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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13701/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello oltre che teso ad una alternativa ricostruzione degli eventi, analiticamente e con precisione analizzati e descritti dalla Corte di appello (da pag. 3 a pag. 8); rilevato che manifestamente infondata risulta il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità, correttamente esclusa, in ragione della data del commesso reato, alla luce di quanto disposto dall'art. 131-bis che esclude l'applicazione della norma in ipotesi di reato di cui all'art. 337 cod. pen. allorché commesso nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello oltre che teso ad una alternativa ricostruzione degli eventi, analiticamente e con precisione analizzati e descritti dalla Corte di appello (da pag. 3 a pag. 8); rilevato che manifestamente infondata risulta il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità, correttamente esclusa, in ragione della data del commesso reato, alla luce di quanto disposto dall'art. 131-bis che esclude l'applicazione della norma in ipotesi di reato di cui all'art. 337 cod. pen. allorché commesso nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21
Sentenza Cassazione n. 13701/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris