlato di altri progetti estorsivi. 2.3. A fronte di ciò, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento né con riguardo al rispetto dei limiti segnati dalla sentenza rescindente né con riferimento al preteso mancato confronto con deduzioni difensive, che sono in questa sede ribadite, al fine di prospettare una diversa ricostruzione e sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario. Si è già detto di come il Tribunale non sia incorso nello stesso vizio, dando rilievo non al mero fatto della sporadica presenza di Zampini al cospetto di Basile, ma agli elementi idonei a suffragare il ruolo attivo di tipo concorsuale, svolto dal ricorrente nella vicenda estorsiva, pur in assenza di elementi rappresentativi di una sua stabile partecipazione al clan. Inoltre, la ricostruzione del Tribunale non è vulnerata dalle deduzioni difensive, in quanto non è dubbio che Zampini avesse accompagnato Somma e che poi avesse partecipato alla spartizione, mentre sulla concreta identificazione del ricorrente, quale soggetto conversante, i rilievi difensivi non sono idonei a disarticolare l'analisi dei giudici di merito, suffragata dall'attribuzione delle voci operata dalla [OSCURATO:PERSONA], a conoscenza della voce dei soggetti diversi da Zampini, che avevano lo stesso nome di Salvatore.Per il resto le doglianze formulate finiscono per confondere il piano della partecipazione al clan con quello della partecipazione del ricorrente all'operazione estorsiva e muovono inoltre da riferimenti decontestualizzati alle risultanze delle conversazioni intercettate, non essendo dimostrato che discussioni sulla spettanza di un compenso a Sergio e a Luongo sottendessero l'esclusione della partecipazione di Zampini. Analoghe considerazioni si impongono con riguardo alle doglianze riferite agli episodi successivi, che muovono da una selezionata e frammentaria valorizzazione dei passaggi di alcune conversazioni, senza considerare gli elementi in concreto valutati dal Tribunale, di cui è stata offerta, con specifico riferimento all'incontro con Ferraiuolo, una coerente lettura. Relativamente, infine, all'inquadramento della condotta in termini estorsivi, va considerato che in questa sede l'annullamento era riferito al ruolo del ricorrente, non essendo concretamente in discussione l'illiceità dei proventi acquisiti a seguito di condotte estorsive «di sistema», propiziate dall'avvicinamento dei titolari dell'appalto avente ad oggetto il parco urbano artistico dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Risulta infondato anche il secondo motivo, incentrato sui profili cautelari. Va al riguardo osservato che il delitto di estorsione è aggravato dalla finalità agevolativa del clan, prevista dal vigente art. 416-bis.1 cod. pen. che non è stata esclusa dal Tribunale e che non può dirsi in contrasto con la riconosciuta insussistenza, quanto a Zampini, della gravità indiziaria relativa alla partecipazione al clan, essendo stato comunque rappresentato il contesto dell'azione estorsiva, correlata all'operatività di compagini criminali. In tale prospettiva, dovendosi far riferimento alla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., appare coerente la valutazione del Tribunale che ha escluso il venir meno delle esigenze cautelari e ritenuto necessaria la custodia in carcere, a fronte di una condotta ritenuta rappresentativa di interessenze criminali non occasionali nonché della mancanza di remore alla frequentazione di esponenti di clan camorristici, e suscettibile di ulteriori manifestazioni in un quadro contrassegnato da condizioni propizie all'egemonia del clan nello specifico settore, come desumibile dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. A fronte di ciò, il ricorrente ha genericamente contestato la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Cimmino, che il Tribunale ha tuttavia utilizzato con riferimento alla descrizione del quadro generale, senza contraddire i precedenti rilievi con cui era stata negata la concludenza delle dichiarazioni ai fini della specifica valutazione del compendio indiziario relativo alla posizione del ricorrente.Inoltre, il ricorrente ha segnalato il tempo silente, cioè il tempo trascorso dai fatti, risalenti al 2017, ma sul punto le valutazioni del Tribunale sono idonee a dar conto della sussistenza di condizioni favorevoli, di cui il ricorrente, capace di mantenere relazioni con ambienti malavitosi, potrebbe giovarsi per commettere azioni delittuose della stessa specie, così da rendere necessario un elevato grado di cautela, quale quello assicurato dalla custodia in carcere. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s