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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09471/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25404/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, elettivamente domiciliati agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del foro di Nuoro e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'ultimo difensore; - con troricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il COMUNE di GAVOI; - intimari - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari n. 412 depositata il 22 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto del 30 giugno 1999 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietari del fondo denominato "Ghergheriscas di sotto", evocavano, dinanzi al Tribunale di Nuoro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietari del fondo denominato "Ghergheriscas di sopra", nonché il Comune di Gavoi, precisando di essere proprietari e possessori dei terreni siti nella periferia di Gavoi e chiedendo di accertare e dichiarare la proprietà - in virtù del possesso esercitato uti dominus pacificamente, continuativamente e pubblicamente dall'atto di compravendita stipulato nel 1961 - di una parte di quei terreni, distinti in catasto al foglio 23 mappale 261, 262, 263, 77, che erano stati oggetto di espropriazione da parte del Comune, il quale, con ordinanza, aveva disposto l'occupazione d'urgenza della predetta porzione di terreno (precisamente mappali 261, 262, 263).

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e interveniva volontariamente [OSCURATO:PERSONA], chiedendo entrambi il rigetto della domanda attorea e spiegando domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la proprietà dei terreni distinti al catasto al foglio 23, mappali 77, 261, 263 e 128 in capo ai convenuti, per essere gli stessi ricompresi non già nel terreno denominato "Ghergheriscas di sotto" ma nel terreno di loro proprietà denominato "Ghergheriscas di sopra", con conseguente diritto di ricevere l'indennità di espropriazione da parte del Comune.

Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 177 del 2009, rigettava la domanda attorea di usucapione, rilevando che l'unico teste indicato dagli attori non aveva saputo indicare quale attività di possesso gli stessi avessero posto in essere sui terreni in contestazione e che le risultanze della CTU erano affette da gravi vizi logico- argomentativi; in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava esclusivi proprietari dei terreni oggetto di esproprio i coniugi [OSCURATO:PERSONA], riconoscendoli, per l'effetto, creditori dell'indennità di esproprio dovuta dal Comune di Gavoi; - sul gravame interposto da Manca e Casula, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, nella resistenza dei coniugi Sedda - Porcu e nella contumacia del Comune di Gavoi e di Gonaria, Gesuino, Mariangela, Roberto e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 412 del 2015, rigettava il gravame e confermava integralmente la sentenza impugnata.

In particolare, nell'esaminare l'originaria domanda attorea, riteneva la stessa limitata alla sola porzione di terreno non compresa nella quota acquistata con regolare atto di compravendita dagli attori nel 1961, sulla quale gli stessi esercitavo il possesso dal 1961.

Tanto premesso, rigettava la domanda di usucapione per mancanza di prove circa l'esercizio del potere di fatto degli appellanti sulla predetta porzione di terreno, affermando che le risultanze della CTU espletata in primo grado non consentivano comunque di superare la carenza probatoria già segnalata dal primo giudice e che l'appello andava disatteso, a prescindere dal tema della esatta individuazione dei confini tra i lotti 4 e 5 individuati dagli arbitri e tenuti presenti nel verbale di transazione del 1948; - per la cassazione della sentenza di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, cui resistono i coniugi Porcu-Sedda con controricorso, rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], Gesuino, Mariangela, Roberto e [OSCURATO:PERSONA] nonché il Comune di Gavoi.

Atteso che:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. per aver la Corte di appello di Cagliari affermato che un bene regolarmente acquistato con atto di compravendita non poteva essere oggetto di domanda di usucapione da parte dell'acquirente.

I ricorrenti, diversamente da quanto affermato dal giudice del gravame, sostengono che anche un bene acquistato con regolare atto scritto di compravendita potrebbe essere oggetto di una domanda di usucapione.

In particolare, i coniugi Manca - Casula pur essendo proprietari e possessori dei terreni soggetti a espropriazione, avrebbero voluto rafforzare la prova in ordine alla proprietà facendo valere in giudizio il loro possesso continuato per oltre vent'anni, in ragione dell'incertezza generata dall'espropriante Comune di Gavoi espropriante in ordine agli effettivi titolari del diritto di proprietà e del consequenziale diritto di ricevere l'indennità di espropriazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.342 e 112 c.p.c. per aver il giudice di appello interpretato la domanda attorea di usucapione dei distinti terreni rivolta ad un altro bene, senza indicare gli estremi catastali.

Ad avviso dei ricorrenti la Corte di merito, oltre ad aver mal interpretato la domanda intendendola rivolta ad una diversa porzione di terreno non compresa nella quota acquistata dai ricorrenti, avrebbe altresì violato l'art. 112 c.p.c., pronunciandosi in relazione ad un bene non oggetto di alcuna domanda.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti per aver la Corte di merito omesso di prendere in considerazione le risultanze della CTU espletata in primo grado.

Secondo i ricorrenti la Corte di merito, nel ritenere erroneamente che la domanda di usucapione fosse indirizzata ai terreni non regolarmente acquistati, avrebbe omesso di esaminare la circostanza dell'esatta individuazione dei confini tra il 4 0 e il 50 lotto oggetto della divisione giudiziale del 1948, circostanza decisiva ai fini della determinazione della porzione di terreno da sottoporre ad espropriazione.

Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1 n. 5, la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver il giudice di secondo grado riconosciuto la proprietà dei Manca-Casula di terrenti diversi rispetto a quelli oggetto della domanda di usucapione e nella parte dispositiva confermato la sentenza di primo grado.

Secondo i ricorrenti la sentenza di secondo grado, nell'affermare che i beni di cui era domandata l'usucapione (mappali 261, 262, 263 e 77) non potevano essere usucapiti in quanto regolarmente acquistati dai coniugi Manca-Casula con atto scritto di compravendita, sarebbe arrivata del tutto illogicamente alla conclusione di confermare la sentenza di primo grado che, al contrario, riconosceva la proprietà degli stessi beni (mappali 77, 261, 263) in capo alle controparti.

I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intrinseca connessione, devono essere accolti nei limiti di seguito illustrati.

È pacifico che la porzione di terreno in contestazione è quella che è stata oggetto di espropriazione comunale, in relazione alla quale entrambe le parti hanno chiesto l'accertamento della proprietà al fine di ottenere l'indennità di esproprio.

Tanto chiarito, il giudice del merito, dovendo individuare i proprietari dei mappali oggetto di esproprio, pacificamente contraddistinti al n. 261, 262, 263, ha accertato che il terreno originariamente individuato ai mappali 77, 128, 87 e 88 del foglio 23, denominato Ghergheriscas, era stato oggetto di divisione ereditaria, conclusasi con la redazione di un verbale di conciliazione del 15 ottobre 1948, in forza del quale il terreno veniva diviso in due parti: Ghergheriscas di sopra (lotto IV) e Ghergheriscas di sotto (lotto V).

In base a tale frazionamento, il fondo a monte era distinto ai mappali 77, 261, 263 e 128, mentre il fondo a valle era individuato dai mappali 365 (ex 77), 366 (ex 128), 367 (ex 261), 262, 87 e

88. Orbene, la Corte distrettuale, ha in primo luogo accertato la proprietà e il relativo possesso in capo agli attori del fondo denominato "Ghergheriscas di sotto" in forza di un regolare atto di compravendita del 1961 (che in riferimento alle porzioni di fondo controverse comprendeva solo quella individuata al mappale 262).

Pertanto, entro i limiti dei suoi poteri, ha ritenuto che la domanda di accertamento della proprietà in forza del possesso esercitato uti dominus pacificamente, continuativamente e pubblicamente sul fondo controverso (nella specie contraddistinto ai mappali 261, 262 e 263), non poteva che essere limitata alla sola porzione di terreno non compresa nella quota acquistata regolarmente dai [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale gli stessi esercitavano il possesso solo dal 1961.

In altri termini, la Corte del merito, senza pronunciarsi su questioni estranee all'oggetto del giudizio, ha interpretato e valutato la domanda attorea come intesa a far valere l'acquisto della proprietà per usucapione in riferimento alla sola porzione di terreno non oggetto di compravendita, in quanto solo su siffatta quota sorgeva contestazione tra le parti.

In tal senso, il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo cui spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare la domanda proposta dalla parte, entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitum e la causa petendi, ricorrendo il vizio di extrapetizione solo ove il giudice si pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto, o diverso da quello domandato (Cass. n. 12471 del 2001; Cass. n. 11039 del 2006).

Del resto, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata nel suo contenuto sostanziale, con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte (Cass. n. 6066 del 2001; Cass. n. 19331 del 2007).

Ferma, quindi, l'interpretazione della domanda attorea così come operata dal giudice del merito, quest'ultimo, limitatamente alle porzioni individuate ai mappali 261 e 263, estranee al contratto di compravendita del 1961, ha escluso l'acquisto della proprietà per usucapione in capo agli attori per carenza di prove circa l'effettivo esercizio del possesso, riconoscendo invece la proprietà delle predette quote (facenti parte del fondo Ghergheriscas di sopra) in capo ai convenuti Sedda-Porcu.

Ciò posto, riconosciuta la proprietà e il relativo esercizio del possesso in capo ai Manca-Casula della quota di fondo controversa contraddistiA/91 mappale 262 e accertata, al contempo, la proprietà in capo ai Sedda-Porcu della restante porzione controversa (individuata ai mappali 261 e 263), la Corte del merito, con motivazione illogica e contraddittoria, ha riconosciuto, quali titolari del diritto all'indennità di esproprio, i soli convenuti in quanto proprietari della porzione di fondo espropriata (mappali 261, 262 e 263), senza tuttavia considerare che il fondo denominato "Ghergheriscas di sopra", di cui erano proprietari i coniugi [OSCURATO:PERSONA], comprendeva solo i mappali 261 e 263 e non anche il mappale 262 che, al contrario, come si evince dalla sentenza, era ricompreso nel fondo denominato "Ghergheriscas di sotto" di proprietà degli attori.

Non si comprende, dunque, la ragione per cui agli attori non sia stata riconosciuta l'indennità di esproprio, limitatamente alla quota individuata nel mappale 262, avendone il giudice accertato la proprietà in capo agli originari attori.

Conclusivamente, il ricorso va accolto nei sensi sopra precisati e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari in diversa composizione.

Il giudice di rinvio dovrà riesaminare le rispettive domande delle parti alla stregua delle osservazioni sopra illustrate.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari in diversa composizione, anche per la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25404/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, elettivamente domiciliati agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del foro di Nuoro e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'ultimo difensore; - con troricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il COMUNE di GAVOI; - intimari - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari n. 412 depositata il 22 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto del 30 giugno 1999 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietari del fondo denominato "Ghergheriscas di sotto", evocavano, dinanzi al Tribunale di Nuoro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietari del fondo denominato "Ghergheriscas di sopra", nonché il Comune di Gavoi, precisando di essere proprietari e possessori dei terreni siti nella periferia di Gavoi e chiedendo di accertare e dichiarare la proprietà - in virtù del possesso esercitato uti dominus pacificamente, continuativamente e pubblicamente dall'atto di compravendita stipulato nel 1961 - di una parte di quei terreni, distinti in catasto al foglio 23 mappale 261, 262, 263, 77, che erano stati oggetto di espropriazione da parte del Comune, il quale, con ordinanza, aveva disposto l'occupazione d'urgenza della predetta porzione di terreno (precisamente mappali 261, 262, 263). Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e interveniva volontariamente [OSCURATO:PERSONA], chiedendo entrambi il rigetto della domanda attorea e spiegando domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la proprietà dei terreni distinti al catasto al foglio 23, mappali 77, 261, 263 e 128 in capo ai convenuti, per essere gli stessi ricompresi non già nel terreno denominato "Ghergheriscas di sotto" ma nel terreno di loro proprietà denominato "Ghergheriscas di sopra", con conseguente diritto di ricevere l'indennità di espropriazione da parte del Comune. Il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 177 del 2009, rigettava la domanda attorea di usucapione, rilevando che l'unico teste indicato dagli attori non aveva saputo indicare quale attività di possesso gli stessi avessero posto in essere sui terreni in contestazione e che le risultanze della CTU erano affette da gravi vizi logico- argomentativi; in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava esclusivi proprietari dei terreni oggetto di esproprio i coniugi [OSCURATO:PERSONA], riconoscendoli, per l'effetto, creditori dell'indennità di esproprio dovuta dal Comune di Gavoi; - sul gravame interposto da Manca e Casula, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, nella resistenza dei coniugi Sedda - Porcu e nella contumacia del Comune di Gavoi e di Gonaria, Gesuino, Mariangela, Roberto e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 412 del 2015, rigettava il gravame e confermava integralmente la sentenza impugnata. In particolare, nell'esaminare l'originaria domanda attorea, riteneva la stessa limitata alla sola porzione di terreno non compresa nella quota acquistata con regolare atto di compravendita dagli attori nel 1961, sulla quale gli stessi esercitavo il possesso dal 1961. Tanto premesso, rigettava la domanda di usucapione per mancanza di prove circa l'esercizio del potere di fatto degli appellanti sulla predetta porzione di terreno, affermando che le risultanze della CTU espletata in primo grado non consentivano comunque di superare la carenza probatoria già segnalata dal primo giudice e che l'appello andava disatteso, a prescindere dal tema della esatta individuazione dei confini tra i lotti 4 e 5 individuati dagli arbitri e tenuti presenti nel verbale di transazione del 1948; - per la cassazione della sentenza di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, cui resistono i coniugi Porcu-Sedda con controricorso, rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], Gesuino, Mariangela, Roberto e [OSCURATO:PERSONA] nonché il Comune di Gavoi. Atteso che:- con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. per aver la Corte di appello di Cagliari affermato che un bene regolarmente acquistato con atto di compravendita non poteva essere oggetto di domanda di usucapione da parte dell'acquirente. I ricorrenti, diversamente da quanto affermato dal giudice del gravame, sostengono che anche un bene acquistato con regolare atto scritto di compravendita potrebbe essere oggetto di una domanda di usucapione. In particolare, i coniugi Manca - Casula pur essendo proprietari e possessori dei terreni soggetti a espropriazione, avrebbero voluto rafforzare la prova in ordine alla proprietà facendo valere in giudizio il loro possesso continuato per oltre vent'anni, in ragione dell'incertezza generata dall'espropriante Comune di Gavoi espropriante in ordine agli effettivi titolari del diritto di proprietà e del consequenziale diritto di ricevere l'indennità di espropriazione. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.342 e 112 c.p.c. per aver il giudice di appello interpretato la domanda attorea di usucapione dei distinti terreni rivolta ad un altro bene, senza indicare gli estremi catastali. Ad avviso dei ricorrenti la Corte di merito, oltre ad aver mal interpretato la domanda intendendola rivolta ad una diversa porzione di terreno non compresa nella quota acquistata dai ricorrenti, avrebbe altresì violato l'art. 112 c.p.c., pronunciandosi in relazione ad un bene non oggetto di alcuna domanda. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti per aver la Corte di merito omesso di prendere in considerazione le risultanze della CTU espletata in primo grado. Secondo i ricorrenti la Corte di merito, nel ritenere erroneamente che la domanda di usucapione fosse indirizzata ai terreni non regolarmente acquistati, avrebbe omesso di esaminare la circostanza dell'esatta individuazione dei confini tra il 4 0 e il 50 lotto oggetto della divisione giudiziale del 1948, circostanza decisiva ai fini della determinazione della porzione di terreno da sottoporre ad espropriazione. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1 n. 5, la contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver il giudice di secondo grado riconosciuto la proprietà dei Manca-Casula di terrenti diversi rispetto a quelli oggetto della domanda di usucapione e nella parte dispositiva confermato la sentenza di primo grado. Secondo i ricorrenti la sentenza di secondo grado, nell'affermare che i beni di cui era domandata l'usucapione (mappali 261, 262, 263 e 77) non potevano essere usucapiti in quanto regolarmente acquistati dai coniugi Manca-Casula con atto scritto di compravendita, sarebbe arrivata del tutto illogicamente alla conclusione di confermare la sentenza di primo grado che, al contrario, riconosceva la proprietà degli stessi beni (mappali 77, 261, 263) in capo alle controparti. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intrinseca connessione, devono essere accolti nei limiti di seguito illustrati. È pacifico che la porzione di terreno in contestazione è quella che è stata oggetto di espropriazione comunale, in relazione alla quale entrambe le parti hanno chiesto l'accertamento della proprietà al fine di ottenere l'indennità di esproprio. Tanto chiarito, il giudice del merito, dovendo individuare i proprietari dei mappali oggetto di esproprio, pacificamente contraddistinti al n. 261, 262, 263, ha accertato che il terreno originariamente individuato ai mappali 77, 128, 87 e 88 del foglio 23, denominato Ghergheriscas, era stato oggetto di divisione ereditaria, conclusasi con la redazione di un verbale di conciliazione del 15 ottobre 1948, in forza del quale il terreno veniva diviso in due parti: Ghergheriscas di sopra (lotto IV) e Ghergheriscas di sotto (lotto V). In base a tale frazionamento, il fondo a monte era distinto ai mappali 77, 261, 263 e 128, mentre il fondo a valle era individuato dai mappali 365 (ex 77), 366 (ex 128), 367 (ex 261), 262, 87 e 88. Orbene, la Corte distrettuale, ha in primo luogo accertato la proprietà e il relativo possesso in capo agli attori del fondo denominato "Ghergheriscas di sotto" in forza di un regolare atto di compravendita del 1961 (che in riferimento alle porzioni di fondo controverse comprendeva solo quella individuata al mappale 262). Pertanto, entro i limiti dei suoi poteri, ha ritenuto che la domanda di accertamento della proprietà in forza del possesso esercitato uti dominus pacificamente, continuativamente e pubblicamente sul fondo controverso (nella specie contraddistinto ai mappali 261, 262 e 263), non poteva che essere limitata alla sola porzione di terreno non compresa nella quota acquistata regolarmente dai [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale gli stessi esercitavano il possesso solo dal 1961. In altri termini, la Corte del merito, senza pronunciarsi su questioni estranee all'oggetto del giudizio, ha interpretato e valutato la domanda attorea come intesa a far valere l'acquisto della proprietà per usucapione in riferimento alla sola porzione di terreno non oggetto di compravendita, in quanto solo su siffatta quota sorgeva contestazione tra le parti. In tal senso, il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo cui spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare la domanda proposta dalla parte, entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte e lasciando immutati il petitum e la causa petendi, ricorrendo il vizio di extrapetizione solo ove il giudice si pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto, o diverso da quello domandato (Cass. n. 12471 del 2001; Cass. n. 11039 del 2006). Del resto, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata nel suo contenuto sostanziale, con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e tenendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte (Cass. n. 6066 del 2001; Cass. n. 19331 del 2007). Ferma, quindi, l'interpretazione della domanda attorea così come operata dal giudice del merito, quest'ultimo, limitatamente alle porzioni individuate ai mappali 261 e 263, estranee al contratto di compravendita del 1961, ha escluso l'acquisto della proprietà per usucapione in capo agli attori per carenza di prove circa l'effettivo esercizio del possesso, riconoscendo invece la proprietà delle predette quote (facenti parte del fondo Ghergheriscas di sopra) in capo ai convenuti Sedda-Porcu. Ciò posto, riconosciuta la proprietà e il relativo esercizio del possesso in capo ai Manca-Casula della quota di fondo controversa contraddistiA/91 mappale 262 e accertata, al contempo, la proprietà in capo ai Sedda-Porcu della restante porzione controversa (individuata ai mappali 261 e 263), la Corte del merito, con motivazione illogica e contraddittoria, ha riconosciuto, quali titolari del diritto all'indennità di esproprio, i soli convenuti in quanto proprietari della porzione di fondo espropriata (mappali 261, 262 e 263), senza tuttavia considerare che il fondo denominato "Ghergheriscas di sopra", di cui erano proprietari i coniugi [OSCURATO:PERSONA], comprendeva solo i mappali 261 e 263 e non anche il mappale 262 che, al contrario, come si evince dalla sentenza, era ricompreso nel fondo denominato "Ghergheriscas di sotto" di proprietà degli attori. Non si comprende, dunque, la ragione per cui agli attori non sia stata riconosciuta l'indennità di esproprio, limitatamente alla quota individuata nel mappale 262, avendone il giudice accertato la proprietà in capo agli originari attori. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei sensi sopra precisati e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare le rispettive domande delle parti alla stregua delle osservazioni sopra illustrate. Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari in diversa composizione, anche per la
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