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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09460/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Eboli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 8.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo 77) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo contesta la manifesta illogicità della motivazione che desume l'esistenza di un sodalizio criminale finalizzato al traffico di stupefacenti da elementi essenzialmente plurivoci, quali il numero di clienti, la durata dell'attività illecita, la presenza di un luogo di riferimento per la clientela o la stabilità dei fornitori, indicativi in egual misura di un concorso di persone nell'attività di spaccio.

Evidenzia altresì come il circoscritto lasso temporale cui sono riferiti i reati fine limitati al solo periodo marzo-maggio 2019 esclusivamente nel territorio di Eboli non consentisse di evincere alcuna gravità indiziaria in punto di delitto associativo, in mancanza di una stabile organizzazione, della volontarietà dell'adesione, della consapevolezza e della condivisione degli scopi

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge riferito all'art.274 cod. proc. pen. rilevando che la durata circoscritta delle condotte delittuose e il fatto che le stesse siano risalenti nel tempo non consente di ritenere l'attualità del pericolo di recidivanza.

2.3. Con il terzo motivo contesta, quanto all'idoneità della misura cautelare applicata, che il reato ex art. 74 d.P.R. 309/1990 rientri fra quelli cui è riferita la presunzione di cui all'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., rilevando comunque che nel caso concreto i reati fine risultavano essere stati commessi al più tardi nel maggio 2019 e che l'indagato non aveva precedenti specifici sui quali fondare una prognosi di reiterazione del reato, così da lasciare ampiamente aperta la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con una misura meno afflittiva rispetto alla custodia carceraria [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, compendiandosi in censure non solo generiche ma altresì manifestamente infondate, non può ritenersi ammissibile.

Contrariamente agli assunti difensivi è proprio la presenza di una base logistica e di un punto di riferimento sia per il gruppo che per gli assuntori, nella specie costituita dall'abitazione in cui convivevano il Pagano e la Chiella, l'individuazione di stabili luoghi di spaccio, l'esistenza di stabili fornitori, così come di una clientela fidelizzata a configurare quanto meno a livello di fumus il reato associativo: va infatti considerato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, risiede non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma delittuoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 (dep. 2019), Noure, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/1/2018, Canale e altri, Rv. 273008; Sez. 6, n. 28252 del 6/4/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270564; Sez. 6, n. 27433 del 10/1/2017, Avellino e altro, Rv. 270396).

Mentre i suddetti elementi risultano pienamente idonei a configurare, sia pure in punto di fumus, una struttura associativa, non essendo oggetto di alcuna contestazione la compartecipazione degli altri indagati, per quanto concerne il ruolo di partecipe del Dianese, nella veste peraltro di capo e costitutore del gruppo deve essere rilevato che la mancata conferma da parte del Tribunale del riesame della misura cautelare con riferimento ai reati fine contestati all'indagato non configura alcuna preclusione alla configurabilità, neppure in punto di fumus, del delitto associativo né ai fini dell'esistenza della consorteria criminosa, né della condotta di partecipazione (Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 - dep. 25/03/2021, Scarcello, Rv. 280703).

Considerato, infatti, che la fattispecie incriminatrice dell'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, ne consegue che, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, risulta irrilevante la mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati-fine, cui segue, per converso, il carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati- fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione", stante l'autonomia tra i due delitti, è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato di scopo".

Nel solco dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, ben può essere desunto da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'inserimento organico dell'imputato in una struttura tendenzialmente stabile, costituita da tre o più persone, che disponga di un'organizzazione, fatta di risorse umane e materiali adeguate alla realizzazione del programma criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, i giudici del riesame hanno evidenziato un pluralità di elementi indiziari indicativi non solo dell'adesione, ma ancor prima della formazione del pactum sceleris, allo stesso riconducibile in qualità di dominus e costitutore, quali le direttive impartite ai componenti del gruppo in ordine alle modalità di trasporto e ricezione delle forniture di droga, alla preparazione delle dosi, alla vendita su piazza, gli stabili rapporti intrattenuti con i fornitori, la gestione delle piazze di spaccio di Eboli in cui operavano i suoi adepti.

A fronte di tale solido compendio indiziario in ordine alla condotta contestata all'indagato, la 3 o difesa non solo non confuta alcuno degli elementi indicati, ma neppure riempie di contenuto il vizio di illogicità motivazionale che solo formalmente invoca.

2. Quanto all'attualità del pericolo di reiterazione del reato oggetto del secondo motivo di ricorso, occorre rilevare che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità la distanza cronologica tra i fatti e la misura non è di per sé preclusiva alla configurabilità dell'attualità del pericolo, ma richiede una motivazione particolarmente approfondita in ordine alle modalità realizzative della condotta, alla personalità del soggetto e al contesto socio-ambientale, (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242), di cui il Tribunale salernitano risulta essersi fatto pienamente carico.

Molteplici sono gli indicatori posti dall'ordinanza impugnata a fondamento della prognosi recidivante, quali la gravità delle condotte stante il ruolo di vertice contestato all'indagato, gli stretti legami con i componenti del gruppo ed i rapporti intrattenuti con altri criminali, le continuative movimentazioni di droga, la mancanza di stabile attività lavorativa tale da lasciar presumere, unitamente ai precedenti penali a suo carico, anche specifici, che il traffico di stupefacenti, eretto a sistema di vita, fosse la sua stessa fonte di sostentamento: indicatori questi che sul piano logico argomentativo risultano pienamente idonei a superare lo iato temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare.

In difetto di alcuna confutazione specifica da parte della difesa, all'infuori di censure meramente contestative sulla mancanza di attualità del pericolo, il motivo deve essere dichiarato inammissibile

3. Ad analogo esito non si sottrae neanche il terzo motivo.

Non solo il ricorso non fornisce alcun elemento contrario al fine di superare la presunzione di idoneità della misura carceraria sancita dall'art. 275 terzo comma cod. proc. pen. per i reati ivi indicati, fra cui rientra il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990, ma si limita a reiterare le doglianze già sviluppate nel secondo motivo, relative al diverso profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, con conseguente difetto addirittura della pertinenza censorea.

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.

M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Eboli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 8.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo 77) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo contesta la manifesta illogicità della motivazione che desume l'esistenza di un sodalizio criminale finalizzato al traffico di stupefacenti da elementi essenzialmente plurivoci, quali il numero di clienti, la durata dell'attività illecita, la presenza di un luogo di riferimento per la clientela o la stabilità dei fornitori, indicativi in egual misura di un concorso di persone nell'attività di spaccio. Evidenzia altresì come il circoscritto lasso temporale cui sono riferiti i reati fine limitati al solo periodo marzo-maggio 2019 esclusivamente nel territorio di Eboli non consentisse di evincere alcuna gravità indiziaria in punto di delitto associativo, in mancanza di una stabile organizzazione, della volontarietà dell'adesione, della consapevolezza e della condivisione degli scopi 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge riferito all'art.274 cod. proc. pen. rilevando che la durata circoscritta delle condotte delittuose e il fatto che le stesse siano risalenti nel tempo non consente di ritenere l'attualità del pericolo di recidivanza. 2.3. Con il terzo motivo contesta, quanto all'idoneità della misura cautelare applicata, che il reato ex art. 74 d.P.R. 309/1990 rientri fra quelli cui è riferita la presunzione di cui all'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., rilevando comunque che nel caso concreto i reati fine risultavano essere stati commessi al più tardi nel maggio 2019 e che l'indagato non aveva precedenti specifici sui quali fondare una prognosi di reiterazione del reato, così da lasciare ampiamente aperta la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con una misura meno afflittiva rispetto alla custodia carceraria [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, compendiandosi in censure non solo generiche ma altresì manifestamente infondate, non può ritenersi ammissibile. Contrariamente agli assunti difensivi è proprio la presenza di una base logistica e di un punto di riferimento sia per il gruppo che per gli assuntori, nella specie costituita dall'abitazione in cui convivevano il Pagano e la Chiella, l'individuazione di stabili luoghi di spaccio, l'esistenza di stabili fornitori, così come di una clientela fidelizzata a configurare quanto meno a livello di fumus il reato associativo: va infatti considerato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, risiede non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma delittuoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 (dep. 2019), Noure, Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/1/2018, Canale e altri, Rv. 273008; Sez. 6, n. 28252 del 6/4/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270564; Sez. 6, n. 27433 del 10/1/2017, Avellino e altro, Rv. 270396). Mentre i suddetti elementi risultano pienamente idonei a configurare, sia pure in punto di fumus, una struttura associativa, non essendo oggetto di alcuna contestazione la compartecipazione degli altri indagati, per quanto concerne il ruolo di partecipe del Dianese, nella veste peraltro di capo e costitutore del gruppo deve essere rilevato che la mancata conferma da parte del Tribunale del riesame della misura cautelare con riferimento ai reati fine contestati all'indagato non configura alcuna preclusione alla configurabilità, neppure in punto di fumus, del delitto associativo né ai fini dell'esistenza della consorteria criminosa, né della condotta di partecipazione (Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 - dep. 25/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). Considerato, infatti, che la fattispecie incriminatrice dell'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, ne consegue che, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, risulta irrilevante la mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati-fine, cui segue, per converso, il carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati- fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione", stante l'autonomia tra i due delitti, è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato di scopo". Nel solco dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, ben può essere desunto da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'inserimento organico dell'imputato in una struttura tendenzialmente stabile, costituita da tre o più persone, che disponga di un'organizzazione, fatta di risorse umane e materiali adeguate alla realizzazione del programma criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, i giudici del riesame hanno evidenziato un pluralità di elementi indiziari indicativi non solo dell'adesione, ma ancor prima della formazione del pactum sceleris, allo stesso riconducibile in qualità di dominus e costitutore, quali le direttive impartite ai componenti del gruppo in ordine alle modalità di trasporto e ricezione delle forniture di droga, alla preparazione delle dosi, alla vendita su piazza, gli stabili rapporti intrattenuti con i fornitori, la gestione delle piazze di spaccio di Eboli in cui operavano i suoi adepti. A fronte di tale solido compendio indiziario in ordine alla condotta contestata all'indagato, la 3 o difesa non solo non confuta alcuno degli elementi indicati, ma neppure riempie di contenuto il vizio di illogicità motivazionale che solo formalmente invoca. 2. Quanto all'attualità del pericolo di reiterazione del reato oggetto del secondo motivo di ricorso, occorre rilevare che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità la distanza cronologica tra i fatti e la misura non è di per sé preclusiva alla configurabilità dell'attualità del pericolo, ma richiede una motivazione particolarmente approfondita in ordine alle modalità realizzative della condotta, alla personalità del soggetto e al contesto socio-ambientale, (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242), di cui il Tribunale salernitano risulta essersi fatto pienamente carico. Molteplici sono gli indicatori posti dall'ordinanza impugnata a fondamento della prognosi recidivante, quali la gravità delle condotte stante il ruolo di vertice contestato all'indagato, gli stretti legami con i componenti del gruppo ed i rapporti intrattenuti con altri criminali, le continuative movimentazioni di droga, la mancanza di stabile attività lavorativa tale da lasciar presumere, unitamente ai precedenti penali a suo carico, anche specifici, che il traffico di stupefacenti, eretto a sistema di vita, fosse la sua stessa fonte di sostentamento: indicatori questi che sul piano logico argomentativo risultano pienamente idonei a superare lo iato temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare. In difetto di alcuna confutazione specifica da parte della difesa, all'infuori di censure meramente contestative sulla mancanza di attualità del pericolo, il motivo deve essere dichiarato inammissibile 3. Ad analogo esito non si sottrae neanche il terzo motivo. Non solo il ricorso non fornisce alcun elemento contrario al fine di superare la presunzione di idoneità della misura carceraria sancita dall'art. 275 terzo comma cod. proc. pen. per i reati ivi indicati, fra cui rientra il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990, ma si limita a reiterare le doglianze già sviluppate nel secondo motivo, relative al diverso profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, con conseguente difetto addirittura della pertinenza censorea. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q. M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimen
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