CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due atti distinti (uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], uno a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza c:on la quale la Corte d'appello di Bologna, in data 9 febbraio 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Modena il 3 giugno 2019 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno. 2. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge processuale, nonché vizio di motivazione, in relazione alla celebrazione del giudizio presso altra sede da parte di giudici onorari con assistenza alle udienze del personale dell'Ufficio del Giudice di Pace, senza udienza di smistamento, di digitalizzazione del fascicolo e di verbalizzazione stenotipica, con conseguente violazione del principio del giudice naturale; le irregolarità, giustificate dal presidente del Tribunale di Modena con esigenze organizzative (smaltimento dell'arretrato), sebbene denunciate dalla difesa con i motivi di appello sono state liquidate senza motivazione dalla Corte di merito, che ha dimostrato di non averle comprese. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, a fronte della quale è stato erroneamente e arbitrariamente ritenuto irrilevante l'accertamento di un malfunzionamento dell'impianto frenante del motociclo condotto dal Ferrari. Con il terzo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, entrambi dedotti per vizio di motivazione: il primo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, il secondo sulla causazione del sinistro da parte dell'avaria all'impianto frenante. Motivi sostanzialmente riconducibili al secondo e al terzo motivo articolati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ai quali perciò si rinvia. 4. si dà infine atto della memoria difensiva con la quale si insiste ulteriormente per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le lagnanze sono inammissibili in tutti i motivi in cui essi si articolano. Ed invero, quanto al primo motivo dedotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non è dato rilevare alcuna violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza denunciabili ex art. 606, comma 1, lett. C), cod.proc.pen., non potendosi dire tali né la diversa ubicazione dei locali ove il processo è stato celebrato (ove debitamente resa nota, come nel caso di specie), né la mancata celebrazione di udienza di smistamento (soluzione organizzativa spesso adottata, ma non prescritta a pena di sanzioni processuali), né la mancata verbalizzazione stenotipica (avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 134 cod.proc.pen.), né l'omessa digitalizzazione del fascicolo, né il ricorso a personale di cancelleria di altro ufficio; né tanto meno risulta viziata la celebrazione del processo da parte di un giudice onorario, in relazione alla quale non si pone alcun profilo di violazione del giudice naturale precostituito per legge, essendo prevista e disciplinata dall'ordinamento giudiziario (vds. fra l'altro art. 43- bis R.D. 12/1941) la possibilità di affidare la celebrazione di processi penali a magistrati onorari; da quanto precede risulta evidente che la motivazione resa dalla Corte di merito, lungi dal derivare da incomprensione dei motivi di appello, risponde adeguatamente alle censure, atteso che l'organo giudicante, costituito dal Tribunale monocratico di Modena, era regolarmente costituito e investito dell'affare. Il secondo motivo dei due ricorsi, afferenti la possibile dipendenza del sinistro da un guasto al sistema frenante, devolvono in questa sede, inammissibilmente, una forma di rivalutazione del materiale probatorio, in termini non consentiti, trattandosi di questioni di esclusiva pertinenza dei giudici di merito (per tutte vds. Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). E' peraltro appena il caso di osservare che, quand'anche l'avaria preesistesse all'incidente, il rimprovero da muovere al ricorrente nel porsi, in stato di ebbrezza, alla guida di un veicolo con problemi all'impianto frenante sarebbe ancora maggiore, oltre a rimanere fermo che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente (Sez. 4, Sentenza n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557). Manifestamente infondate anche le lagnanze relative al diniego delle attenuanti generiche, dato per acquisito il fatto che, per espressa previsione di legge, non è sufficiente la mera condizione di incensuratezza per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen., mentre ben possono valere ai fini del diniego le considerazioni circa la gravità del fatto e l'assenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento delle predette attenuanti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della