CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16084/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apua [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 G.S. ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 1 agosto2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, pronunciando in sedeesecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione delle opereabusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposto con sentenza del12 giugno 2014 del medesimo Tribunale che l’aveva dichiarata penalmenteresponsabile del reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e condannata allapena ritenuta di giustizia.1.1.Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 127, 420-ter, 666 cod.proc. pen., 21-nonies legge n. 241 del 1990 e 97 Cost., il vizio di mancanza eillogicità della motivazione, la mancata acquisizione di una prova decisiva, iltravisamento della prova e del fatto e la conseguente nullità dell’ordinanza del 10luglio 2024 e del provvedimento impugnato in relazione al rigetto dell’istanza dirinvio dell’udienza di discussione a causa dell’impedimento dell’istante (udienzafissata, appunto, il 10 luglio 2024) e della pendenza di atti amministrativipregiudiziali alla decisione (nello specifico, il ricorso al TAR avverso ilprovvedimento del 28 febbraio 2023 del Comune di Luogo_1 che haannullato, in sede di autotutela, il permesso di costruire in sanatoria).Il travisamento della prova riguarda il diritto all’abitazione che impone diproporzionare la reazione (demolizione) all’abuso edilizio tenendo conto dellepiccole dimensioni del manufatto, del fatto che sia abitato da persone anziane eda una persona diversamente abile e che nessun concreto vantaggio urbanisticosarebbe tratto dalla demolizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.Il ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e nonsupportato da un concreto ed effettivo interesse.3.Con lettera del 10 luglio 2024 l’odierna ricorrente aveva chiesto al Giudicedell’esecuzione di poter essere sentita all’udienza che si sarebbe tenuta quellostesso giorno e di voler dunque presenziare ma di essere impedita «come daallegata certificazione medica». [OSCURATO:PERSONA] non aveva accolto la richiesta ed avevainvitato le parti a concludere adottando l’ordinanza oggetto di odiernaimpugnazione.3.1.In termini generali, nel procedimento di esecuzione, disciplinato dall’art.666 cod. proc. pen., l’interessato non è parte necessaria; ciò nondimeno deveessere sentita se ne fa richiesta, sicché solo in tal caso rileva l’impedimento acomparire (nello stesso senso, anche se relativamente al procedimento disorveglianza, Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299 - 01; Sez. 1,n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, Mennai, Rv. 254701 - 01; Sez. 1, n. 25891del 17/04/2001, Ferrara, Rv. 219104 - 01).3.2.L’impedimento, tuttavia, deve poter essere oggettivamente apprezzato evalutato come tale dal giudice che procede, non essendo sufficiente un certificatomedico attestante una generica gastroenterite privo di qualsiasi indicazione sulleconseguenze della patologia diagnosticata in termini di impossibilità dipartecipazione fisica e mentale al procedimento.3.3.Poiché il certificato medico prodotto dalla ricorrente è totalmente privo diindicazioni in tal senso, non è possibile alla Corte di cassazione scrutinare il motivoin parte qua essendole stato sottratto l’oggetto della propria cognizione sul punto.4.Generica e non proposta in sede di merito è la dedotta violazione del dirittoall’abitazione, questione che, anche per le sue implicazioni fattuali (l’eccepitotravisamento della prova), non può essere devoluta per la prima volta in sede dilegittimità.5.Nel merito della vicenda, dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che:5.1.con sentenza del 12 giugno 2014 la ricorrente era stata condannata allapena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e349 cod. pen.;5.2.con la stessa sentenza era stata ordinata la demolizione delle opereabusivamente realizzate e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;5.3.l’8 marzo 2022 il Comune di Luogo_1 aveva emesso, in favoredi G.S. , il permesso di costruire in sanatoria n. 11/2022;5.4.con provvedimento del 28 febbraio 2023 il Comune aveva annullato inautotutela il permesso;5.5.sentito all’udienza camerale del 26 giugno 2024 sulle ragionidell’autoannullamento del permesso in sanatoria, il tecnico comunale avevaspiegato che: a) era stata riscontrata un’errata rappresentazione grafica dellostato dei luoghi; b) il fabbricato ricadeva in una zona ad elevato rischio idraulicoe da frana che comportavano un vincolo di inedificabilità assoluta preesistente allarealizzazione del fabbricato; c) l’immobile non era stato completato nel 2009,come dichiarato dalla ricorrente, perché nel 2010 erano ancora in corso i lavoridella sua realizzazione; d) la proprietaria non aveva ottemperato all’ordine didemolizione emesso dal Comune e l’inottemperanza era stata anche ufficialmenteconstatata senza che l’ente avesse provveduto alla formale acquisizionedell’immobile al proprio patrimonio; e) il fabbricato ricadeva in zona sismica ealcuna rilevanza aveva l’autorizzazione sismica in sanatoria;5.6.il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha escluso la sanabilità dell’opera proprio perchérealizzata in zona sismica, richiamando, a sostegno, giurisprudenza della SupremaCorte e l’impossibilità di sanatorie postume della violazione del vincolo anche aisensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.6.Tanto premesso, la dedotta illegittimità (e dunque irrilevanza postuma) delprovvedimento di autoannullamento del permesso in sanatoria è frutto di un’errataprospettiva della vicenda dovendosi piuttosto chiedere se, a prescindere dallalegittimità del provvedimento di autoannullamento, fosse prima ancora legittimoil permesso di costruire in sanatoria, domanda alla quale il giudice dell’esecuzioneha dato risposta negativa con argomenti totalmente negletti dalla ricorrente (ciòche rende generica la doglianza difensiva).6.1.In ogni caso, il giudice dell'esecuzione penale è sempre titolato adesercitare il proprio sindacato sulla legittimità del provvedimento abilitativo insanatoria (Sez. 3, n. 26004 del 05/04/2019, Messina, Rv. 276014 - 01)disapplicandolo ove lo stesso sia stato emesso in assenza delle condizioni formalie sostanziali di legge previste per la sua esistenza e non anche nell'ipotesi dimancato rispetto delle norme che, regolando l'esercizio del potere amministrativo,determinano solo invalidità (Sez. 3, n. 25485 del 17/03/2009, Consolo, Rv.243905 - 01; Sez. 3, n. 1104 del 25/11/2004, Calabrese, Rv. 230815 - 01), nondovendo il giudice dell’esecuzione penale applicare atti amministrativi nonconformi alla legge (Sez. 3, n. 7736 del 22/01/2001, Pratesi, Rv. 219157 - 01).6.2.Più in generale, il giudice dell’esecuzione, ai fini della revoca dell'ordine didemolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, deve verificare lalegittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza deipresupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplinanormativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo insanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali etemporali per la sanabilità dell'opera, e, ove l'immobile edificato ricada in zonavincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetricio di destinazione assentibili (Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668 - 01;Sez. 3, n. 30016 del 14/07/2011, D'Urso, Rv. 251023 - 01; Sez. 3, n. 25485 del17/03/2009, Consolo, Rv. 243905 - 01), essendo operante, anche in tema dicondono, il principio secondo il quale l'esecutività del provvedimento giudizialeapplicativo della sanzione amministrativa della demolizione, e la vincolatività delrelativo comando per il soggetto destinatario, vengono meno, una volta definita laprocedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell’attoamministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la suaemanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3,n. 11051 del 30/01/2003, Rv. 224346 - 01; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998, dep.01/03/1999, Rv. 213010 - 01).6.3.Orbene, costituisce principio già affermato e che deve essereulteriormente ribadito quello secondo il quale il rispetto del requisito dellaconformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momentodella realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione delladomanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilasciodel permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza delpreventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del14/12/2022, dep. 2023, Casà, Rv. 284058 - 01; Sez. 3, n. 14645 del 13/03/2024,Erbasecca, non mass.; Sez. 3, n. 11999 del 06/03/2024, Virga, non mass. sulpunto; Sez. 3, n. 7720 del 30/03/2023, Amendola, non mass.).6.4.Ed è dato, quello posto dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione a fondamento dellapropria decisione, che sancisce l’assoluta impossibilità di sanare l’opera realizzatain zona sismica, prevedendo ancor oggi l’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, pur aseguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, d.l. n. 69 del2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2024 (cd. “decreto salvacasa”), la necessità che l’opera realizzata in assenza di permesso di costruire o intotale difformità sia doppiamente conforme alla disciplina urbanistica ed ediliziavigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che a quello della domanda.7.Soccorre un’ulteriore considerazione: il condannato, al quale il pubblicoministero abbia notificato l'intimazione a demolire il manufatto abusivo, puòopporvisi, nel caso in cui non ne sia più proprietario o non vanti più su di esso undiritto reale, solo deducendo un concreto e attuale interesse, corrispondente a unbeneficio effettivo e reale derivante dalla revoca o dalla sospensione delprovvedimento (Sez. 3, n. 11171 del 14/12/2023, Pollastro, Rv. 286047 - 01).7.1.Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato con chiarezza (non contraddettosul punto) che il Comune aveva già accertato l’inottemperanza della ricorrenteall’ordine di demolizione impartito in sede amministrativa.7.2.Secondo l’ormai consolidato e prevalente orientamento della Corte dicassazione, l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'operaabusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giornidalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativadetermina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera edell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessatodell'accertamento formale dell’inottemperanza (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023,Vicinanza, Rv. 284661 - 01; Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, dep. 2017,Notarstefano, Rv. 268737 - 01; Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Pacera, Rv.267676 - 01; Sez. 3, n. 22237 del 22/04/2010, Gotti, Rv. 247653 - 01; Sez. 3, n.39075 del 21/05/2009, Bifulco, Rv. 244891 - 01; Sez. 3, n. 1819 del 21/10/2008,Ercoli, Rv. 242254 - 01).7.3.Deve ritenersi ormai superato l’indirizzo secondo il quale, invece, l’inutiledecorso del termine di novanta giorni dall'ingiunzione a demolire non determinaautomaticamente l'acquisizione gratuita "di diritto" al patrimonio comunale delbene e dell'area di sedime, sia nell'ipotesi di inottemperanza involontariaall'ingiunzione, sia nell'ipotesi in cui la P.A. proroghi il termine per completare lademolizione sia, infine, nell'ipotesi in cui l'area appartenga ad un proprietarioestraneo alla commissione dell'illecito urbanistico (così, da ultimo, Sez. 3, n.22440 del 16/04/2009, Morichetti, Rv. 244022 - 01).7.4.Se è vero che l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione ademolire, nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione stessa, previanotifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per latrascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente, èaltrettanto vero che tale adempimento è successivo alla acquisizione al patrimoniocomunale, non potendosi confondere il titolo della acquisizione del diritto diproprietà con quello che legittima l’immissione in possesso e rende ostensibile atutti l’avvenuta acquisizione.7.5.Anche la giurisprudenza amministrativa, risolvendo un annoso contrastogiurisprudenziale, ha più recentemente affermato il principio secondo il quale l’attodi acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31,comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in basealle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificatonell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato conl’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificatal’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha naturaparzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando unafattispecie a formazione progressiva) (Cons. St., Ad. Plen., 11/10/2023, n. 16).7.6.Spiega il [OSCURATO:PERSONA] amministrativo che «[a]lla scadenza del termine di 90giorni, l’Amministrazione è dunque ipso iure proprietaria del bene abusivo ed ilresponsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento diconformità (…) [la] notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’interessatoconcerne l’immissione nel possesso del bene e la trascrizione dell’acquisto neiregistri immobiliari. Quest’ultimo adempimento (…) rappresenta un attoindispensabile al fine di rendere pubblico nei rapporti con i terzi l’avvenutotrasferimento del diritto di proprietà e consolidarne gli effetti (…) Con tale notifica,il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico – condecorrenza dalla scadenza del termine fissato dall’art. 31, salva la prorogaeventualmente disposta - e di conseguenza eventuali ipoteche, pesi e vincolipreesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senzache rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (cfr. Cons.St., Sez. VII, 8 marzo 2023, n. 2459). L’accertamento della inottemperanzacertifica il passaggio di proprietà del bene al patrimonio pubblico e costituisce iltitolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari,che deve essere eseguita gratuitamente».7.7.In buona sostanza, la natura dichiarativa dell’atto di acquisizione alpatrimonio comunale comporta che, in sua mancanza, il bene resti comunque diproprietà del comune.7.8.Ne consegue che nel caso in esame la ricorrente non può più interloquiresulla legittimità dell’ordine di demolizione senza dedurre un attuale e concretointeresse (deduzione totalmente assente), non essendo più titolare del bene dademolire.8.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamentenella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà,introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre ilmassimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa comesopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso in Roma, il 13/02/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAldo [OSCURATO:PERSONA]