CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34211/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04MF1VK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso dell'imputato, e l'inammissibilità nel resto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Torino del 10.1.2022 ad anni uno e mesi due di reclusione, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04MF1VK), ha escluso la recidiva reiterata specifica infraquinquennale (affermata dal primo giudice per tutti i reati) dalla contestazione di cui all'art. 495 cod. pen., ascrittagli al capo 2 e commessa in data 2.8.2015, ed ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a tale reato; ha riqualificato, altresì, la recidiva contestata in relazione ad un'altra condotta di false dichiarazioni sulle proprie generalità ex art. 495 cod. pen., contenuta nel capo 2 e commessa in data 5.6.2017, ritenendola soltanto infraquinquennale. La Corte piemontese ha rideterminato la pena inflitta nei confronti dell'imputato in anni uno, mesi 10 e giorni 10 di reclusione, tenuto conto in particolare della prescrizione di uno dei reati della continuazione, ed ha confermato la pronuncia di primo grado nel resto (vale a dire la condanna dell'imputato per il capo 1 - relativo ad un delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 - in continuazione con alcune delle contestazioni di cui all'art. 495 cod. pen. indicate nel capo 2). 2. L'imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, deducendo: - con il primo motivo, vizio di violazione di legge per omessa motivazione: non sarebbe stata data risposta alle obiezioni dell'atto di appello aventi ad oggetto la configurabilità, nei suoi confronti, della recidiva, comunque ricostruita, in relazione a tutti i reati contestati; il giudice di secondo grado non ha spiegato, se non apoditticamente, le ragioni per le quali i nuovi delitti commessi debbano essere ritenuti sintomatici di maggior pericolosità sociale; - con il secondo motivo, la discrasia tra la statuizione sanzionatoria contenuta nella motivazione della sentenza - che indica la rideterminazione della pena nella misura di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione - rispetto a quella indicata in dispositivo, che riferisce di una pena inflitta pari ad anni 1, mesi 10 e giorni 10 di reclusione. Il ricorrente evidenzia la necessità che la motivazione, nel caso di specie, prevalga sul dispositivo e che alla rideterminazione corretta proceda la Corte di cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, in accoglimento del secondo motivo di ricorso dell'imputato, e l'inammissibilità nel resto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo. 2. Il primo argomento difensivo evocato nell'impugnazione è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato. La Corte d'Appello, rispetto alla dedotta, omessa risposta alle ragioni di esclusione globale della recidiva nei confronti del ricorrente, ha fornito adeguati argomenti al punto 4.1.6. della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, sono stati valorizzati, in prospettiva della configurata recidiva, il numero e la specificità dei precedenti penali a carico del ricorrente, che consentono di ritenere i reati commessi come "concretamente espressivi" della sua maggiore pericolosità e capacità a delinquere. Si è evidenziato, in particolare, che i fatti oggetto del procedimento si collocano nel solco di un "avviato percorso delinquenziale" (così si esprime la sentenza d'appello), rispetto al quale si sottolinea l'inefficacia delle precedenti condanne, che non hanno mostrato valenza deterrente. Inoltre, si è definita "emblematica" e preoccupante la callidità con cui l'imputato ha ingerito gli ovuli di sostanza stupefacente in presenza degli agenti di polizia giudiziaria che lo avevano fermato; condotta cui ha fatto seguito, in un unico contesto di atteggiamento criminale di non poco rilievo, la declinazione delle false generalità, poi oggetto di contestazione, segnalata come "sintomatica" della sua maggior rimproverabilità ed espressiva della recidiva. La sentenza ha operato, dunque, in coerenza con le affermazioni consolidate della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838) e dimostrando anche particolare attenzione, poiché ha operato l'esclusione della recidiva in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen. commesso in data 2.8.2015, rilevando che, all'epoca, l'imputato non era ancora stato condannato con una sentenza irrevocabile e, di conseguenza, dichiarando la prescrizione del reato stesso. 3. Il secondo motivo di ricorso centra, invece, un punto di inesattezza della pronuncia di secondo grado, che merita di essere rivalutato. La sentenza impugnata ha correttamente rideterminato la misura della sanzione nella parte motivazionale, poiché, a fronte di una pena inflitta in primo grado nella misura di anni uno e mesi due di reclusione, ha eliminato la quota sanzionatoria riferita al reato dichiarato prescritto ed ha ridotto corrispondentemente la pena, fissandola in anni uno, mesi 1 e giorni 10 di reclusione. Nel dispositivo, invece, per un evidente refuso, la condanna inflitta al ricorrente risulta pari ad anni uno, mesi 10 e giorni 10 di reclusione, misura che non potrebbe mai essere avA frutto di una consapevole determinazione, poiché violativa, altrimenti, del divieto di reformatio in peius. Si tratta, all'evidenza, di un refuso nella trascrizione dei mesi, ritenuti 10 (con l'aggiunta di uno "0") piuttosto che 1. Ebbene, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (così, tra le altre, Sez. 2, n. 35424 del 13/7/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01; Sez.6, n. 8916 del 08/02/2011, P., Rv. 249654 - 01) oppure di procedere ad annullamento senza rinvio, con rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38269 del 25/9/2007, Tafuro, Rv. 237828; sul tema, in generale, della prevalenza della motivazione sul dispositivo, a determinate condizioni, cfr. anche Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 04; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01). 3.1. Tanto premesso, il Collegio ritiene di dare prevalenza alla motivazione sul dispositivo, data la pacifica soluzione del caso concreto in tal senso, e, per tale ragione, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena che fissa in anni uno e mesi uno e giorni 10 di reclusione, dichiarando, altresì, inammissibile nel resto il ricorso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena che fissa in anni uno e mesi uno e giorni 10 di