CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38991/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni depositate dalla difesa dello stesso; ritenuto che i cinque motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per tutti i diversi reati di estorsione contestatigli, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; considerato infatti che il giudice di merito ha ripercorso per ciascuno degli episodi contestati la condotta sempre minacciosa ed aggressiva dell'imputato valutandone il contenuto intimidatorio finalizzato ad ottenere la corresponsione di consumazioni non pagate ovvero di somme di denaro dagli esercenti, sottolineando quindi i plurimi aspetti in fatto per ritenere le ipotesi rientranti nei parametri dei contestati delitti, senza che sussista alcuna violazione di legge o motivazione affetta da illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,