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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 18507/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/10/2023 del GIUD.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, così come correttamente qualificato dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] il reclamo, avverso il provvedimento con cui il Magistrato della stessa città - a seguito di informativa delle Forze dell'Ordine in relazione alla violazione da parte del condannato delle prescrizioni imposte - ha parzialmente revocato nei suoi riguardi le autorizzazioni allo svolgimento di attività lavorativa; rilevato che, nell'unico motivo di impugnazione, si censura che il Magistrato di sorveglianza non avrebbe adeguatamente valutato la situazione complessiva del condannato e, comunque, posto a fondamento della revoca il contenuto di una nota proveniente da militari, peraltro neppure in servizio, che hanno omesso qualsiasi verifica della situazione effettiva e le ragioni della asserita trasgressione; ricordato che, in materia, il ricorso per cassazione proposto direttamente ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso provvedimenti in materia di libertà personale - quale è quello che ci occupa - è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Malgioglio, Rv 239692; Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto qualificabile nei termini della violazione di legge (cfr. Sez. 3, n. 28241 dei 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812); rilevato, di contro, che le censure contenute nell'atto si sostanziano in una non consentita critica alla motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; 2 I, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, così come correttamente qualificato dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] il reclamo, avverso il provvedimento con cui il Magistrato della stessa città - a seguito di informativa delle Forze dell'Ordine in relazione alla violazione da parte del condannato delle prescrizioni imposte - ha parzialmente revocato nei suoi riguardi le autorizzazioni allo svolgimento di attività lavorativa; rilevato che, nell'unico motivo di impugnazione, si censura che il Magistrato di sorveglianza non avrebbe adeguatamente valutato la situazione complessiva del condannato e, comunque, posto a fondamento della revoca il contenuto di una nota proveniente da militari, peraltro neppure in servizio, che hanno omesso qualsiasi verifica della situazione effettiva e le ragioni della asserita trasgressione; ricordato che, in materia, il ricorso per cassazione proposto direttamente ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso provvedimenti in materia di libertà personale - quale è quello che ci occupa - è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Malgioglio, Rv 239692; Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto qualificabile nei termini della violazione di legge (cfr. Sez. 3, n. 28241 dei 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812); rilevato, di contro, che le censure contenute nell'atto si sostanziano in una non consentita critica alla motivazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; 2 I, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28
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