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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03533/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] /avverso la sentenza dei 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO1,4. .2/3.,W n• ,01-12, 17‘"P . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli in composizione monocratica del 20/10/2021, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., aggravato ex art. 71 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e trasmissione alla Direzione provinciale di artiglieria delle munizioni in sequestro.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27, comma 2 Cost., 6 CEDU, 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e 533, comma 1 cod. proc. pen., per non essersi formata prova certa in ordine alla consapevolezza - in capo all'imputato - della presenza delle munizioni.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità.

Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui rìproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato ir ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraversi l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua intern, coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio c i legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una divers3 lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Se:.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

A fronte di tali dati - del tur o inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tue° irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipote si alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e ci )è quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni, rv 240763).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] /avverso la sentenza dei 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO1,4. .2/3.,W n• ,01-12, 17‘"P . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli in composizione monocratica del 20/10/2021, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., aggravato ex art. 71 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e trasmissione alla Direzione provinciale di artiglieria delle munizioni in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27, comma 2 Cost., 6 CEDU, 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e 533, comma 1 cod. proc. pen., per non essersi formata prova certa in ordine alla consapevolezza - in capo all'imputato - della presenza delle munizioni. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui rìproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato ir ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraversi l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua intern, coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio c i legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una divers3 lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Se:. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati - del tur o inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tue° irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipote si alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e ci )è quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni, rv 240763). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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