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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 33834/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso e concernente l'omesso bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, è inammissibile alla luce della genericità della medesima doglianza avanzata con l'atto di appello; Considerato, infatti, che con il motivo di gravame l'appellante aveva genericamente lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., nonostante le stesse fossero state riconosciute da parte del primo giudice senza nulla addurre in ordine al mancato bilanciamento con la ritenuta recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore I Preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso e concernente l'omesso bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva, è inammissibile alla luce della genericità della medesima doglianza avanzata con l'atto di appello; Considerato, infatti, che con il motivo di gravame l'appellante aveva genericamente lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., nonostante le stesse fossero state riconosciute da parte del primo giudice senza nulla addurre in ordine al mancato bilanciamento con la ritenuta recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore I Preside
Sentenza Cassazione n. 33834/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris