CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/12/2025 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di evasione, riconoscendo laparticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., sul presupposto che l'imputato si sarebbe allontanato dalla propria abitazione, ove ristretto in detenzione domiciliare, per circa 10 minuti. 2. Il Pubblico ministero ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce il travisamento della prova in ordine alla durata dell'allontanamento. In sentenza, infatti, si afferma che dall'arrivo della polizia giudiziaria incaricata di effettuare il controllo presso l'abitazione dell'imputato sarebbero trascorsi circa dieci minuti, in tal modo implicitamente ritenendo che entro tale termine l'imputato fosse rientrato presso l'abitazione o comunque rintracciato dagli operanti. Sostiene il ricorrente, invece, che dalla relazione resa dagli operanti emergeva che questi bussavano all'appartamento dell'imputato per circa 10 minuti, per poi allontanarsi data l'accertata assenza dell'imputato, sicchè non poteva affatto affermarsi che il fatto era di minima offensività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che, il vizio di "travisamento della prova" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez.5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). Qualora con il ricorso per cassazione si prospetti in modo specifico che il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero abbia omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, il giudice di legittimità può, nei limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza o la palese e incontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero della decisiva circostanza trascurata, fermo restando che gli è interdetta una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato univoco (Sez.4, n. 2618 del 2 277/11/2006, dep.2007, Liprino, Rv. 235782; Rv.237588). È consentito, pertanto, alla Corte di cassazione di procedere all'esame dell'atto probatorio che si assume travisato, sia pur al solo fine di verificare la diversità del "significante" rispetto a quello posto a fondamento della valutazione di merito compiuta nella decisione impugnata. 2.1. Sulla base di tale premessa, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il travisamento della prova è stato compiutamente indicato dal ricorrente, avendo il giudice di merito Imre:W:re confuso il momento in cui gli operanti avevano cessato di suonare all'abitazione dell'imputato, a fronte della sua evidente assenza, con la durata dell'allontanamento. La sentenza impugnata, in motivazione, afferma testualmente che «si tratta, infatti, di un allontanamento di brevissima durata, in quanto, dall'arrivo della PG presso l'abitazione sino alla fine del controllo, trascorsero circa dieci minuti». È di tutta evidenza come il giudice ha ritenuto che la fine del controllo fosse coinciso con il rinvenimento del soggetto detenuto, in tal modo travisando il senso - invero chiaro - del verbale redatto dagli operanti, nel quale si attestava semplicemente che dopo dieci minuti di inutili tentativi, i predetti si allontanavano dall'abitazione dell'imputato. Il travisamento della prova in ordine alla durata dell'allontanamento ha evidentemente influito sul conseguente giudizio relativo alla tenuità del fatto, inducendo il giudicante a riconoscere l'esclusione della colpevolezza sulla base di un dato - l'allontanamento per circa 10 minuti dall'abitazione - diverso da quello attestato nel verbale redatto dagli operanti. 3. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che dovrà procedere a rivalutare, tenendo conto delle considerazioni sopra svolte, il materiale probatorio. P.Q.M