CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28592/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZ]A dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 186 codice della strada e all'art.73 d.lvo n. 159/11, commessi 1'8 luglio 2018, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, che ha risposto alla doglianza sulla pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilil:à, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2