CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31973/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tiq) nato a (OLANDA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio dimancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riguardoal giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, 110, 493-ter, cod.pen., è generico per mancanza di specificità, atteso che la censura non siconfronta con la motivazione della sentenza, la quale puntualmente pone afondamento del giudizio di responsabilità della ricorrente la sua identificazionesentenza impugnata);rilevato che la mancanza di qualsivoglia correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione è causa d’inammissibilità (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione nonè consentito, perché la censura mira ad ottenere una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato che la Corte d’appello ha calcolato la pena in modo proporzionato,senza discostamenti eccessivi dal minimo edittale (pag. 6 della sentenzaimpugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]