CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 038RMYH) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, relativa alla condanna alla pena di giustifica per il reato di cui agli artt. 589 bis comma 1 e 6 e 589 ter cod.pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] a C:ancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento alla mahcata concessione delle circostanze generiche. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fatto e alla condotta tenuta dall'imputato che, dopo aver investito Manna Filomen5, si allontanavano da luogo del sinistro omettendo di prestare soccorso; ha negato ogni addebit9ha cercato di indurre in errore l'autorità procedente indicando quale conducente la convivente e quindi rendendo dichiarazioni finalizzate alla incriminazione di un altro soggetto/ estraneo alla commissione del fatto illecito( fol 3). Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende di Così deciso in Roma, il 20