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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13267/2026

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rovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Benevento ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] commesso in Benevento il 3 dicembre 2023, ha rideterminato la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, nella misura di anni sei di reclusione.

La ricostruzione dei fatti si basa sulle dichiarazioni della persona offesa, di alcuni testimoni e sulle dichiarazioni dello stesso imputato, oltre che sulle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza posti nei pressi del luogo in cui essi furono computi e su alcune certificazioni mediche in merito alle lesioni riportate dalla persona offesa All'uscita dal locale Opera, ove si era recato per trascorrere la serata unitamente al alcuni amici, [OSCURATO:PERSONA] si imbatté in tre ragazzi, con i quali prima si era scambiato alcuni sguardi di minaccia nell'area privé del locale in un momento di tensione causato dalle attenzioni riservate ad una ragazza, e fu dagli stessi aggredito tanto da esser costretto ad afferrare uno sgabello per difendersi ma da lì a poco [OSCURATO:PERSONA] gli sferrò una prima coltellata sotto la spalla sinistra e altre due al fianco sinistro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello ha errato nell'esclude l'attenuante della provocazione, ritenendola incompatibile con la sussistenza dei futili motivi.

Ha trascurato di considerare che la condotta violenta dell'imputato non aveva avuto causa in un semplice scambio di sguardi minacciosi: [OSCURATO:PERSONA], infatti, per via della gelosia per una ragazza, aveva pestato i piedi, dato spaliate e gomitate, oltre che rivolto frasi minacciose a [OSCURATO:PERSONA] e aveva colpito al naso, con una sedia, il fratello di quest'ultimo.

Questi dati di fatto, trascurati dalla Corte territoriale, attestano l'infondatezza del giudizio di sproporzione della condotta aggressiva tenuta dall'imputato.

La Corte avrebbe dovuto prendere compiutamente in esame il profilo dell'eventuale ingiustizia del comportamento della persona offesa, a nulla rilevando che con l'atto di appello l'imputato non aveva contestato il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

Nonostante 1la rinuncia dell'imputato al motivo di appello concernente la qualificazione giuridica del fatto, la Corte di appello avrebbe comunque dovuto verificarne l'esattezza.

Ha quindi errato nel fare sul punto rinvio alla sentenza di primo grado, senza esplicitare le ragioni della condivisione della qualificazione in termini di tentato omicidio, nonostante la ricostruzione dei fatti attesti l'assenza di idoneità della condotta.

3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello, riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dei futili motivi, ha operato una diminuzione di pena inferiore al limite massimo e sul punto ha reso una motivazione apparente, illogica e apodittica perché fondata sulla mera gravità del fatto.

Ha trascurato di prendere in esame il profilo del tipo di arma utilizzata, quello del numero e del tipo di colpi inferti e ha omesso di considerare la personalità dell'imputato, la sua giovante età, il suo stato di incensuratezza e il comportamento processuale esemplare, di collaborazione con l'Autorità giudiziaria sin dall'immediatezza del fatto.

5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sì come anticipato con memoria depositata in atti.

6. Il difensore ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

È principio giurisprudenziale incontroverso quello per cui "la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista" (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896 - 01).

Il fatto che il tema dell'aggravante dei futili motivi non abbia formato oggetto della devoluzione in appello è tutt'altro che marginale, come invece pretenderebbe il ricorrente.

La Corte di appello, a cui il punto non era stato devoluto, non avrebbe potuto impegnarsi ad esaminare quell'aspetto se non violando i precisi limiti della sua cognizione; ha dunque bene operato, nel valutare la sussistenza o meno dell'attenuante della provocazione, individuando l'elemento impeditivo2 /5nell'avvenuto riconoscimento, incontestato, dell'aggravante dei futili motivi.

Peraltro, la Corte di appello non ha omesso di considerare in ipotesi che la scaturigine dell'aggressione armata non sia stata soltanto uno scambio di sguardi torni e che ci sia dunque stato dell'altro, appunto uno scambio di espressioni minacciose; ed ha parimenti concluso, con motivazione adeguata che non tradisce alcuna illogicità o carenza, che il giudizio di sproporzione non sarebbe per ciò solo revocabile in dubbio.

2.1. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La rinuncia al motivo di appello in punto di qualificazione del fatto in tentativo di omicidio non consente ora la proposizione di un motivo di ricorso sul tema.

Vale infatti il principio di diritto per il quale «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

Nella sede di legittimità, difatti, «non sono deducibili questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01).

Deve comunque rilevarsi che la Corte di appello, pur preso atto della rinuncia al motivo, ha comunque motivato in ordine alla ricostruzione operata in primo grado, con ragionata condivisione di quanto statuito in punto di responsabilità in ordine al delitto sì come imputato.

2.2. Il terzo motivo, al pari degli altri due, è manifestamente infondato.

Non si rileva alcuna carenza di motivazione in merito alla definizione del trattamento sanzionatorio.

I profili di fatto che il ricorrente ha lamentato esser rimasti trascurati sono stati invece presi in esame.

Il comportamento collaborativo e l'ammissione di responsabilità hanno formato oggetto di valutazione ai fini del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

E però, l'oggettiva gravità della condotta, qualificata da motivi futili, ha indotto a contenere in una misura inferiore al massimo la riduzione di pena.

La Corte di appello ha così fatto buon governo dei principi giurisprudenziali secondo cui «la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di 3individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.» (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Benevento ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] commesso in Benevento il 3 dicembre 2023, ha rideterminato la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, nella misura di anni sei di reclusione. La ricostruzione dei fatti si basa sulle dichiarazioni della persona offesa, di alcuni testimoni e sulle dichiarazioni dello stesso imputato, oltre che sulle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza posti nei pressi del luogo in cui essi furono computi e su alcune certificazioni mediche in merito alle lesioni riportate dalla persona offesa All'uscita dal locale Opera, ove si era recato per trascorrere la serata unitamente al alcuni amici, [OSCURATO:PERSONA] si imbatté in tre ragazzi, con i quali prima si era scambiato alcuni sguardi di minaccia nell'area privé del locale in un momento di tensione causato dalle attenzioni riservate ad una ragazza, e fu dagli stessi aggredito tanto da esser costretto ad afferrare uno sgabello per difendersi ma da lì a poco [OSCURATO:PERSONA] gli sferrò una prima coltellata sotto la spalla sinistra e altre due al fianco sinistro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha errato nell'esclude l'attenuante della provocazione, ritenendola incompatibile con la sussistenza dei futili motivi. Ha trascurato di considerare che la condotta violenta dell'imputato non aveva avuto causa in un semplice scambio di sguardi minacciosi: [OSCURATO:PERSONA], infatti, per via della gelosia per una ragazza, aveva pestato i piedi, dato spaliate e gomitate, oltre che rivolto frasi minacciose a [OSCURATO:PERSONA] e aveva colpito al naso, con una sedia, il fratello di quest'ultimo. Questi dati di fatto, trascurati dalla Corte territoriale, attestano l'infondatezza del giudizio di sproporzione della condotta aggressiva tenuta dall'imputato. La Corte avrebbe dovuto prendere compiutamente in esame il profilo dell'eventuale ingiustizia del comportamento della persona offesa, a nulla rilevando che con l'atto di appello l'imputato non aveva contestato il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Nonostante 1la rinuncia dell'imputato al motivo di appello concernente la qualificazione giuridica del fatto, la Corte di appello avrebbe comunque dovuto verificarne l'esattezza. Ha quindi errato nel fare sul punto rinvio alla sentenza di primo grado, senza esplicitare le ragioni della condivisione della qualificazione in termini di tentato omicidio, nonostante la ricostruzione dei fatti attesti l'assenza di idoneità della condotta. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello, riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dei futili motivi, ha operato una diminuzione di pena inferiore al limite massimo e sul punto ha reso una motivazione apparente, illogica e apodittica perché fondata sulla mera gravità del fatto. Ha trascurato di prendere in esame il profilo del tipo di arma utilizzata, quello del numero e del tipo di colpi inferti e ha omesso di considerare la personalità dell'imputato, la sua giovante età, il suo stato di incensuratezza e il comportamento processuale esemplare, di collaborazione con l'Autorità giudiziaria sin dall'immediatezza del fatto. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sì come anticipato con memoria depositata in atti. 6. Il difensore ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. È principio giurisprudenziale incontroverso quello per cui "la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista" (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896 - 01). Il fatto che il tema dell'aggravante dei futili motivi non abbia formato oggetto della devoluzione in appello è tutt'altro che marginale, come invece pretenderebbe il ricorrente. La Corte di appello, a cui il punto non era stato devoluto, non avrebbe potuto impegnarsi ad esaminare quell'aspetto se non violando i precisi limiti della sua cognizione; ha dunque bene operato, nel valutare la sussistenza o meno dell'attenuante della provocazione, individuando l'elemento impeditivo2 /5nell'avvenuto riconoscimento, incontestato, dell'aggravante dei futili motivi. Peraltro, la Corte di appello non ha omesso di considerare in ipotesi che la scaturigine dell'aggressione armata non sia stata soltanto uno scambio di sguardi torni e che ci sia dunque stato dell'altro, appunto uno scambio di espressioni minacciose; ed ha parimenti concluso, con motivazione adeguata che non tradisce alcuna illogicità o carenza, che il giudizio di sproporzione non sarebbe per ciò solo revocabile in dubbio. 2.1. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La rinuncia al motivo di appello in punto di qualificazione del fatto in tentativo di omicidio non consente ora la proposizione di un motivo di ricorso sul tema. Vale infatti il principio di diritto per il quale «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). Nella sede di legittimità, difatti, «non sono deducibili questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01). Deve comunque rilevarsi che la Corte di appello, pur preso atto della rinuncia al motivo, ha comunque motivato in ordine alla ricostruzione operata in primo grado, con ragionata condivisione di quanto statuito in punto di responsabilità in ordine al delitto sì come imputato. 2.2. Il terzo motivo, al pari degli altri due, è manifestamente infondato. Non si rileva alcuna carenza di motivazione in merito alla definizione del trattamento sanzionatorio. I profili di fatto che il ricorrente ha lamentato esser rimasti trascurati sono stati invece presi in esame. Il comportamento collaborativo e l'ammissione di responsabilità hanno formato oggetto di valutazione ai fini del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. E però, l'oggettiva gravità della condotta, qualificata da motivi futili, ha indotto a contenere in una misura inferiore al massimo la riduzione di pena. La Corte di appello ha così fatto buon governo dei principi giurisprudenziali secondo cui «la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di 3individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.» (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] 4
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