Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04112/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con il primo ed unico di ricorso si censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della non genericità del motivo in allora proposto in ordine all'assenza del dolo di ricettazione; che il ricorrente, non tiene conto del fatto, specificato dalla Corte di merito, che il Tribunale aveva ampiamente motivato sul punto, con argomenti sui quali l'appello aveva sorvolato e che sono stati trasfusi nella ordinanza di inammissibilità (cfr. fgg. 1 e 2, laddove si specifica che al possesso incontroverso delle cose furtive trasportate si era sommata l'assenza di giustificazioni del ricorrente ed il ritrovamento nella sua disponibilità di altri beni illeciti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con il primo ed unico di ricorso si censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello sotto il profilo della non genericità del motivo in allora proposto in ordine all'assenza del dolo di ricettazione; che il ricorrente, non tiene conto del fatto, specificato dalla Corte di merito, che il Tribunale aveva ampiamente motivato sul punto, con argomenti sui quali l'appello aveva sorvolato e che sono stati trasfusi nella ordinanza di inammissibilità (cfr. fgg. 1 e 2, laddove si specifica che al possesso incontroverso delle cose furtive trasportate si era sommata l'assenza di giustificazioni del ricorrente ed il ritrovamento nella sua disponibilità di altri beni illeciti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/1
Sentenza Cassazione n. 04112/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris