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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24311/2023

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ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29405 d el ruolo generale dell’anno 20 1 5 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , ex socia della società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difes o dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata l’istanza del 16 maggio 2023, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] medesimo difensore ; - ricorrente - contro Agenzia delle entratee Agenzia delle entrate-riscossione, in persona dei rispettivi Direttori generali pro tempore, rappresentate e difes e Oggetto: cartella di pagamento –notifica - dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliate; - controricorrent i - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4217/29/15, depos itata i n data 7 maggio 2015; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale ex socia della società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4217/29/15, depositata il 7 maggio 2015; con atto del 16 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato un’istanza con la quale ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186, legge n. 197/2022; l’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022 prevede che“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la sospensione del giudizio; P.Q.M.

La Corte: sospende il giudizio e dispone il rinvio a nuovo ruolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29405 d el ruolo generale dell’anno 20 1 5 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , ex socia della società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difes o dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata l’istanza del 16 maggio 2023, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] medesimo difensore ; - ricorrente - contro Agenzia delle entratee Agenzia delle entrate-riscossione, in persona dei rispettivi Direttori generali pro tempore, rappresentate e difes e Oggetto: cartella di pagamento –notifica - dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliate; - controricorrent i - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Campania, n. 4217/29/15, depos itata i n data 7 maggio 2015; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 6 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], quale ex socia della società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4217/29/15, depositata il 7 maggio 2015; con atto del 16 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato un’istanza con la quale ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 186, legge n. 197/2022; l’art. 1, comma 197, legge n. 197/2022 prevede che“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la sospensione del giudizio; P.Q.M. La Corte: sospende il giudizio e dispone il rinvio a nuovo ruolo
Sentenza Cassazione n. 24311/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris