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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 25270/2026

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a SHKODER (ALBANIA) il 28/07/1979 avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente chiede il superamento della memoria scritta del P.G. e insiste sulla correttezza dei termini entro i quali la difesa ha depositato l'allegazione documentale del ricorso; si richiama sul motivo due, insiste sull'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 24 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Torino, di conferma della statuizione di condanna in relazione all'imputazione di cui all'art. 4 d.

Igs. 74/00, al medesimo ascritto quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], per le annualità di imposta 2015 e 2017.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione dell'art. 4 d.

Igs. n. 74/00, in relazione alla dedotta insussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice: il ricorrente si duole che a suo carico siano state utilizzate le fonti di prova che già erano state utilizzate a carico del coimputato poi assolto, il fratello [OSCURATO:PERSONA], quanto alla pratica di non procedere alla completa battitura degli scontrini, evidenziandosi altresì elementi di travisamento della prova quanto alla dichiarazione della teste KOCI che, contrariamente a quanto indicato in motivazione, aveva riferito di non avere mai ricevuto dal ricorrente l'indicazione di non procedere a completa battitura degli scontrini; deduce inoltre che non sarebbero state valutate le diverse dichiarazioni rese dai testi BUTACU e UNUGUREANU, COVACI, VADUVA E TLBURE, ulteriori impiegati presso i bar riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA].

Si deduce, ulteriormente, che sarebbe contraddittorio e ìnconferente il richiamo al "memento" operativo rinvenuto nel 2019, nel corso di una perquisizione presso il ramo commerciale del bar di [OSCURATO:PERSONA] di Torino, atteso che tale documento riguardava un solo ramo commerciale ed è stato reperito nel 2019 (annualità diversa da quelle oggetto di imputazione).

Si deduce, infine, che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente valutato la mancata consapevolezza, in capo al ricorrente, del dolo con riferimento all'esistenza della soglia di punibilità ed al suo effettivo superamento, anche in considerazione del ruolo svolto dal consulente contabile, quale emergente da talune intercettazioni.

2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge penale (art. 240 cod. pen. e 12 d.

Igs. n. 74/00) per non aver valutato la dedotta insussistenza del periculum in mora ai fini dell'adozione del provvedimento di confisca.

All'udienza fissata per la trattazione orale, la Procura generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore ha insistito nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 21.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si evidenzia che dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta che l'imputato avesse dedotto, con specifico motivo di appello, la questione concernente la valutazione complessiva delle deposizioni testimoniali assunte, sia in relazione al dedotto travisamento della prova quanto alla dichiarazione della teste KOCI sia con riferimento alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai testi BUTACU, UNUGUREANU, COVACI, VADUVA E TLBURE, ulteriori impiegati presso i bar riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, dal riepilogo dei motivi di appello (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), non censurato sul punto (cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli,.Rv. 270627 - 01), emerge che entrambi gli appellanti (il ricorrente ed il fratello coinputato poi assolto dalla Corte territoriale) avessero articolato motivo di appello con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, con particolare riferimento alla soglia di punibilità ed alla divisione pro quota dell'imposta evasa.

Conferma di tale circostanza si trae, altresì, dalla sentenza impugnata laddove (pagina 9, secondo periodo), dopo aver sinteticamente richiamato gli elementi dell'istruttoria dibattimentale in ragione dei quali ha ritenuto che fosse prassi consolidata presso gli esercizio commerciali in esame quella di battere solo una "limitata percentuale degli scontrini", richiamando sul punto oltre al teste KOCI, oggetto della censura di travisamento della prova, quella di HUTURSORU (soggetto rispetto al quale nulla si adduce in ricorso), plurimi elementi indiziari (rinvenimento di un "memento" , di scontrini non fiscali emessi dai bar e di agende contenenti contabilità parallela), si afferma espressamente che la prassi evasiva non fosse oggetto di espressa contestazione da parte della difesa dell'odierno ricorrente.

Quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato con specifico riferimento al superamento della soglia di punibilità, il motivo è generico poiché non opera un reale confronto con la motivazione svolta nella sentenza impugnata, che sul punto ha valorizzato (pagina 9) plurimi elementi idonei a suffragare la ritenuta sussistenza, non solo del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, ma anche della consapevolezza in ordine al superamento della prescritta soglia di punibilità: in particolare, la Corte richiama la circostanza che la pratica di non battere una percentuale rilevante di scontrini fosse una vera e propria "prassi", che l'indicazione operativa di non battere una percentuale fissa di scontrini fosse sostanzialmente alla base di un "meccanismo oliato" (questa la locuzione utilizzata dalla Corte territoriale), riscontrato per più annualità, che inoltre erano coinvolti una pluralità di esercizi commerciali, tanto da generare un debito tributario ingente. 3La Corte territoriale, inoltre, motiva anche con riferimento al ruolo del commercialista (pagina 10), quale emergente dalle captazioni poi dichiarate non utilizzabili a carico dell'imputato ed addotte quali elementi a suo favore, valutandone, con motivazione scevra da manifesta illogicità, la non concludenza ai fini della esclusione della responsabilità in capo al ricorrente.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il motivo è in parte non consentito dalla legge (quanto al dedotto travisamento della prova ed alla asserita omessa valutazione di parte del compendio dichiarativo acquisito), in parte generico.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, con esso assumendosi che la confisca, disposta dal giudice con la sentenza, dovesse valutare, allo scopo, la sussistenza del "periculum", requisito che, piuttosto, deve imprescindibilmente sussistere in caso di adozione di un provvedimento ablatorio in fase cautelare: con riferimento, infatti, al provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la Corte ha evidenziato che esso deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario. (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 - 01).

Diversa, invece, la natura della confisca, disposta dal giudice in sentenza e, pertanto, conseguente all'accertamento di responsabilità operato all'esito del procedimento penale con il relativo provvedimento definitorio che, statuendo in ordine alla attribuibilità oggettiva e soggettiva del fatto corrispondente alla fattispecie astratta all'imputato, nel caso di illeciti tributari prevede come obbligatoria (art. 12-bis d.

Igs. n. 74/00), la confisca del relativo profitto, pari all'imposta evasa.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 44 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.MIl Co sigliere estensore Il PresidenteARIA [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria06 LUG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa ti Arrmbito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a SHKODER (ALBANIA) il 28/07/1979 avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente chiede il superamento della memoria scritta del P.G. e insiste sulla correttezza dei termini entro i quali la difesa ha depositato l'allegazione documentale del ricorso; si richiama sul motivo due, insiste sull'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 24 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Torino, di conferma della statuizione di condanna in relazione all'imputazione di cui all'art. 4 d. Igs. 74/00, al medesimo ascritto quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], per le annualità di imposta 2015 e 2017. Il ricorso è affidato a due motivi. Il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione dell'art. 4 d. Igs. n. 74/00, in relazione alla dedotta insussistenza del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice: il ricorrente si duole che a suo carico siano state utilizzate le fonti di prova che già erano state utilizzate a carico del coimputato poi assolto, il fratello [OSCURATO:PERSONA], quanto alla pratica di non procedere alla completa battitura degli scontrini, evidenziandosi altresì elementi di travisamento della prova quanto alla dichiarazione della teste KOCI che, contrariamente a quanto indicato in motivazione, aveva riferito di non avere mai ricevuto dal ricorrente l'indicazione di non procedere a completa battitura degli scontrini; deduce inoltre che non sarebbero state valutate le diverse dichiarazioni rese dai testi BUTACU e UNUGUREANU, COVACI, VADUVA E TLBURE, ulteriori impiegati presso i bar riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA]. Si deduce, ulteriormente, che sarebbe contraddittorio e ìnconferente il richiamo al "memento" operativo rinvenuto nel 2019, nel corso di una perquisizione presso il ramo commerciale del bar di [OSCURATO:PERSONA] di Torino, atteso che tale documento riguardava un solo ramo commerciale ed è stato reperito nel 2019 (annualità diversa da quelle oggetto di imputazione). Si deduce, infine, che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente valutato la mancata consapevolezza, in capo al ricorrente, del dolo con riferimento all'esistenza della soglia di punibilità ed al suo effettivo superamento, anche in considerazione del ruolo svolto dal consulente contabile, quale emergente da talune intercettazioni. 2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge penale (art. 240 cod. pen. e 12 d. Igs. n. 74/00) per non aver valutato la dedotta insussistenza del periculum in mora ai fini dell'adozione del provvedimento di confisca. All'udienza fissata per la trattazione orale, la Procura generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore ha insistito nell'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 21.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si evidenzia che dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta che l'imputato avesse dedotto, con specifico motivo di appello, la questione concernente la valutazione complessiva delle deposizioni testimoniali assunte, sia in relazione al dedotto travisamento della prova quanto alla dichiarazione della teste KOCI sia con riferimento alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai testi BUTACU, UNUGUREANU, COVACI, VADUVA E TLBURE, ulteriori impiegati presso i bar riconducibili alla [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, dal riepilogo dei motivi di appello (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), non censurato sul punto (cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli,.Rv. 270627 - 01), emerge che entrambi gli appellanti (il ricorrente ed il fratello coinputato poi assolto dalla Corte territoriale) avessero articolato motivo di appello con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, con particolare riferimento alla soglia di punibilità ed alla divisione pro quota dell'imposta evasa. Conferma di tale circostanza si trae, altresì, dalla sentenza impugnata laddove (pagina 9, secondo periodo), dopo aver sinteticamente richiamato gli elementi dell'istruttoria dibattimentale in ragione dei quali ha ritenuto che fosse prassi consolidata presso gli esercizio commerciali in esame quella di battere solo una "limitata percentuale degli scontrini", richiamando sul punto oltre al teste KOCI, oggetto della censura di travisamento della prova, quella di HUTURSORU (soggetto rispetto al quale nulla si adduce in ricorso), plurimi elementi indiziari (rinvenimento di un "memento" , di scontrini non fiscali emessi dai bar e di agende contenenti contabilità parallela), si afferma espressamente che la prassi evasiva non fosse oggetto di espressa contestazione da parte della difesa dell'odierno ricorrente. Quanto, poi, alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato con specifico riferimento al superamento della soglia di punibilità, il motivo è generico poiché non opera un reale confronto con la motivazione svolta nella sentenza impugnata, che sul punto ha valorizzato (pagina 9) plurimi elementi idonei a suffragare la ritenuta sussistenza, non solo del dolo richiesto dalla norma penale incriminatrice, ma anche della consapevolezza in ordine al superamento della prescritta soglia di punibilità: in particolare, la Corte richiama la circostanza che la pratica di non battere una percentuale rilevante di scontrini fosse una vera e propria "prassi", che l'indicazione operativa di non battere una percentuale fissa di scontrini fosse sostanzialmente alla base di un "meccanismo oliato" (questa la locuzione utilizzata dalla Corte territoriale), riscontrato per più annualità, che inoltre erano coinvolti una pluralità di esercizi commerciali, tanto da generare un debito tributario ingente. 3La Corte territoriale, inoltre, motiva anche con riferimento al ruolo del commercialista (pagina 10), quale emergente dalle captazioni poi dichiarate non utilizzabili a carico dell'imputato ed addotte quali elementi a suo favore, valutandone, con motivazione scevra da manifesta illogicità, la non concludenza ai fini della esclusione della responsabilità in capo al ricorrente. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il motivo è in parte non consentito dalla legge (quanto al dedotto travisamento della prova ed alla asserita omessa valutazione di parte del compendio dichiarativo acquisito), in parte generico. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, con esso assumendosi che la confisca, disposta dal giudice con la sentenza, dovesse valutare, allo scopo, la sussistenza del "periculum", requisito che, piuttosto, deve imprescindibilmente sussistere in caso di adozione di un provvedimento ablatorio in fase cautelare: con riferimento, infatti, al provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la Corte ha evidenziato che esso deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario. (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 - 01). Diversa, invece, la natura della confisca, disposta dal giudice in sentenza e, pertanto, conseguente all'accertamento di responsabilità operato all'esito del procedimento penale con il relativo provvedimento definitorio che, statuendo in ordine alla attribuibilità oggettiva e soggettiva del fatto corrispondente alla fattispecie astratta all'imputato, nel caso di illeciti tributari prevede come obbligatoria (art. 12-bis d. Igs. n. 74/00), la confisca del relativo profitto, pari all'imposta evasa. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 44 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.MIl Co sigliere estensore Il PresidenteARIA [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria06 LUG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa ti Arrmbito
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