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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33228/2023

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a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 e 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. 267/1942; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che con memoria in data 6 giugno 2023 il difensore del ricorrente ha meglio illustrato le ragioni poste a fondamento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo - con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. in riferimento alla riconosciuta sussistenza dell'ipotesi criminosa addebitata, posto che l'omessa tenuta delle scritture contabili si sarebbe dovuta sussumere non nell'ipotesi di cui alla seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., che richiede il dolo generico per la sua integrazione, ma nell'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., che richiede il dolo specifico per la sua integrazione - è generico e manifestamente infondato, atteso che nel capo d'imputazione il fatto oggetto di contestazione è descritto come «omessa regolare tenuta del libro giornale e del libro degli inventari in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della società fallita>> e che, coerentemente, la Corte territoriale, lungi dall'affermare che i bilanci di esercizio fossero alterati, ha spiegato come le rilevate omissioni nelle registrazioni delle operazioni o dei dati contabili nel libro giornale ed in quello degli inventari, come anche la mancata conservazione della documentazione di supporto, rendessero evidente una caotica ed incompleta tenuta delle scritture stesse, tale da renderle inattendibili e non utili in funzione di una affidabile ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società fallita (cfr. pagg. 11 — 12 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 e 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. 267/1942; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che con memoria in data 6 giugno 2023 il difensore del ricorrente ha meglio illustrato le ragioni poste a fondamento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo - con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. in riferimento alla riconosciuta sussistenza dell'ipotesi criminosa addebitata, posto che l'omessa tenuta delle scritture contabili si sarebbe dovuta sussumere non nell'ipotesi di cui alla seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., che richiede il dolo generico per la sua integrazione, ma nell'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., che richiede il dolo specifico per la sua integrazione - è generico e manifestamente infondato, atteso che nel capo d'imputazione il fatto oggetto di contestazione è descritto come «omessa regolare tenuta del libro giornale e del libro degli inventari in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della società fallita>> e che, coerentemente, la Corte territoriale, lungi dall'affermare che i bilanci di esercizio fossero alterati, ha spiegato come le rilevate omissioni nelle registrazioni delle operazioni o dei dati contabili nel libro giornale ed in quello degli inventari, come anche la mancata conservazione della documentazione di supporto, rendessero evidente una caotica ed incompleta tenuta delle scritture stesse, tale da renderle inattendibili e non utili in funzione di una affidabile ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della società fallita (cfr. pagg. 11 — 12 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P
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