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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34589/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Trento ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza, in data 6 dicembre 2021, della Corte di appello, che aveva rigettato, a sua volta, la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale ha affermato che le prospettate sopravvenienze non erano idonee a modificare il quadro cautelare, tenuto conto della gravità dei fatti, accertati anche in grado di appello, e delle condizioni mentali dell'imputato nonché della condotta, violenta ed aggressiva, che lo stesso aveva in più occasioni tenuto durante l'applicazione della misura, anche carceraria.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato per mezzo del difensore, sviluppando un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta in particolare la illogicità dell'apparato argomentativo in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza a fronteggiarle della sola custodia in carcere perché fondato, in via esclusiva, sui precedenti dell'imputato e sui meri proponimenti espressi in costanza di applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta dagli atti allegati alla rinuncia al ricorso per cassazione - indefficace perché non sottoscritto dall'indagato ma dal solo difensore non munito di procura speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep.2016, Celso, Rv. 266244 - 01) - che il ricorrente nelle more del giudizio, è stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva eseguibile.

La definitività dell'accertamento del merito fa venir meno la funzione servente che la misura cautelare svolge nel processo, aprendo una nuova fase, quella esecutiva che, escludendo la possibilità della rimessione in libertà, fa perdere l'interesse alla definizione dell'impugnazione cautelare eventualmente pendente rendendola inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse / posto che l'interesse all'impugnazione deve sussistere, non solo al momento della sua proposizione ma altresì al momento della decisione (Sez.

U. n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228167).

D'altro canto, se per un verso le misure coercitive non custodiali non possono trovare ulteriore applicazione, essendo venuta meno la loro funzione (sul punto Sez.

U. n. 18353 del 31/3/2011, Maida, Rv. 249480, che ha reputato a tal fine irrilevanti le indicazioni rivenienti dall'ad 300 cod. proc. pen.), per l'altro l'esigenza di non creare soluzioni di continuità tra l'applicazione di misure custodiali e l'esecuzione della condanna comporta che, per espressa disposizione del legislatore,lo stato restrittivo persista senza possibilità di sospensione, in caso di pregressa applicazione della custodia in carcere (ex art. 656, c:omma 9, lett. b, cod. proc. pen.), o nonostante la sospensione dell'esecuzione e fino al momento della decisione del tribunale di sorveglianza, nel caso in cui '`osse in corso di esecuzione la Misura degli arresti domiciliari (ex art. 656, comrna 10, cod. proc. pen.), a dimostrazione dell'insensibilità della restrizione alla dinamica ordinaria delle esigenze di cautela, a prescindere dalla circostanza che sia stato o meno emesso il decreto di carcerazione (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764 - 01).2.

Poiché l'interesse alla pronuncia sul ricorso per Cassazione è venuto a mancare per causa non imputabile al ricorrente in un momento successivo alla presentazione dello stesso, alla declaratoria di inammissibilità non consegue ne' la condanna del ricorrente alle spese del procedimento nè a pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez.

U., 6/12/96 n. 20 RV. 206168 e 18/7/97 n. 7 RV. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravenuta carenza d'interesse.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Trento ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza, in data 6 dicembre 2021, della Corte di appello, che aveva rigettato, a sua volta, la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha affermato che le prospettate sopravvenienze non erano idonee a modificare il quadro cautelare, tenuto conto della gravità dei fatti, accertati anche in grado di appello, e delle condizioni mentali dell'imputato nonché della condotta, violenta ed aggressiva, che lo stesso aveva in più occasioni tenuto durante l'applicazione della misura, anche carceraria. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato per mezzo del difensore, sviluppando un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta in particolare la illogicità dell'apparato argomentativo in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza a fronteggiarle della sola custodia in carcere perché fondato, in via esclusiva, sui precedenti dell'imputato e sui meri proponimenti espressi in costanza di applicazione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta dagli atti allegati alla rinuncia al ricorso per cassazione - indefficace perché non sottoscritto dall'indagato ma dal solo difensore non munito di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep.2016, Celso, Rv. 266244 - 01) - che il ricorrente nelle more del giudizio, è stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva eseguibile. La definitività dell'accertamento del merito fa venir meno la funzione servente che la misura cautelare svolge nel processo, aprendo una nuova fase, quella esecutiva che, escludendo la possibilità della rimessione in libertà, fa perdere l'interesse alla definizione dell'impugnazione cautelare eventualmente pendente rendendola inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse / posto che l'interesse all'impugnazione deve sussistere, non solo al momento della sua proposizione ma altresì al momento della decisione (Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228167). D'altro canto, se per un verso le misure coercitive non custodiali non possono trovare ulteriore applicazione, essendo venuta meno la loro funzione (sul punto Sez. U. n. 18353 del 31/3/2011, Maida, Rv. 249480, che ha reputato a tal fine irrilevanti le indicazioni rivenienti dall'ad 300 cod. proc. pen.), per l'altro l'esigenza di non creare soluzioni di continuità tra l'applicazione di misure custodiali e l'esecuzione della condanna comporta che, per espressa disposizione del legislatore,lo stato restrittivo persista senza possibilità di sospensione, in caso di pregressa applicazione della custodia in carcere (ex art. 656, c:omma 9, lett. b, cod. proc. pen.), o nonostante la sospensione dell'esecuzione e fino al momento della decisione del tribunale di sorveglianza, nel caso in cui '`osse in corso di esecuzione la Misura degli arresti domiciliari (ex art. 656, comrna 10, cod. proc. pen.), a dimostrazione dell'insensibilità della restrizione alla dinamica ordinaria delle esigenze di cautela, a prescindere dalla circostanza che sia stato o meno emesso il decreto di carcerazione (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764 - 01).2. Poiché l'interesse alla pronuncia sul ricorso per Cassazione è venuto a mancare per causa non imputabile al ricorrente in un momento successivo alla presentazione dello stesso, alla declaratoria di inammissibilità non consegue ne' la condanna del ricorrente alle spese del procedimento nè a pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. U., 6/12/96 n. 20 RV. 206168 e 18/7/97 n. 7 RV. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravenuta carenza d'interesse. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così
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