CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 32960/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2026 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 aprile 2026, la Corte di appello di Palermo qualificava come ricorso per cassazione, disponendone la trasmissione a questa Corte, l'impugnazione proposta avverso la sentenza di condanna - alla pena di euro 200,00 di ammenda - emessa dal Tribunale di Palermo il 26 febbraio 2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura, poiché si versa in ipotesi di carenza di legittimazione prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dic P.Q.MCORTE SUPREMA Dl CASSA,?..leNE Prima Deposil;:; , eggi Romt:' n 0.7...... IL FUNZIONiAIRi0 "IZIARIO 2