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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 34437/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8213/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Ronciglione 3 -controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI; Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] snc di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e Patrizia (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) c onvenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] SpA (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) allegando di essere subentrata ad altra utilizzatrice nel contratto di locazione finanziaria già in essere con la convenuta e chiese, sulla base di una perizia econometrica di parte, l’accertamento della usurarietà del tasso di mora, pattuito nella misura dell’11,375% a fronte di un tasso soglia del 10,07% e, in applicazione dell’art. 1815, 2° co. c.c., la conseguente declaratoria di non debenza di alcun interesse e la restituzione delle somme corrisposte in relazione ai canoni della locazione finanziaria di un immobile sito nel comune di Rovereto, stipulata in data 27/2/2002; la banca convenuta si costituì in giudizio contestando tutto quanto dedotto dall’attrice e chiese il rigetto delle domande; all’esito di CTU il Tribunale escluse nella fattispecie la previsione di tassi di mora usurari, ritenendo che la relativa verifica, a fronte di un saggio contrattualmente previsto nella misura dell’11,38%, doveva essere effettuata maggiorando del 2,1% il tasso soglia ratione temporis applicabile del 10,07%; a sostegno della decisione affermò che, non essendo l’interesse di mora considerato ai fini della rilevazione del tegm, doveva calcolarsi sul tasso base una maggiorazione quale prevista nei d.m. recanti le soglie d’usura;l’appellante Togni, contestato il principio di necessaria simmetria tra tegm e teg, ritenne non essere ostativa alla rilevanza usuraria degli interessi moratori la loro mancata inclusione nel tegm ed invocò il confronto, con il tasso di mora oggetto di causa, del tasso soglia ordinario senza maggiorazioni; a sostegno della propria tesi affermò che, nel periodo dal 1/9/2005 al 31/3/2009 (periodi del tutto successivi alla stipulazione del contratto di leasing), il tasso Euribor era stato manipolato per indicizzare l’interesse corrispettivo; la Corte d’Appello di Trento, con sentenza pubblicata in data 19/7/2019, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante alle spese del grado;per quanto ancora di interesse in questa sede la corte del merito, ritenuto di dover aderire alla pronuncia S.U. n. 16303/2018 che ha richiesto una necessaria omogeneità o simmetria tra la metodologia di calcolo del tegm e quella di ricostruzione del tasso del singolo rapporto, ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di prime cure di adottare, per la verifica di usurarietà del tasso di mora, una soglia maggiorata sicchéil canone dovuto dalla utilizzatrice doveva ritenersi sufficientemente determinato perché, trattandosi per previsione contrattuale di un tasso variabile, era collegato ad un parametro di indicizzazione espressamente individuato quale l’Euribor a tre mesi - tasso 3,375 %-maggiorato di un punto (spread); la corte del merito ha ritenuto altresì di aderire ad altro indirizzo giurisprudenziale secondo cui, una volta verificata la usurarietà del tasso di mora, non ne deriva la gratuità del contratto ma solo la nullità della pattuizione di interessi usurari, con l’eventualità, nel caso di superamento, del ricalcolo al tasso legale di un debito per gli interessi di mora(Cass., 1, n. 34740 del 31/12/2019); avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale, sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 1 e co. 4 della Legge n. 108 del 1996, art. 644 c.p. comma 3 prima parte e comma 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha erroneamente affermato che, ai fini della usurarietà del tasso moratorio, il tasso soglia deve essere calcolato applicando al tasso medio (TEGM) rilevato dal MEF ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 4 della l. 108/96 non solo la maggiorazione della metà prevista dal comma 4 dello stesso art. 2 nella versione vigente ratione temporis, ma anche un ulteriore aumento di 2,1 percentuali in base ad una rilevazione campionaria condotta nel 2002 dalla Banca d’Italia; la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che, essendo contrattualmente pattuito ed applicato un tasso di mora pari all’11,375% (tasso Euribor 3 mesi pari al 3,375 + 8 punti) ed essendo il tasso usura per il trimestre di riferimento pari al 10,07%, il tasso usura non debba essere identificato con il tasso soglia tout court ma debba crearsene uno ad hoc sommando al tasso soglia vigente l’ulteriore maggiorazione relativa ad uno spread medio stimato dalla Banca d’Italia in misura pari al 2,1 %; il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti; la sentenza impugnata ha aderito all’insegnamento di Cass.

S.U. n. 16303 del 2018, secondo cui deve esservi necessaria omogeneità o simmetria tra la metodologia di calcolo del tegm e quella di ricostruzione del tasso del singolo rapporto ma non è conforme a Cass., S.U. 19597 del 2020 secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso - soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”; dunque la sentenza distingue il calcolo del tasso moratorio per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.m. 25/3/2003, quale è quello in esame stipulato in data 27/2/2002, e quelli stipulati successivamente a tale data e per i soli secondi prevede l’applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il d.m. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1 %; per quelli stipulati antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto ed il T.e.g.m. rilevato nei suddetti decreti; questa Corte, con successive ordinanze ( v.

Cass., 2, n. 17839 del 2023, Cass., 1 n. 13109 del 2023, Cass., 1, n. 4594 del 2023, Cass., n. 16077 del 2022, n. 3025 del 2022) ha ribadito che il giudice non è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell’esercizio della sua attività ermeneutica e quindi anche se nei decreti ministeriali fino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo avuto tale rilevazione inizio solo a partire dal d.m. 2003) in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, è giocoforza comparare il T.e.g.m.del singolo rapporto comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati con il T.e.g.m. come in detti decreti rilevato; queste ordinanze hanno applicato il d.m. 2003 solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, trattandosi di atti normativi che, sia pur di normazione secondaria, integrano la fattispecie; dunque la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la verifica del superamento o meno del tasso soglia, a fronte di un saggio contrattualmente previsto nella misura dell’11,38 %, andasse condotta maggiorando del 2,1% il tasso soglia ratione temporis applicabile nella misura del 10,07%, va in parte qua cassata con rinvio; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c., dell’art. 644 c.p. co. 1, dell’art. 1 comma 1 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 394 della legge n. 24 del 2001 e dell’art. 1 l. n. 108/1996 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – la ricorrente impugna il capo della sentenza ove risulta esclus a , in ogni caso, la gratuità del leasing laddove il combinato disposto delle disposizioni indicate esprimerebbe il principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie con la conversione forzosa del mutuo da usurario in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggior tutela del debitore.

La sanzione civile della nullità della clausola e della gratuità del mutuo sarebbe stata avallata anche dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’usurarietà del tasso determinerebbe la non debenza di qualunque tipo di interesse, e quindi anche di quelli corrispettivi; ciò detto, in via gradata, la ricorrente chiede di pronunciare la nullità del tasso moratorio pattuito in misura ultrasoglia e la restituzione degli importi pagati illegittimamente a tale titolo per € 229,81; il motivo é infondato; la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso di ritenere che, una volta accertata l’usurarietà del tasso siano comunque dovuti gli interessi corrispettivi: “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambil'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolodel loro ammontare” (Cass., 3, n. 9237 del 20/5/2020); “la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass.,3, n. 8103 del 21/3/2023); pur avendo gli interessi moratori e quelli corrispettivi differente natura e funzione, una volta che il cliente è costituito in mora dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato, senza distinguere la parte corrispettiva da quella moratoria, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva “il tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia ordinario (Cass., 3, n. 26286 del 17/10/2019); “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. 6-1, n. 31615 del 4/11/2021); con il terzo motivo di ricorso –violazione dell’art. 92, co. 2 c.p.c.- la ricorrente lamenta che il giudice del merito non ha disposto la compensazione delle spese, pur in presenza di speciali ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l’art. 92, 2° co. c.p.c. ammette come possibile la compensazione delle spese parzialmente o per intero; il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo; alle suesposte considerazioni consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, il rigetto del secondo e l’assorbimento del terzo, con cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Trento,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia,anche per la liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8213/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Ronciglione 3 -controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] snc di F.lli [OSCURATO:PERSONA] e Patrizia (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) c onvenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] SpA (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) allegando di essere subentrata ad altra utilizzatrice nel contratto di locazione finanziaria già in essere con la convenuta e chiese, sulla base di una perizia econometrica di parte, l’accertamento della usurarietà del tasso di mora, pattuito nella misura dell’11,375% a fronte di un tasso soglia del 10,07% e, in applicazione dell’art. 1815, 2° co. c.c., la conseguente declaratoria di non debenza di alcun interesse e la restituzione delle somme corrisposte in relazione ai canoni della locazione finanziaria di un immobile sito nel comune di Rovereto, stipulata in data 27/2/2002; la banca convenuta si costituì in giudizio contestando tutto quanto dedotto dall’attrice e chiese il rigetto delle domande; all’esito di CTU il Tribunale escluse nella fattispecie la previsione di tassi di mora usurari, ritenendo che la relativa verifica, a fronte di un saggio contrattualmente previsto nella misura dell’11,38%, doveva essere effettuata maggiorando del 2,1% il tasso soglia ratione temporis applicabile del 10,07%; a sostegno della decisione affermò che, non essendo l’interesse di mora considerato ai fini della rilevazione del tegm, doveva calcolarsi sul tasso base una maggiorazione quale prevista nei d.m. recanti le soglie d’usura;l’appellante Togni, contestato il principio di necessaria simmetria tra tegm e teg, ritenne non essere ostativa alla rilevanza usuraria degli interessi moratori la loro mancata inclusione nel tegm ed invocò il confronto, con il tasso di mora oggetto di causa, del tasso soglia ordinario senza maggiorazioni; a sostegno della propria tesi affermò che, nel periodo dal 1/9/2005 al 31/3/2009 (periodi del tutto successivi alla stipulazione del contratto di leasing), il tasso Euribor era stato manipolato per indicizzare l’interesse corrispettivo; la Corte d’Appello di Trento, con sentenza pubblicata in data 19/7/2019, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante alle spese del grado;per quanto ancora di interesse in questa sede la corte del merito, ritenuto di dover aderire alla pronuncia S.U. n. 16303/2018 che ha richiesto una necessaria omogeneità o simmetria tra la metodologia di calcolo del tegm e quella di ricostruzione del tasso del singolo rapporto, ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di prime cure di adottare, per la verifica di usurarietà del tasso di mora, una soglia maggiorata sicchéil canone dovuto dalla utilizzatrice doveva ritenersi sufficientemente determinato perché, trattandosi per previsione contrattuale di un tasso variabile, era collegato ad un parametro di indicizzazione espressamente individuato quale l’Euribor a tre mesi - tasso 3,375 %-maggiorato di un punto (spread); la corte del merito ha ritenuto altresì di aderire ad altro indirizzo giurisprudenziale secondo cui, una volta verificata la usurarietà del tasso di mora, non ne deriva la gratuità del contratto ma solo la nullità della pattuizione di interessi usurari, con l’eventualità, nel caso di superamento, del ricalcolo al tasso legale di un debito per gli interessi di mora(Cass., 1, n. 34740 del 31/12/2019); avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale, sussistendo i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 1 e co. 4 della Legge n. 108 del 1996, art. 644 c.p. comma 3 prima parte e comma 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha erroneamente affermato che, ai fini della usurarietà del tasso moratorio, il tasso soglia deve essere calcolato applicando al tasso medio (TEGM) rilevato dal MEF ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 4 della l. 108/96 non solo la maggiorazione della metà prevista dal comma 4 dello stesso art. 2 nella versione vigente ratione temporis, ma anche un ulteriore aumento di 2,1 percentuali in base ad una rilevazione campionaria condotta nel 2002 dalla Banca d’Italia; la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che, essendo contrattualmente pattuito ed applicato un tasso di mora pari all’11,375% (tasso Euribor 3 mesi pari al 3,375 + 8 punti) ed essendo il tasso usura per il trimestre di riferimento pari al 10,07%, il tasso usura non debba essere identificato con il tasso soglia tout court ma debba crearsene uno ad hoc sommando al tasso soglia vigente l’ulteriore maggiorazione relativa ad uno spread medio stimato dalla Banca d’Italia in misura pari al 2,1 %; il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti; la sentenza impugnata ha aderito all’insegnamento di Cass. S.U. n. 16303 del 2018, secondo cui deve esservi necessaria omogeneità o simmetria tra la metodologia di calcolo del tegm e quella di ricostruzione del tasso del singolo rapporto ma non è conforme a Cass., S.U. 19597 del 2020 secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso - soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”; dunque la sentenza distingue il calcolo del tasso moratorio per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.m. 25/3/2003, quale è quello in esame stipulato in data 27/2/2002, e quelli stipulati successivamente a tale data e per i soli secondi prevede l’applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il d.m. 2003, cioè la maggiorazione del 2,1 %; per quelli stipulati antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto ed il T.e.g.m. rilevato nei suddetti decreti; questa Corte, con successive ordinanze ( v. Cass., 2, n. 17839 del 2023, Cass., 1 n. 13109 del 2023, Cass., 1, n. 4594 del 2023, Cass., n. 16077 del 2022, n. 3025 del 2022) ha ribadito che il giudice non è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell’esercizio della sua attività ermeneutica e quindi anche se nei decreti ministeriali fino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo avuto tale rilevazione inizio solo a partire dal d.m. 2003) in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, è giocoforza comparare il T.e.g.m.del singolo rapporto comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati con il T.e.g.m. come in detti decreti rilevato; queste ordinanze hanno applicato il d.m. 2003 solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, trattandosi di atti normativi che, sia pur di normazione secondaria, integrano la fattispecie; dunque la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la verifica del superamento o meno del tasso soglia, a fronte di un saggio contrattualmente previsto nella misura dell’11,38 %, andasse condotta maggiorando del 2,1% il tasso soglia ratione temporis applicabile nella misura del 10,07%, va in parte qua cassata con rinvio; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c., dell’art. 644 c.p. co. 1, dell’art. 1 comma 1 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 394 della legge n. 24 del 2001 e dell’art. 1 l. n. 108/1996 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – la ricorrente impugna il capo della sentenza ove risulta esclus a , in ogni caso, la gratuità del leasing laddove il combinato disposto delle disposizioni indicate esprimerebbe il principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie con la conversione forzosa del mutuo da usurario in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggior tutela del debitore. La sanzione civile della nullità della clausola e della gratuità del mutuo sarebbe stata avallata anche dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’usurarietà del tasso determinerebbe la non debenza di qualunque tipo di interesse, e quindi anche di quelli corrispettivi; ciò detto, in via gradata, la ricorrente chiede di pronunciare la nullità del tasso moratorio pattuito in misura ultrasoglia e la restituzione degli importi pagati illegittimamente a tale titolo per € 229,81; il motivo é infondato; la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso di ritenere che, una volta accertata l’usurarietà del tasso siano comunque dovuti gli interessi corrispettivi: “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambil'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolodel loro ammontare” (Cass., 3, n. 9237 del 20/5/2020); “la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass.,3, n. 8103 del 21/3/2023); pur avendo gli interessi moratori e quelli corrispettivi differente natura e funzione, una volta che il cliente è costituito in mora dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato, senza distinguere la parte corrispettiva da quella moratoria, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva “il tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia ordinario (Cass., 3, n. 26286 del 17/10/2019); “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. 6-1, n. 31615 del 4/11/2021); con il terzo motivo di ricorso –violazione dell’art. 92, co. 2 c.p.c.- la ricorrente lamenta che il giudice del merito non ha disposto la compensazione delle spese, pur in presenza di speciali ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l’art. 92, 2° co. c.p.c. ammette come possibile la compensazione delle spese parzialmente o per intero; il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo; alle suesposte considerazioni consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, il rigetto del secondo e l’assorbimento del terzo, con cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Trento,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia,anche per la liqu
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