CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado che lo ha dichiarato penalmente responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2, e 635 cod. pen.; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione poiché la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente tutti quegli elementi che avrebbero potuto consentire l'accertamento di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché - di puro stile, e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata - non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i