CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo II -PoK—Genr-currdtrele-per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bologna rideterminava le pene accessorie fallimentari irrogate a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Modena del 9.3.2017, con la quale il medesimo Mutti era stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. consegnato, all'esito della sentenza dichiarativa di fallimento della società del 21.10.2008, parziale documentazione contabile che non aveva consentito di ricostruire il patrimonio e la reale movimentazione degli affari della società, allo scopo di recare danno alla massa dei creditori. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Mutti, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; invero, la Corte territoriale ha limitato la sua valutazione al fatto che l'imputato non avrebbe consegnato fin dall'inizio, com'era suo dovere, tutta la documentazione contabile sufficiente a permettere la ricostruzione del patrimonio della società e dell'andamento degli affari, tuttavia la ratio del delitto di bancarotta fraudolenta documentale risiede nell'esigenza di tutela della correttezza della tenuta delle scritture contabili; tale fine non può prescindere da un'approfondita analisi delle vicende della società e del fallito, non essendo sufficiente insomma sostenere che l'imputato abbia consegnato tardivamente la documentazione contabile per condannarlo, ma è necessario individuare le ragioni e le motivazioni poste alla base della tardiva consegna e se a seguito di tale integrazione sia di fatto possibile ricostruire il patrimonio della società e la movimentazione degli affari; nel caso di specie l'imputato non ha immediatamente consegnato una parte della documentazione contabile per cause indipendenti dalla propria volontà, tra cui la mancanza dell'elettricità, presenza di una password per il server ed il computer, sicché non vi è stata da parte dell'imputato alcuna fraudolenta intenzione di non tenere o non consegnare la documentazione; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nel reato di bancarotta documentale semplice; il percorso motivazionale della sentenza impugnata, volto ad escludere la fattispecie di minor gravità merita censura, atteso che non è stato compiutamente individuato lo scopo propostosi dal Mutti, né sono stati chiariti gli elementi, secondo i quali lo stesso avrebbe avuto la coscienza e volontà di impedire con il proprio comportamento la ricostruzione del movimento degli affari della società fallita; inoltre, la sentenza impugnata neppure ha precisato le modalità con le quali tali condotte sarebbero state eventualmente poste in essere e non ha dimostrato un effettivo danno ai creditori; invece, sussistono elementi positivi incontrovertibili, quali la minima durata dell'incarico, la nomina direttore generale di quattro società, la presenza di un apparato amministrativo e contabile del gruppo, la successiva integrazione delle scritture contabili, che avrebbero dovuto far ritenere l'imputato esente da responsabilità, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Invero, l'art. 86 L.Fall. prevede che debbano essere consegnate al curatore all'esito della declaratoria di fallimento, tra l'altro, le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria; tale obbligo si collega all'ordine contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 16/1 n.3 L.Fall. di deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, obbligo questo sanzionato penalmente dall'art. 220 L.Fall. Nella fattispecie in esame le sentenze di merito hanno convergentemente ricostruito, sulla base delle emergenze acquisite, la condotta ascrivibile all'imputato, integrante il reato di cui all'art. 216 n.2 L.Fall. nel senso che all'esito della declaratoria di fallimento venivano consegnati al curatore fallimentare quattro libri verbali assemblee dal 03/03/2000 al 04/06/2008, il libro verbali consiglio di amministrazione al 31/03/2008, il libro soci all'8/612006, il libro inventari al 31/12/2004, il libro giornale 2004, 2005 e 2006, il registro iva fino al 2007 nonché il bilancio al 31.12. 2007, mancando l'imputato, nella qualità di legale rappresentante della fallita di depositare, invece, il libro degli inventari degli anni 2005, 2006 e 2007, il libro giornale 2007 e 2008, i registri IVA 2008, il libro beni ammortizzabili e le schede coni:abili. La specifica assenza del libro degli inventari sin dal 2004, come si legge espressamente nella sentenza di primo grado- da leggersi congiuntamente a quella di appello in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, costituendo un unicum inscindibile- ha impedito di individuare il momento in cui i singoli beni presenti siano entrati in magazzino e quali altri ne siano usciti; infatti, il libro inventari è un libro contabile obbligatorio nel quale l'imprenditore espone attivo e passivo dello stato patrimoniale e va stampato anno per anno entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale mancanza ha comportato, nell'impossibilità di affermare con certezza la sussistenza di una distrazione rispetto ai beni presenti in magazzino prima del fallimento, l'assoluzione dell'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione perché il fatto non sussiste. 2. In tale contesto si presenta palesemente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce in questa sede che l'avvenuto ritardo nella consegna della documentazione contabile non avrebbe dovuto comportare la sua affermazione di responsabilità, poiché la Corte territoriale avrebbe dovuto indagare sulle ragioni del ritardo e sulla concreta impossibilità da parte del curatore di ricostruire la situazione patrimoniale della fallita. Tali deduzioni non si confrontano affatto con i dati fattuali messi in risalto nelle sentenza di merito, secondo cui- a fronte dell'obbligo dell'imputato di fornire al curatore tutta la documentazione contabile della società all'esito della sentenza dichiarativa di fallimento- il Mutti innanzitutto non forniva indicazioni utili per il rinvenimento dei documenti contabili, limitandosi a riferire che essi si trovavano a Tortona, presso gli uffici di altra società del gruppo, senza attivarsi in alcun modo per mettere tale documentazione effettivamente a disposizione del curatore e, comunque, la documentazione cartacea rinvenuta su iniziativa del curatore non era completa; invero, la presenza in quegli uffici di un pc nel quale era custodita altra parte della documentazione non è servita a dare immediate indicazioni utili, essendo l'ufficio privo di elettricità, il computer scollegato ed essendo stata, dunque, la documentazione in questione inaccessibile per un certo lasso temporale, non avendo l'imputato neppure fornito le password necessarie per l'accesso ai dati; comunque, all'esito delle verifiche, anche tale documentazione è risultata insufficiente e parziale. 2.1. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ravvisato nella fattispecie in esame l'elemento materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentate- che riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori- emergendo dal contesto fattuale descritto che la tenuta parziale dei libri e delle altre scritture contabili è stata tale da rendere, quantomeno molto difficoltosa, la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. Invero, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile; ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n.10423 del 22/05/2000, Rv. 218383; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Rv. 265682). Peraltro, integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale l'omessa consegna o l'omessa tenuta anche di un solo libro contabile (Sez. 5, n. 4134 del 22/09/2016, Rv. 269475), allorché tale libro sociale incida sulla ricostruzione del patrimonio e degli affari nella prospettiva di tutela degli interessi della procedura. Inoltre, più volte questa Corte ha evidenziato come la tenuta della contabilità può essere effettuata mediante il sistema informatico, ma ciò non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché da quello della loro conserazione, preordinata alla consultazione degli stessi (arg. ex Sez. 5 n. 12724 del 12/12/2019, Rv. 279019). 2.2. Quanto all'affermazione, secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che il libro degli inventari era stato tenuto sino al 2004 e non sarebbe stato aggiornato, sicchè non potrebbe ricadere sull'imputato la responsabilità per inadempienze ascrivibili a precedenti amministratori, si osserva che il ricorrente formula in proposito una censura generica non confrontandosi con quanto evidenziato nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato non si sarebbe, in ogni caso, all'atto dell'assunzione della carica, pochi mesi prima del fallimento, attivato per superare eventuali inadempienze riferibili ai precedenti amministratori e, comunque, egli prima dell'assunzione della carica era consulente della società, partecipava alle riunioni del consiglio di amministrazione, sin dalla costituzione del gruppo Bioval, tanto da assumere volontariamente l'amministrazione della società, nella consapevolezza delle difficoltà economiche nelle quali si trovava la società all'inizio del 2008, mirando a risanarla. Peraltro è la complessiva tenuta della contabilità in maniera confusa e parziale, come innanzi precisato, a dar conto dell'elemento materiale del reato e non solo della mancata consegna o tenuta del libro inventari 3. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso in merito alla configurabilità nella fattispecie in esame dell'ipotesi meno grave della bancarotta semplice e dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato. Sul punto deve rilevarsi come non meriti censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di escludere tale fattispecie non ravvisandosi alcun elemento di superficialità nella tenuta parziale e confusa della contabilità della società fallita. Senza considerare, poi, che in tema di bancarotta fallimentare semplice documentale, è estraneo al fatto tipico, descritto dall'art. 217, comma secondo, I. fall., il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale. In particolare, quanto all'elemento psicologico, il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio della fallita, (Sez. 5, n.5237 del 22/11/2013, Rv. 258982; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Rv. 268867; Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Rv. 251709). Peraltro in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato (Sez. 5 n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910). Nella fattispecie l'elemento psicologico del reato ben emerge dalle modalità di tenuta della contabilità da parte dell'imputato, avvalorato dalla omessa esatta indicazione al curatore dei luoghi e modalità di reperimento della documentazione contabile, trattandosi di una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa che dà conferma della volontà dell'imputato di impedire la ricostruzione del patrimonio della società da parte degli organi fallimentari. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe