CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43211/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA] di pace di Brescia, con la sentenza impugnata, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di lesioni personali e di minaccia ascrittile, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - La censura afferente la valutazione degli elementi di prova non tiene conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare i fatti posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il giudice di pace aveva rilevato come la ricostruzione offerta dalla persona offesa, che riportava nel dettaglio, dovesse considerarsi attendibile anche tenendo conto del riscontro derivante dalla deposizione della teste oculare dell'accaduto. La pena non risultava arbitrariamente fissata anche considerando che non superava la misura media della pena edittale per il delitto di lesini personali. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]