CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 17216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13081/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.8035/2021 depositata il 12/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 13081/2022 Numero sezionale 1818/2025 Numero di raccolta generale 17216/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 22/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13081/2022 Numero sezionale 1818/2025 Numero di raccolta generale 17216/2025 Data pubblicazione 26/06/2025