CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 15016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Potenza avverso la sentenza del 28/01/2021 emessa dalla Corte d'appello di Potenza visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che contesta la nullità della sentenza è manifestamente infondato, posto che la mancata trasmissione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale nei termini di cui all'art. 23 d.l. 149/2000 non è tipizzata come causa di nullità e costituisce una mera irregolarità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione circa l'insussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA] DEPOY,[OSCURATO:PERSONA],Nr