CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24467/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce -per la prima volta- la nullità del giudizio di appello per l'incompatibilità a giudicare nel merito in sede di appello da parte del giudice che ha deliberato de libertate (nell'ambito medesimo processo), è manifestamente infondato in diritto, giacché, da un lato, l'eventuale incompatibilità non incide sulla capacità del giudice (art. 178, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282136 - 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01), dall'altro, la decisione incidentale del Collegio giudicante in materia de libertate (nella fattispecie, sul quomodo della misura), non produce alcuna espressione di pregiudizio sulla decisione di merito (Sez. 1, n. 35208 del 15/06/2007, Condello, Rv. 237627 - 01).; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente misura della pena non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che la Corte d'appello a pag. 14 della sentenza impugnata ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste sulla base del comportamento tenuto dall'imputato successivamente alla confessione resa all'ispettore Noto, in quanto l'imputato ha cercato di difendersi incolpando ingiustamente un affine e si è reso irreperibile per diversi mesi, durante i quali ha tentato la fuga in Germania; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così decis