CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31631/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAídato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di 011io Nicola; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso con i quali si contesta la conferma della responsabilità del ricorrente per il reato di truffa non supera la soglia di ammissibilità in quanto le doglianze in ordine alla conferma della responsabilità si risolvono una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dai giudici di merito per accertare la responsabilità; segnatamente, con specifico riferimento al concorso del ricorrente nel reato di truffa, la Corte d'appello ha rilevato che fosse inverosimile che i dati anagrafici dell'011io fossero stati usati a sua insaputa anche tenuto conto che nessun elemento era stato addotto per smentire il fatto che il conto dove era confluita la somma profitto della truffa era stato aperto dall'imputato previa esibizione dei suoi documenti (pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto inoltre che non supera la soglia di ammissibilità anche l'ultimo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio in quanto lo stesso si risolve in una generica critica all'esercizio legittimo della discrezionalità della Corte d'appello che ha ritenuto - con motivazione priva di vizi logici manifesti e decisivi - che non fossero emersi elementi idonei a mitigare il trattamento sanzionatorio già inflitto dal Tribunale (pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa