CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1988 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Taranto il 24 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Taranto, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata ai sensi dell'articolo 324 cod. proc.pen. dalla difesa di 2LEcologia servizi [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha riformato il decreto di sequestro preventivo già disposto dal GIP 1'11 marzo 2020, limitatamente alla quantificazione del profitto confiscabile, che ha determinato nella misura di 1.651.646,40 euro, disponendo l'immediata restituzione in favore della società della somma in eccedenza già sottoposta a vincolo. Il decreto del GIP disponeva ai sensi degli articoli 321 cod. proc.pen., 322 ter codice penale, 53 e 19 decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal reato di corruzione propria e dall'illecito amministrativo previsto dall'articolo 25 comma 2 d. Igs. n. 31/2001, quantificandolo in 2.044.750 C nei confronti della società 2L. Ecologia servizi [OSCURATO:SOCIETA] ha annullato l'ordinanza del tribunale che confermava il detto decreto, disponendo il rinvio per un nuovo esame, limitatamente alla determinazione del profitto confiscabile con riferimento alla società suindicata. 2.Con il ricorso in esame l'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1 violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del profitto e conseguente violazione dell'art. 627 comma tre cod. proc.pen. in quanto l'ordinanza del tribunale non si è uniformata alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente di questa Corte di cassazione e il giudice del rinvio, nello sforzo di motivare in ordine ai quesiti sottopostigli, ha richiamato per relationem il contenuto della consulenza del pubblico ministero, con palese violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Il tribunale, prendendo atto della decisione della Corte di legittimità ha ritenuto che l'importo dei contratti, superiore e ingiustificatamente eccedente il valore delle prestazioni di servizi oggetto dei contratti, costituisca il profitto del reato di corruzione, valendo quale corrispettivo legato ad un fine illecito e ad un meccanismo corruttivo e non quale corrispettivo della prestazione resa. Queste conclusioni, tuttavia, tradiscono i principi di diritto stabiliti dalla sentenza di annullamento. Secondo il ricorrente non può ritenersi profitto del reato il corrispettivo di una prestazione lecita regolarmente eseguita dall'obbligato, benché nell'ambito di un rapporto contrattuale inquinato dalla commissione di un reato: il profitto si identifica in questo caso con il vantaggio economico derivato dal reato, al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita nell'ambito del rapporto sinallagmatico. L'ordinanza che si impugna ha stabilito che il profitto confiscabile sarebbe dato dalla differenza tra il corrispettivo di quanto nell'ambito di una negoziazione privata è stato pattuito e quanto ritenuto congruo per quelle prestazioni, ma questa metodologia si fonda su premesse che non forniscono l'esatta misura del profitto penalmente rilevante, in quanto si riferisce a categorie di soggetti pubblici e a criteri standard, non comparabili rispetto al corrispettivo che potrebbe essere fissato tra soggetti privati. Deduce inoltre il ricorrente che, anche a voler accogliere tale impostazione non corretta dell'ammontare della misura ablativa, andrebbero comunque sottratti i costi necessari per l'esecuzione dei servizi determinati dallo stesso tribunale nella misura di 1.000.399.994,65, e richiama al riguardo una pronunzia di questa Sezione secondo cui nelle ipotesi di reato in contratto il valore della prestazione svolta a vantaggio della parte danneggiata deve essere commisurato ai soli costi vivi concreti ed effettivi che l'impresa abbia sostenuto per dare esecuzione alla obbligazione contrattuale. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza in punto di diritto relativo alla esatta quantificazione del profitto confiscabile.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è inammissibile, in parte perché generico e in parte perché fondato su motivi non consentiti in questa sede, poiché le censure deducono vizi della motivazione. Il tribunale si è uniformato ai criteri indicati da questa Corte nel provvedimento rescindente e , dopo avere riportato nel corpo della motivazione gli specifici quesiti formulati dal provvedimento rescindente, ha risposto puntualmente agli stessi. In sintesi , attraverso un esame puntuale e diacronico del tenore delle intercettazioni, dell'iter amministrativo e delle operazioni commerciali intercorse tra le due aziende, ha condiviso la prospettazione accusatoria esposta nel decreto di sequestro preventivo che ricostruiva i contratti oggetto della fatturazione tra le due società come strumento per consentire al Lenoce di ottenere il vantaggio per la sua intercessione corruttiva nei confronti dell' autorità amministrativa. Nell'ordinanza impugnata il tribunale della libertà ha ripercorso la genesi dei contratti tra la società Linea ambiente Sri e la società destinataria 2LEcologia servizi Srl, società neocostituita con atto del 7 marzo 2017 e gestita di fatto da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di corruzione; I pagamenti relativi ai suddetti contratti , stipulati in epoca immediatamente successiva all'ultimo parere negativo del Comitato tecnico provinciale rilasciato in merito all'ampliamento della discarica, erano subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione per l'ampliamento della discarica, tanto è vero che vennero sospesi quando l'iter sembrava essersi incagliato. Attraverso una dettagliata disamina delle conversazioni intercettate e delle diverse fasi dell'iter amministrativo, il tribunale è pervenuto alla motivata conclusione che i contratti erano fittizi e strumentali all'ottenimento dell'autorizzazione, tanto che Lonoce bloccava la fatturazione nei confronti del Venuti poiché non aveva ottenuto l'autorizzazione definitiva. I contratti pertanto servivano soltanto alla creazione di una provvista economica, realizzata in forza di fatture per operazioni, quantomeno in parte, inesistenti. Il tribunale ha argomentato in modo molto scrupoloso in ordine a questa ricostruzione che vede le operazioni commerciali tra le due società come uno strumento per pagare la corruzione operata, richiamando nel dettaglio le emergenze a sostegno di questa ricostruzione; ha poi evidenziato che anche l'analisi contabile conferma la tesi accusatoria di una sovrafatturazione al fine di pagare le tangenti, traendone una riserva utilizzabile; inoltre, a pagina 40, ha evidenziato gli elementi che, letti unitariamente, dimostrano che le prestazioni di servizi concordate e fatturate non sono state effettivamente adempiute o lo sono state solo in parte. Per quantificare il profitto confiscabile ha di conseguenza fatto riferimento alla differenza complessiva tra il corrispettivo pattuito e il corrispettivo determinato in misura congrua per l'espletamento dei servizi di sanificazione sopra descritti, nonostante come già evidenziato neppure è certo che le prestazioni siano state effettivamente eseguite. Quindi, ha concluso il tribunale, che il valore dei contratti superiore ed ingiustificatamente eccedente le prestazioni di servizi oggetto dei contratti può ritenersi profitto del reato di corruzione. Le censure sollevate dalla difesa in merito alla pretesa violazione di legge sono manifestamente infondate, poiché il tribunale, nell'ambito e nel rispetto dei propri poteri quale giudice del rinvio, ha fornito specifica e puntuale risposta ai quesiti di questa Corte e ha esposto l'iter motivazionale attraverso il quale è pervenuto ad una conclusione logica e corretta sotto il profilo giuridico. Quanto alle altre censure in ordine all'entità della somma e al contenuto della consulenza del pubblico ministero, il ricorrente formalmente deduce violazione di legge, ma tende ad introdurre vizi della motivazione o carenze motivazionali o addirittura censure di merito - per esempio quelle relative alla congruità dei prezzi tra soggetti pubblici che non possono essere prese in considerazione nell'ambito di una contrattazione tra privati - che non possono avere accesso in questa sede. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa del