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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16845/2026

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dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’Umbria n. 203/2023 depositata il 23/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento n.

T3N061000930/2020, l’Agenzia delleEntrate, con riferimento all’anno di imposta 2017, recuperava a tassazione,nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Foligno, IVA per € 22.105,00,Numero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026oltre all’irrogazione delle relative sanzioni, contestando l’inesistenzasoggettiva di operazioni di acquisto intracomunitario di autovetture.L’accertamento scaturiva da un [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione redattodall’Agenzia delle Dogane e Monopoli a seguito di verifica fiscale per gli anni2016 e 2017.Da tale verifica era emerso che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nell’anno di imposta 2017,aveva acquistato cinque autovetture di provenienza comunitaria, per untotale imponibile di € 100.475,41, detraendo l’intera l’IVA, per unammontare complessivo di € 22.105,00.Più in dettaglio, le auto venivano acquistate in Germania da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,che le rivendeva alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che a sua volta le vendevaalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che infine le vendeva ai clienti finali. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,su cui gravava l’obbligo di versamento dell’IVA sulla prima cessionecomunitaria, risultava essere un evasore totale, mentre la Scuderia FortezzaS.r.l. operava con le modalità tipiche delle società filtro (buffer), in quantopresentava dichiarazioni ai fini IVA e II.DD in cui i volumi di affari venivanodel tutto assorbiti dalle operazioni di acquisto dei beni commercializzati eda altri costi di gestione, con margini di guadagno del tutto irrisori.La frode si realizzava con due diverse modalità operative diimmatricolazione delle vetture: in alcuni casi le vetture venivanoimmatricolate in Italia direttamente a nome del cliente finale, producendofalse dichiarazioni degli stessi di aver acquistato l’auto in ambitocomunitario; in altri casi le vetture venivano immatricolate dal cedenteScuderia [OSCURATO:SOCIETA]., producendo documentazione fiscale falsa.La consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di partecipare ad un’operazionefraudolenta veniva ritenuta sussistente sulla base di alcuni elementipresuntivi: vendita sottocosto dell’autovettura al cliente finale; utilizzo aifini della immatricolazione delle vetture, curata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,di false dichiarazioni dei clienti finali, peraltro avvalendosi di una agenziapratiche auto di Foggia.Numero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026La [OSCURATO:PERSONA], adita dalla società contribuente,rigettava il ricorso, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non avesse adottato lenecessarie cautele per evitare di rimanere coinvolta in un sistema di frode,ma anzi avesse tratto vantaggio dalle operazioni incriminate rivendendo leautovetture a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.[OSCURATO:PERSONA], adita dalla società contribuente,accoglieva l’appello, ritenendo che gli elementi indiziari indicati dall’ufficioimpositore non fossero sufficienti a provare la consapevole partecipazionedella società accertata alla frode rilevata dagli organi di indagine.Avverso alla suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 346 c.p.c. edell’art. 112 c.p.c.1.1.

Ritiene la ricorrente che la pronuncia impugnata sia viziata daultrapetizione, avendo preso in esame questioni ulteriori o non dedotte,ancorché già oggetto di valutazione in primo grado, quali, in particolare, lafalsità di taluni documenti utilizzati per l’immatricolazione delle autovetturee la possibilità della società accertata di averne contezza, la particolarelocalizzazione dell’agenzia alla quale ci si rivolgeva per il disbrigo dellepratiche di rito, l’immatricolazione dei mezzi in tempi successivi allarivendita ai clienti finali e l’entità dei relativi prezzi di cessione praticatiall’occorrenza.2.

Ritiene, invece, la controricorrente che la specificità dei motivi di ricorsosia ricavabile implicitamente dall’intero atto di impugnazione consideratonel suo complesso.

In particolare, si rileva che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nelleNumero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026conclusioni dell’atto d’appello, aveva chiesto l’integrale riforma dellasentenza impugnata, di cui censurava il vizio di motivazione, con laconseguenza che l’accoglimento del motivo di ricorso ha reso necessariauna nuova decisione di merito tramite un vaglio di tutte le questioniproposte dalle parti in giudizio.3.

Il motivo è infondato.3.1.

La società contribuente, nel proprio atto di appello, ha dedotto il difettodi motivazione della sentenza, riproponendo nel merito l’assenza diconsapevolezza di partecipare ad una frode.

Ne consegue che al giudice diseconde cure era devoluta la questione relativa alla sussistenza in capo aSky [OSCURATO:SOCIETA]. della consapevolezza di partecipare ad un’operazionefraudolenta finalizzata all’evasione dell’IVA mediante l’utilizzo di fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti.

È su tale tema che si è incentrata lasentenza di secondo grado, nella quale, dunque, non si ravvisa ilpresupposto di un’ultrapetizione.4.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006 e dell’art. 2 delD.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.1.

Ritiene parte ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe omessodi considerare che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non aveva effettuato l’appositacomunicazione telematica recante i dati identificativi del veicolo e deisoggetti coinvolti nell’operazione, in violazione dell’art. 2 del D.M. 30ottobre 2007, che prevede l’obbligo della comunicazione telematica anchein capo al cessionario nazionale (in questo caso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.),trattandosi di inadempienza sintomatica di una sua partecipazione alcomplessivo meccanismo fraudolento.5.

Ad avviso della controricorrente, l’Agenzia delle Entrate non potrebbesollevare la dedotta violazione, in quanto l’inadempienza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.è sempre stata dedotta nell’ambito degli elementi presuntivi finalizzati aNumero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026dimostrare la consapevolezza del carattere fraudolento delle operazionicontestate.6.

Il motivo è infondato.6.1.

In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo renderechiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezionedelle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguireun procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica deglielementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza econservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positivitàparziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva ditutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordantie se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva,magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con laconseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice sisia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio,senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenzaindiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi(ex multis Cass., Sez.

V, 27 marzo 2025, n. 8115, Rv. 674406-01).6.2.

Nel caso di specie, i giudici di seconde cure hanno preso inconsiderazione, nell’ambito delle modalità di immatricolazione delle vetture,gli elementi – in particolare le falsità documentali – ritenuti più rilevanti sulpiano probatorio, implicitamente vagliando nell’insieme anche gli altrielementi.

Il giudice si è dunque attenuto alle regole di governo delle provepresuntive.7.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 19, comma 1, e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché conriferimento agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. ed all’art. 116 c.p.c.7.1.

Ritiene la ricorrente che i giudici di seconde cure avrebbero errato nellosvalutare la rilevanza probatoria dei molteplici elementi addotti dall’ufficioNumero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026impositore per sostenere che la società contribuente fosse pienamenteconsapevole del carattere fraudolento delle modalità di importazione,immatricolazione e rivendita delle vetture cedute o che, quantomeno,quand’anche ne fosse stata all’oscuro, non avrebbe comunque tenuto unacondotta sufficientemente diligente che le consentisse di poterseneavvedere.8.

Sostiene la controricorrente che il motivo sia infondato perché il giudicedi secondo grado ha sottoposto al vaglio tutti gli elementi diprova/presunzioni posti alla sua attenzione dall’Agenzia dell’Entrate, inperfetta linea con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.9.

Il motivo è inammissibile, in quanto tende a provocare un riesame delmateriale probatorio, precluso a questa Corte.9.1.

Deve ribadirsi, infatti, che la valutazione delle prove raccolte, anche sesi tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudicesi è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esamedel materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreall'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazionedelle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenerela revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass., 17 dicembre 2025, n. 32935).10.

Pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese come in dispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore dellacontroricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.900,00,oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodell’Umbria n. 203/2023 depositata il 23/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento n. T3N061000930/2020, l’Agenzia delleEntrate, con riferimento all’anno di imposta 2017, recuperava a tassazione,nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Foligno, IVA per € 22.105,00,Numero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026oltre all’irrogazione delle relative sanzioni, contestando l’inesistenzasoggettiva di operazioni di acquisto intracomunitario di autovetture.L’accertamento scaturiva da un [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione redattodall’Agenzia delle Dogane e Monopoli a seguito di verifica fiscale per gli anni2016 e 2017.Da tale verifica era emerso che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nell’anno di imposta 2017,aveva acquistato cinque autovetture di provenienza comunitaria, per untotale imponibile di € 100.475,41, detraendo l’intera l’IVA, per unammontare complessivo di € 22.105,00.Più in dettaglio, le auto venivano acquistate in Germania da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,che le rivendeva alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che a sua volta le vendevaalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che infine le vendeva ai clienti finali. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,su cui gravava l’obbligo di versamento dell’IVA sulla prima cessionecomunitaria, risultava essere un evasore totale, mentre la Scuderia FortezzaS.r.l. operava con le modalità tipiche delle società filtro (buffer), in quantopresentava dichiarazioni ai fini IVA e II.DD in cui i volumi di affari venivanodel tutto assorbiti dalle operazioni di acquisto dei beni commercializzati eda altri costi di gestione, con margini di guadagno del tutto irrisori.La frode si realizzava con due diverse modalità operative diimmatricolazione delle vetture: in alcuni casi le vetture venivanoimmatricolate in Italia direttamente a nome del cliente finale, producendofalse dichiarazioni degli stessi di aver acquistato l’auto in ambitocomunitario; in altri casi le vetture venivano immatricolate dal cedenteScuderia [OSCURATO:SOCIETA]., producendo documentazione fiscale falsa.La consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di partecipare ad un’operazionefraudolenta veniva ritenuta sussistente sulla base di alcuni elementipresuntivi: vendita sottocosto dell’autovettura al cliente finale; utilizzo aifini della immatricolazione delle vetture, curata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,di false dichiarazioni dei clienti finali, peraltro avvalendosi di una agenziapratiche auto di Foggia.Numero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026La [OSCURATO:PERSONA], adita dalla società contribuente,rigettava il ricorso, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non avesse adottato lenecessarie cautele per evitare di rimanere coinvolta in un sistema di frode,ma anzi avesse tratto vantaggio dalle operazioni incriminate rivendendo leautovetture a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.[OSCURATO:PERSONA], adita dalla società contribuente,accoglieva l’appello, ritenendo che gli elementi indiziari indicati dall’ufficioimpositore non fossero sufficienti a provare la consapevole partecipazionedella società accertata alla frode rilevata dagli organi di indagine.Avverso alla suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 346 c.p.c. edell’art. 112 c.p.c.1.1. Ritiene la ricorrente che la pronuncia impugnata sia viziata daultrapetizione, avendo preso in esame questioni ulteriori o non dedotte,ancorché già oggetto di valutazione in primo grado, quali, in particolare, lafalsità di taluni documenti utilizzati per l’immatricolazione delle autovetturee la possibilità della società accertata di averne contezza, la particolarelocalizzazione dell’agenzia alla quale ci si rivolgeva per il disbrigo dellepratiche di rito, l’immatricolazione dei mezzi in tempi successivi allarivendita ai clienti finali e l’entità dei relativi prezzi di cessione praticatiall’occorrenza.2. Ritiene, invece, la controricorrente che la specificità dei motivi di ricorsosia ricavabile implicitamente dall’intero atto di impugnazione consideratonel suo complesso. In particolare, si rileva che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nelleNumero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026conclusioni dell’atto d’appello, aveva chiesto l’integrale riforma dellasentenza impugnata, di cui censurava il vizio di motivazione, con laconseguenza che l’accoglimento del motivo di ricorso ha reso necessariauna nuova decisione di merito tramite un vaglio di tutte le questioniproposte dalle parti in giudizio.3. Il motivo è infondato.3.1. La società contribuente, nel proprio atto di appello, ha dedotto il difettodi motivazione della sentenza, riproponendo nel merito l’assenza diconsapevolezza di partecipare ad una frode. Ne consegue che al giudice diseconde cure era devoluta la questione relativa alla sussistenza in capo aSky [OSCURATO:SOCIETA]. della consapevolezza di partecipare ad un’operazionefraudolenta finalizzata all’evasione dell’IVA mediante l’utilizzo di fatture peroperazioni soggettivamente inesistenti. È su tale tema che si è incentrata lasentenza di secondo grado, nella quale, dunque, non si ravvisa ilpresupposto di un’ultrapetizione.4. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006 e dell’art. 2 delD.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA].4.1. Ritiene parte ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe omessodi considerare che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non aveva effettuato l’appositacomunicazione telematica recante i dati identificativi del veicolo e deisoggetti coinvolti nell’operazione, in violazione dell’art. 2 del D.M. 30ottobre 2007, che prevede l’obbligo della comunicazione telematica anchein capo al cessionario nazionale (in questo caso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.),trattandosi di inadempienza sintomatica di una sua partecipazione alcomplessivo meccanismo fraudolento.5. Ad avviso della controricorrente, l’Agenzia delle Entrate non potrebbesollevare la dedotta violazione, in quanto l’inadempienza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.è sempre stata dedotta nell’ambito degli elementi presuntivi finalizzati aNumero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026dimostrare la consapevolezza del carattere fraudolento delle operazionicontestate.6. Il motivo è infondato.6.1. In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo renderechiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezionedelle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguireun procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica deglielementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza econservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positivitàparziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva ditutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordantie se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva,magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con laconseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice sisia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio,senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenzaindiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi(ex multis Cass., Sez. V, 27 marzo 2025, n. 8115, Rv. 674406-01).6.2. Nel caso di specie, i giudici di seconde cure hanno preso inconsiderazione, nell’ambito delle modalità di immatricolazione delle vetture,gli elementi – in particolare le falsità documentali – ritenuti più rilevanti sulpiano probatorio, implicitamente vagliando nell’insieme anche gli altrielementi. Il giudice si è dunque attenuto alle regole di governo delle provepresuntive.7. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 19, comma 1, e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché conriferimento agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. ed all’art. 116 c.p.c.7.1. Ritiene la ricorrente che i giudici di seconde cure avrebbero errato nellosvalutare la rilevanza probatoria dei molteplici elementi addotti dall’ufficioNumero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026impositore per sostenere che la società contribuente fosse pienamenteconsapevole del carattere fraudolento delle modalità di importazione,immatricolazione e rivendita delle vetture cedute o che, quantomeno,quand’anche ne fosse stata all’oscuro, non avrebbe comunque tenuto unacondotta sufficientemente diligente che le consentisse di poterseneavvedere.8. Sostiene la controricorrente che il motivo sia infondato perché il giudicedi secondo grado ha sottoposto al vaglio tutti gli elementi diprova/presunzioni posti alla sua attenzione dall’Agenzia dell’Entrate, inperfetta linea con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.9. Il motivo è inammissibile, in quanto tende a provocare un riesame delmateriale probatorio, precluso a questa Corte.9.1. Deve ribadirsi, infatti, che la valutazione delle prove raccolte, anche sesi tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni inordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudicesi è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esamedel materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreall'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazionedelle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenerela revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass., 17 dicembre 2025, n. 32935).10. Pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese come in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 2236/2024Numero sezionale 3244/2026Numero di raccolta generale 16845/2026Data pubblicazione 29/05/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore dellacontroricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.900,00,oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente
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